CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 1956
Cassazione n. 37552/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 18839/2025 -Udienza del 22 ottobre 2025 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Rilevato che i due motivi di ricorso — che denunziano rispettivamente: 1) violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità e al riconoscimento della circostanza aggravante della recidiva reiterata; 2) vizio di motivazione in relazione al travisamento de fatti — sono entrambi inammissibili dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). [OSCURATO:PERSONA], quanto alla responsabilità, che il ricorso si appalesa difatti aspecifico rispetto all'intero impianto motivazionale del provvedimento impugnato, il quale risulta coerente e non meramente apparente laddove la Corte territoriale ha chiarito come l'identificazione del soggetto partecipe all'atto costituiva un momento fondamentale dell'attività attestatrice del pubblico ufficiale, su cui la produzione del documento - in fotocopia o in originale che sia - ha inciso. [OSCURATO:PERSONA], quanto alla recidiva, che il ricorrente non contesta specificamente la spiegazione - corretta in diritto - che la Corte territoriale ha fornito, sia quanto all'omesso esplicarsi del meccanismo estintivo di cui all'art. 445 cod. proc. pen., sia quanto alla rilevanza pregiudicante ex art. 99 cod. pen. di una precedente condanna ancorché la pena sia espiata in regime di detenzione domiciliare (Sez. 6, n. 7508 del 30/01/2013, Rv. 255126 - 01) ovvero sia condonata (Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, Agostino, Rv. 264629 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle