CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05704/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 24066-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 103, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5159/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 24066 sez. MT - ud. 09-11-2022 -2- Rg n. 24066/2020 [OSCURATO:SOCIETA] c/ Agenzia delle Entrate Ritenuto che: [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per la cassazione della sentenza della CTR Lombardia che, in controversia su due avvisi di accertamento per rideterminazione, a seguito di DOCFA anno 2016, di rendita catastale di due immobili di proprietà della ricorrente, ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate. La CTR ha riformato la decisione della CTP di Varese, ritenendo che i due avvisi di accertamento catastale fossero idonei a soddisfare i requisiti motivazionali di rettifica del classamento catastale. L'agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, n.4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per avere la CTR motivato la sentenza in modo apparente o, quantomeno, incomprensibile. 2. La censura è infondata. 2.1. Secondo costante orientamento di Codesta corte, deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. N. 13248 del 2020; Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599; Cass., 6 giugno 2012, n. 9113). 2.2. Nella specie, la CTR, riformando la sentenza dei primi giudici, ha affermato che " l'avviso di accertamento è stato emesso utilizzando, con riguardo alla valutazione tecnica del valore delle singole unità, quanto indicato dal contribuente nella documentazione relativa alle procedure DOCFA presentate nel 2015, che risulta comprovata dalla documentazione riprodotta nelle con trodeduzioni dell'Ufficio e dalla planimetria catastale. Dalla lettura degli avvisi di accertamento emerge che sono stati utilizzati gli elementi estimali con riferimento all'epoca censuaria 1988/89 e che è stata fatta specifica menzione di ogni singolo fabbricato con la relativa destinazione, consistenza, valore unitario al mq, e coefficiente di deprezzamento. E' stato applicato il prezziario che era pienamente conoscibile dalla contribuente che ai valori in essa indicati avrebbe dovuto attenersi nella redazione della DOCFA". Alla luce di suesposta argomentazione non si può ritenere che la sentenza impugnata sia carente o incoerente sul piano della logica giuridica, nè tantomeno che sia stata costruita in modo tale da rendere impossibile un controllo sulla esattezza del ragionamento decisorio e, quindi, tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost., comma 6, (Cass., sez. 1, 30/06/2020, n. 13248). 3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, n.3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge 212/200 e dell'art. 3 legge 241/1990, per aver la CTR ritenuto sufficientemente motivati gli avvisi di accertamento. 4. Il motivo è infondato. 4.1. Va premesso che l'atto di classamento deve essere necessariamente motivato, e l'obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui all'art 7 della I. n. 212/2000, che a sua volta richiama l'art. 3 della legge n. 241/1990, secondo cui l'[OSCURATO:PERSONA] è tenuta ad indicare nei suoi atti i "presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione". 4.2. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an ed il quantum debeatur. Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente (e cioè inserendoli ab origine nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa (ex plurimis: Cass., Sez. 5^, 26 marzo 2014, n. 7056; Cass., Sez. 5^, 9 luglio 2014, n. 15633; Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2014, n. 22003). 4.3. Con riferimento, poi, alla materia di estimo catastale, l'obbligo di motivazione in capo all'amministrazione finanziaria si diversifica a secondo che la stessa operi d'iniziativa o su sollecitazione del contribuente. Nell'ipotesi in cui l'avviso di classamento consegua ad un'iniziativa del contribuente, la Corte ha più volte ribadito, che, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (cfr: Cass., Sez. 6^, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., Sez. 6^, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6^-5, 23 febbraio 2021, n. 4807; Cass., Sez. 5^, 24 febbraio 2021, n. 4955). 4.4. Nella specie, il giudice di appello ha accertato che " la sentenza dei primi giudici è errata con riguardo all'affermato difetto di motivazione degli atti, in quanto l'Ufficio, prendendo spunto da quanto dichiarato nel Docfa, ne ha rettificato i valori in quanto non in linea con i valori rinvenibili negli estimi catastali e nel prezziario previsto per il territorio e condiviso con i rappresentanti degli ordini professionali". Inoltre, dalla lettura della motivazione dei due avvisi di accertamento, riportata dalla contribuente nel ricorso, si evince che la determinazione del nuovo classamento e della relativa rendita catastale è stata eseguita con stima diretta sulla base di elementi economici e quantitativi riportati nella allegata relazione sintetica con riferimento al biennio economico 1988-1989, che, ribadisce la CTR " era pienamente conoscibile dalla contribuente che ai valori in essa indicati avrebbe dovuto attenersi alla redazione della Docfa". La indicata motivazione risponde dei principi sopra enunciati poiché la differenza tra la rendita proposta dalla contribuente con procedura DOCFA e quella attribuita dall'Ufficio deriva da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni. 5. Con il terzo motivo del gravame si deduce, in relazione all'art. 360, n.5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, avendo, la CTR, omesso di esaminare i rilievi in fatto rispetto al profilo che gli immobili oggetto degli avvisi di accertamento fossero stati oggetto di dichiarazione di inagibilità. 6. Il motivo è infondato essendosi la CTR espressa sul punto. 7. Infatti, nella specie, la CTR si è espressa sull'inagibilità degli immobili oggetto di dichiarazione DOCFA enunciando che la ricorrente non ha dato prova documentale di tale inagibilità. Infatti ha così statuito "Non è stata implementata la consistenza di nessun elemento che compone il fabbricato ma, legittimamente, è stato attribuito valore al "fabbricato dimesso" e al sedime (a corpo) in considerazione del fatto che non è stata dimostrata la sua inagibilità a fatiscenza". Inoltre, la società, nel ricorso, non ha dato atto di aver prodotto il verbale di sopralluogo dei tecnici comunali all'esito del quale sarebbe emersa la condizione d'inagibilità degli immobili, rendendo impossibile a questa Corte una qualsiasi verifica. 8. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 2410,001 Y2A Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02, si dà atto della fii sussistenza dei presuppostiopéT-- ir versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello =er