Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 43450/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in sede di udienza preliminare relativa al procedimento n. 14(7)19/2020 r.g.n.r. e 3013/2021 r.g.i.p. fissata per il 30 giugno 2021, descrive situazioni di pericolo concreto che situazioni locali idonee a pregiudicare lo svolgimento del processo e l'imparzialità del giudice, allegando a sostegno altra analoga istanza già presentata presso quel Tribunale di Palermo.

L'istanza è affetta da palese inammissibilità in quanto sul piano sostanziale priva di concreto spessore, non indicando alcun elemento dal quale si possa in alcun modo ritenersi condizionata l'autorità giudiziaria presso la quale è in corso di svolgimento il processo, tanto da non essere stato neppure indicato alcun fatto o evento idonei anche solo in astratto ad integrare contesti di legittimo sospetto avallanti un'eventuale translatio judicii (v.

Cass.

S.U., 28.1.2003 n. 13687, Berlusconi, rv. 223638); la situazione di pregiudizio paventata a sostegno della rimessione non risulta sufficiente a giustificare deroghe al principio del giudice naturale precostituito per legge, poiché non emergono ostacoli al corretto e sereno svolgimento del giudizio nella sua sede naturale.

Alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza segue per legge la condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00 P. Q. M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30/09/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in sede di udienza preliminare relativa al procedimento n. 14(7)19/2020 r.g.n.r. e 3013/2021 r.g.i.p. fissata per il 30 giugno 2021, descrive situazioni di pericolo concreto che situazioni locali idonee a pregiudicare lo svolgimento del processo e l'imparzialità del giudice, allegando a sostegno altra analoga istanza già presentata presso quel Tribunale di Palermo. L'istanza è affetta da palese inammissibilità in quanto sul piano sostanziale priva di concreto spessore, non indicando alcun elemento dal quale si possa in alcun modo ritenersi condizionata l'autorità giudiziaria presso la quale è in corso di svolgimento il processo, tanto da non essere stato neppure indicato alcun fatto o evento idonei anche solo in astratto ad integrare contesti di legittimo sospetto avallanti un'eventuale translatio judicii (v. Cass. S.U., 28.1.2003 n. 13687, Berlusconi, rv. 223638); la situazione di pregiudizio paventata a sostegno della rimessione non risulta sufficiente a giustificare deroghe al principio del giudice naturale precostituito per legge, poiché non emergono ostacoli al corretto e sereno svolgimento del giudizio nella sua sede naturale. Alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza segue per legge la condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00 P. Q. M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43450/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris