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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43212/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Iv [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato, dichiarando non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo b) per mancanza della condizione di procedibilità della querela e rideterminando la pena, la sentenza del Tribunale di Ferrara del 27 luglio 2011 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di possesso indebito di carte di pagamento (capo a) e furto aggravato (capo b) e, ritenuto il vincolo della continuazione tra i reati, l'aveva condannata alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputata, nella parte in cui lamenta la violazione di legge con riferimento all'avvenuta trattazione del procedimento nonostante l'istanza di legittimo impedimento avanzata dal difensore, è inammissibile in quanto inerente a violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti poiché nel verbale di udienza vi è puntuale motivazione, con cui la ricorrente non si confronta; - che il ricorso, nella parte in cui la ricorrente si duole della violazione di legge circa l'avanzata istanza di giudizio abbreviato che non sarebbe stata tenuta in considerazione dalla Corte territoriale, è manifestamente infondato poiché asserisce violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali, dai quali si evince come l'istanza fosse tardiva e non contenuta nell'atto di appello, anche atteso che questa Corte di legittimità ha affermato che è riconosciuto all'imputato, restituito nel termine ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., attraverso una interpretazione della disposizione costituzionalmente orientata e conforme alle norme convenzionali ed alla giurisprudenza della Corte europea di diritti dell'uomo, la facoltà di richiedere con il primo atto di impulso processuale (vale a dire l'appello) uno dei riti alternativi (Sez.

U, n. 52274 del 29/09/2016, Rrushi, Rv. 268107); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese 2 él/ processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Iv [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato, dichiarando non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo b) per mancanza della condizione di procedibilità della querela e rideterminando la pena, la sentenza del Tribunale di Ferrara del 27 luglio 2011 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di possesso indebito di carte di pagamento (capo a) e furto aggravato (capo b) e, ritenuto il vincolo della continuazione tra i reati, l'aveva condannata alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputata, nella parte in cui lamenta la violazione di legge con riferimento all'avvenuta trattazione del procedimento nonostante l'istanza di legittimo impedimento avanzata dal difensore, è inammissibile in quanto inerente a violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti poiché nel verbale di udienza vi è puntuale motivazione, con cui la ricorrente non si confronta; - che il ricorso, nella parte in cui la ricorrente si duole della violazione di legge circa l'avanzata istanza di giudizio abbreviato che non sarebbe stata tenuta in considerazione dalla Corte territoriale, è manifestamente infondato poiché asserisce violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali, dai quali si evince come l'istanza fosse tardiva e non contenuta nell'atto di appello, anche atteso che questa Corte di legittimità ha affermato che è riconosciuto all'imputato, restituito nel termine ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., attraverso una interpretazione della disposizione costituzionalmente orientata e conforme alle norme convenzionali ed alla giurisprudenza della Corte europea di diritti dell'uomo, la facoltà di richiedere con il primo atto di impulso processuale (vale a dire l'appello) uno dei riti alternativi (Sez. U, n. 52274 del 29/09/2016, Rrushi, Rv. 268107); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese 2 él/ processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 43212/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris