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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 06532/2025

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Consigliere - hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 14334/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].R.L. (già [OSCURATO:SOCIETA]. di D’INNOCENZO Giovanna C.), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv.ssaALESSANDRA RULLI ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro - tempore , ed il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale delloStato ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrenti - avverso la sentenza n. 10676/2023 del CONSIGLIO DI STATO, depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/2/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 10676/2023 resa in data 11/12/2023 il Consigliodi Stato ha confermato la decisione (sentenza n. 251/2023) con la quale il Tribunale amministrativo Regionale per l’[OSCURATO:PERSONA] ha disattesola domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per l’ottemperanza, da parte della Regione [OSCURATO:PERSONA], dei contenuti della precedente sentenzan. 313/2010 emessa dal medesimo tribunale amministrativo. 2.A fondamento della decisione assunta, il Consiglio di Stato ha rilevatola correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto insussistenti i presupposti per la proposizione del giudizio di ottemperanza della sentenza n. 313/2010 del Tribunale amministrativo Regionale per l’[OSCURATO:PERSONA] (che, a dire della società istante, avrebbe recato l’effetto conformativo, per l’amministrazione resistente,di fissare i tetti di spesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale relativi all’anno 2009 e ripartirli tra i beneficiari), trattandosi,con riguardo a tale ultima pronuncia, di una decisione di improcedibilità(per carenza di interesse) e, dunque, di una pronuncia di mero rito, di per sé inidonea a costituire oggetto di giudicato, essendosiil tribunale amministrativo limitato a rilevare il sopravvenuto venir meno del provvedimento amministrativo originariamente impugnato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (deliberazione commissariale n.43/2009), siccome superato dai contenuti della successiva deliberazione n. 10/2010 della medesima autorità amministrativa, suscettibile di sostituire integralmente l’oggetto del provvedimento amministrativooriginariamente impugnato.

3. Ciò posto, secondo il Consiglio di Stato, del tutto irrilevante dovevaritenersi il richiamo, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., alle ulteriori argomentazioni contenute nella sentenza n. 313/2010 (con riguardo allanecessaria determinazione, da parte della Regione, dei tetti della spesasanitaria in forza della sopravvenuta deliberazione n. 10/2010), trattandosi, con riguardo a tali argomentazioni, di considerazioni meramente funzionali alla dimostrazione dell’avvenuta sostituzione, attraversola deliberazione n. 10/2010, della precedente deliberazione impugnata che, una volta esaurita la propria lesività, non avrebbe potuto che sollecitare, sul piano processuale, il riscontro del sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione in capo alla societàricorrente.

4. Sotto altro profilo, nessun contrasto, secondo il Consiglio di Stato, avrebbe potuto rilevarsi tra la decisione qui impugnata e la precedentesentenza n. 6895/2019 dello stesso Consiglio (con la quale erastata disattesa l’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il preteso silenzio - inadempimento della Regione [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell’adozione della deliberazione n. 10/2010), avendo il Consiglio di Stato, in detta pronuncia, non già ‘indicato’ alla ricorrente la strada dell’ottemperanza in luogo della contestazione del silenzio - inadempimento, bensì affermato - all’interno, peraltro, di un obiter dictum - che la tesi della società appellante, giusta o sbagliata che fosse, ove portata alle sue estreme conseguenze, avrebbe dovuto condurre ad azionare, non già il rimedio ivi prescelto, del ricorso avverso il silenzio, ma quello, per l’appunto, del ricorso per ottemperanza.5.Avverso la sentenza del Consiglio di Stato, [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorsoper cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione.

6. [OSCURATO:PERSONA] ed il Commissario ad acta per il piano di rientro disavanzi settore sanitario resist ono con il medesimo controricorso. 7.Con provvedimento reso in data 9/9/2024, la Prima Presidente dellaCorte di Cassazione ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art.380-bis c.p.c., rilevandone l’inammissibilità. 8.Con successiva istanza in data 18/10/2024, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha richiestola decisione del ricorso ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c. 9.la [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo d’impugnazione proposto, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazionedegli artt. 24, 103 e 111 Cost; degli artt. 110, 112 e 114 c.p.a.e dell’art. 2909 c.c. (anche in relazione all’art. 360, co. 1, nn. 1, 3 e 5 c.p.c.), per avere il Consiglio di Stato illegittimamente negato l’accesso della [OSCURATO:SOCIETA]. alla tutela giurisdizionale dei propri interessi invocati in sede di ottemperanza, travalicando i limiti della giurisdizione alla stessa spettante, spingendosi alla consumazione, ai propri danni, di una specifica fattispecie di denegata giustizia, ed incorrendo,infine, in un’errata applicazione delle previsioni di cui agli artt. 112 e 114 c.p.a., nella parte in cui ha affermato l’infondatezza dell’appello in ragione della ritenuta non esperibilità del rimedio dell’ottemperanzarispetto ad una pronuncia (la sentenza n. 313/2010 del Tribunale amministrativo Regionale per l’[OSCURATO:PERSONA]) - peraltro passata in giudicato - che avrebbe recato unicamente una mera statuizione di improcedibilità con insussistenza di un obbligo conformativonei confronti dell’Amministrazione regionale. 2.Il ricorso è inammissibile.3.

Osserva il Collegio - in linea con i contenuti della proposta di definizioneaccelerata del ricorso preliminarmente comunicata alle parti -come , sulla base del consolidat o insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la denuncia del rifiuto della giurisdizione , da parte del giudiceamministrativo, sia riconducibile all’ambito dei motivi attinenti allagiurisdizione, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., nei soli casi in cui il rifiuto di detto giudice sia stato determinato dall’erronea affermazione dell’estraneità, alle proprie attribuzioni giurisdizionali, delle questioni allostesso sottoposte, sì che la domanda avente ad oggetto l’esame di taliquestioni non possa essere da lui conosciuta; rimane, al contrario, estraneaall'ambito dei motivi attinenti alla giurisdizione l'invocazione delsindacato dell’errore che , non risolv endosi nel rifiuto di esercitare lagiurisdizione, si traduca piuttosto nella denuncia del cattivo esercizio diessa ( cfr., ex plurimis , Cass., Sez.

Un., n. 13976/17; Sez.

Un., n. 17048/24). 4.Nel caso in esame , il Consiglio di Stato , lungi dall’affermare di non poter conoscere la domanda allo stesso proposta, siccome in ipotesi estranea alle proprie attribuzioni giurisdizionali, ha piuttosto valutatonel merito il contenuto della sentenza per la cui ottemperanza la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva agito, facendo propriamente leva sulle proprie attribuzioni giurisdizionali e ritenendo che, in mancanza di decisione sulla domanda di annullamento della deliberazione commissariale n. 43/2009,in quanto superata dalla deliberazione n. 10/2010 estranea al giudizio, quella pronuncia non contenesse alcun accertamento di carattere sostanziale , sì da non prestarsi in alcun modo alla conformazionedell’azione amministrativa . 5.Le censure in questa sede avanzate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. , pertanto, nella misura in cui criticano la valutazione operata nel merito dal Consigliodi Stato, circa l’idoneità della sentenza n. 313/2010 emessa dalTribunale amministrativo regionale per l’[OSCURATO:PERSONA] a porsi quale base perun giudizio di ottemperanza, non possono ritenersi conoscibili dalle Sezioni U nite per motivi inerenti alla giurisdizione , trattandosi unicamentedella mera denuncia del cattivo esercizio di essa , al di là dellagravità o delle particolari caratteristiche dell’errore denunciato .

6. Sulla base di tali premesse, dev ’ essere dichiarata l’inammissibilitàdel ricorso.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo 8.Ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c., rilevata la conformità dell’odierna decisione alla proposta di definizione accelerata illo tempore comunicata alle parti, la società ricorrente dev’essere altresì condannata al risarcimento dei danni in favore delle controparti costituite,ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c., nonché al pagamento di unasomma in favore della C assa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, co.4 c.p.c.; importi, tutti, liquidati come da dispositivo.

9. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso,in favore delle parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 4.500,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori come per legge.

Condanna la ricorrente al risarcimento dei danni in favore dell e parti controricorrent i ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c., liquidati equitativamentein complessivi euro 2.500,00.

Condannala ricorrente al pagamento della somma di euro 2.000,00 infavore della C assa delle ammende.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere - hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 14334/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].R.L. (già [OSCURATO:SOCIETA]. di D’INNOCENZO Giovanna C.), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv.ssaALESSANDRA RULLI ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro - tempore , ed il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale delloStato ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrenti - avverso la sentenza n. 10676/2023 del CONSIGLIO DI STATO, depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/2/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 10676/2023 resa in data 11/12/2023 il Consigliodi Stato ha confermato la decisione (sentenza n. 251/2023) con la quale il Tribunale amministrativo Regionale per l’[OSCURATO:PERSONA] ha disattesola domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per l’ottemperanza, da parte della Regione [OSCURATO:PERSONA], dei contenuti della precedente sentenzan. 313/2010 emessa dal medesimo tribunale amministrativo. 2.A fondamento della decisione assunta, il Consiglio di Stato ha rilevatola correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto insussistenti i presupposti per la proposizione del giudizio di ottemperanza della sentenza n. 313/2010 del Tribunale amministrativo Regionale per l’[OSCURATO:PERSONA] (che, a dire della società istante, avrebbe recato l’effetto conformativo, per l’amministrazione resistente,di fissare i tetti di spesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale relativi all’anno 2009 e ripartirli tra i beneficiari), trattandosi,con riguardo a tale ultima pronuncia, di una decisione di improcedibilità(per carenza di interesse) e, dunque, di una pronuncia di mero rito, di per sé inidonea a costituire oggetto di giudicato, essendosiil tribunale amministrativo limitato a rilevare il sopravvenuto venir meno del provvedimento amministrativo originariamente impugnato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (deliberazione commissariale n.43/2009), siccome superato dai contenuti della successiva deliberazione n. 10/2010 della medesima autorità amministrativa, suscettibile di sostituire integralmente l’oggetto del provvedimento amministrativooriginariamente impugnato. 3. Ciò posto, secondo il Consiglio di Stato, del tutto irrilevante dovevaritenersi il richiamo, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., alle ulteriori argomentazioni contenute nella sentenza n. 313/2010 (con riguardo allanecessaria determinazione, da parte della Regione, dei tetti della spesasanitaria in forza della sopravvenuta deliberazione n. 10/2010), trattandosi, con riguardo a tali argomentazioni, di considerazioni meramente funzionali alla dimostrazione dell’avvenuta sostituzione, attraversola deliberazione n. 10/2010, della precedente deliberazione impugnata che, una volta esaurita la propria lesività, non avrebbe potuto che sollecitare, sul piano processuale, il riscontro del sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione in capo alla societàricorrente. 4. Sotto altro profilo, nessun contrasto, secondo il Consiglio di Stato, avrebbe potuto rilevarsi tra la decisione qui impugnata e la precedentesentenza n. 6895/2019 dello stesso Consiglio (con la quale erastata disattesa l’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il preteso silenzio - inadempimento della Regione [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell’adozione della deliberazione n. 10/2010), avendo il Consiglio di Stato, in detta pronuncia, non già ‘indicato’ alla ricorrente la strada dell’ottemperanza in luogo della contestazione del silenzio - inadempimento, bensì affermato - all’interno, peraltro, di un obiter dictum - che la tesi della società appellante, giusta o sbagliata che fosse, ove portata alle sue estreme conseguenze, avrebbe dovuto condurre ad azionare, non già il rimedio ivi prescelto, del ricorso avverso il silenzio, ma quello, per l’appunto, del ricorso per ottemperanza.5.Avverso la sentenza del Consiglio di Stato, [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorsoper cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione. 6. [OSCURATO:PERSONA] ed il Commissario ad acta per il piano di rientro disavanzi settore sanitario resist ono con il medesimo controricorso. 7.Con provvedimento reso in data 9/9/2024, la Prima Presidente dellaCorte di Cassazione ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art.380-bis c.p.c., rilevandone l’inammissibilità. 8.Con successiva istanza in data 18/10/2024, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha richiestola decisione del ricorso ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c. 9.la [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo d’impugnazione proposto, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazionedegli artt. 24, 103 e 111 Cost; degli artt. 110, 112 e 114 c.p.a.e dell’art. 2909 c.c. (anche in relazione all’art. 360, co. 1, nn. 1, 3 e 5 c.p.c.), per avere il Consiglio di Stato illegittimamente negato l’accesso della [OSCURATO:SOCIETA]. alla tutela giurisdizionale dei propri interessi invocati in sede di ottemperanza, travalicando i limiti della giurisdizione alla stessa spettante, spingendosi alla consumazione, ai propri danni, di una specifica fattispecie di denegata giustizia, ed incorrendo,infine, in un’errata applicazione delle previsioni di cui agli artt. 112 e 114 c.p.a., nella parte in cui ha affermato l’infondatezza dell’appello in ragione della ritenuta non esperibilità del rimedio dell’ottemperanzarispetto ad una pronuncia (la sentenza n. 313/2010 del Tribunale amministrativo Regionale per l’[OSCURATO:PERSONA]) - peraltro passata in giudicato - che avrebbe recato unicamente una mera statuizione di improcedibilità con insussistenza di un obbligo conformativonei confronti dell’Amministrazione regionale. 2.Il ricorso è inammissibile.3. Osserva il Collegio - in linea con i contenuti della proposta di definizioneaccelerata del ricorso preliminarmente comunicata alle parti -come , sulla base del consolidat o insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la denuncia del rifiuto della giurisdizione , da parte del giudiceamministrativo, sia riconducibile all’ambito dei motivi attinenti allagiurisdizione, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., nei soli casi in cui il rifiuto di detto giudice sia stato determinato dall’erronea affermazione dell’estraneità, alle proprie attribuzioni giurisdizionali, delle questioni allostesso sottoposte, sì che la domanda avente ad oggetto l’esame di taliquestioni non possa essere da lui conosciuta; rimane, al contrario, estraneaall'ambito dei motivi attinenti alla giurisdizione l'invocazione delsindacato dell’errore che , non risolv endosi nel rifiuto di esercitare lagiurisdizione, si traduca piuttosto nella denuncia del cattivo esercizio diessa ( cfr., ex plurimis , Cass., Sez. Un., n. 13976/17; Sez. Un., n. 17048/24). 4.Nel caso in esame , il Consiglio di Stato , lungi dall’affermare di non poter conoscere la domanda allo stesso proposta, siccome in ipotesi estranea alle proprie attribuzioni giurisdizionali, ha piuttosto valutatonel merito il contenuto della sentenza per la cui ottemperanza la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva agito, facendo propriamente leva sulle proprie attribuzioni giurisdizionali e ritenendo che, in mancanza di decisione sulla domanda di annullamento della deliberazione commissariale n. 43/2009,in quanto superata dalla deliberazione n. 10/2010 estranea al giudizio, quella pronuncia non contenesse alcun accertamento di carattere sostanziale , sì da non prestarsi in alcun modo alla conformazionedell’azione amministrativa . 5.Le censure in questa sede avanzate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. , pertanto, nella misura in cui criticano la valutazione operata nel merito dal Consigliodi Stato, circa l’idoneità della sentenza n. 313/2010 emessa dalTribunale amministrativo regionale per l’[OSCURATO:PERSONA] a porsi quale base perun giudizio di ottemperanza, non possono ritenersi conoscibili dalle Sezioni U nite per motivi inerenti alla giurisdizione , trattandosi unicamentedella mera denuncia del cattivo esercizio di essa , al di là dellagravità o delle particolari caratteristiche dell’errore denunciato . 6. Sulla base di tali premesse, dev ’ essere dichiarata l’inammissibilitàdel ricorso. 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo 8.Ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c., rilevata la conformità dell’odierna decisione alla proposta di definizione accelerata illo tempore comunicata alle parti, la società ricorrente dev’essere altresì condannata al risarcimento dei danni in favore delle controparti costituite,ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c., nonché al pagamento di unasomma in favore della C assa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, co.4 c.p.c.; importi, tutti, liquidati come da dispositivo. 9. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso,in favore delle parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 4.500,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori come per legge. Condanna la ricorrente al risarcimento dei danni in favore dell e parti controricorrent i ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c., liquidati equitativamentein complessivi euro 2.500,00. Condannala ricorrente al pagamento della somma di euro 2.000,00 infavore della C assa delle ammende.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il
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