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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 23391/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 119-772/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO .

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei due motivi (prova del fatto di ricettazione e qualificazione giuridica della condotta di ricettazione in termini di furto aggravato), che non si confronta con la puntuale, ancorché sintetica, motivazione della sentenza impugnata.

1.1. La difesa deduce violazione di legge penale sostanziale e carenza della motivazione, in quanto la decisione impugnata ha riconosciuto la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di ricettazione di un'autovettura sottratta 5 giorni prima dell'accertamento del fatto, senza convincentemente confutare gli elementi obiettivi (ridotto iato cronologico tra sottrazione e constatazione del possesso della res furtiva, possesso degli strumenti usati per la sottrazione) che deponevano per la commissione del furto dell'auto rinvenuta nel possesso del ricorrente.

1.2.1. Il ricorso denunzia un deficit probatorio e di tipicità, nell'accertamento e nella qualificazione giuridica del fatto, che non trova riscontro in sentenza.

La Corte territoriale ha infatti espressamente preso in considerazione le versioni offerte nel merito con i motivi di gravame, non condividendole (sesto capoverso della sezione dedicata alla parte motiva, per il merito della responsabilità e settimo per la qualificazione giuridica del fatto) però ai fini della integrazione del fatto tipico e della sua corretta qualificazione giuridica ed anzi confutandola con logiche argomentazioni; essendo evidente, anche per l'assenza di qualsivoglia elemento dichiarativo che consentisse di legare l'imputato alla diretta commissione del furto, la sussistenza di un diaframma cronologico ampio tra la sottrazione della res e la ricezione della stessa.

Dell'azione diretta dei ricorrente nella sottrazione della res rinvenuta in suo possesso non è, del resto, alcuna evidenza, né storica, né logica (nei termini, Sez. 2, n. 43427 del 7/9/2016: ... l'evidenza della detenzione per essere ridotta ad elemento di prova del reato di furto deve essere infatti accompagnata dalla rappresentazione di elementi indicativi di quella "non mediata" riconducibilità della detenzione al furto..."), rivestendo il possesso dei mezzi utili alla sottrazione, come ben evidenziato dalla Corte, un rilievo assolutamente neutro in funzione di collegamento al delitto presupposto.

La dedotta "confusione nel coacervo del delitto presupposto" non trova pertanto fondamento, né storico, né logico. 2.

Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 aprile 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 119-772/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO . 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei due motivi (prova del fatto di ricettazione e qualificazione giuridica della condotta di ricettazione in termini di furto aggravato), che non si confronta con la puntuale, ancorché sintetica, motivazione della sentenza impugnata. 1.1. La difesa deduce violazione di legge penale sostanziale e carenza della motivazione, in quanto la decisione impugnata ha riconosciuto la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di ricettazione di un'autovettura sottratta 5 giorni prima dell'accertamento del fatto, senza convincentemente confutare gli elementi obiettivi (ridotto iato cronologico tra sottrazione e constatazione del possesso della res furtiva, possesso degli strumenti usati per la sottrazione) che deponevano per la commissione del furto dell'auto rinvenuta nel possesso del ricorrente. 1.2.1. Il ricorso denunzia un deficit probatorio e di tipicità, nell'accertamento e nella qualificazione giuridica del fatto, che non trova riscontro in sentenza. La Corte territoriale ha infatti espressamente preso in considerazione le versioni offerte nel merito con i motivi di gravame, non condividendole (sesto capoverso della sezione dedicata alla parte motiva, per il merito della responsabilità e settimo per la qualificazione giuridica del fatto) però ai fini della integrazione del fatto tipico e della sua corretta qualificazione giuridica ed anzi confutandola con logiche argomentazioni; essendo evidente, anche per l'assenza di qualsivoglia elemento dichiarativo che consentisse di legare l'imputato alla diretta commissione del furto, la sussistenza di un diaframma cronologico ampio tra la sottrazione della res e la ricezione della stessa. Dell'azione diretta dei ricorrente nella sottrazione della res rinvenuta in suo possesso non è, del resto, alcuna evidenza, né storica, né logica (nei termini, Sez. 2, n. 43427 del 7/9/2016: ... l'evidenza della detenzione per essere ridotta ad elemento di prova del reato di furto deve essere infatti accompagnata dalla rappresentazione di elementi indicativi di quella "non mediata" riconducibilità della detenzione al furto..."), rivestendo il possesso dei mezzi utili alla sottrazione, come ben evidenziato dalla Corte, un rilievo assolutamente neutro in funzione di collegamento al delitto presupposto. La dedotta "confusione nel coacervo del delitto presupposto" non trova pertanto fondamento, né storico, né logico. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 aprile 2023.
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