Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 dicembre 2025

Cassazione n. 34801/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6002/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2 PALERMO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.1443/2024 depositata il 11/09/2024. letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e rilevato che non vi è stata accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che sussiste, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., il potere di questa Corte di provvedere sulle spese, stante l’assenza di accettazione della rinuncia e considerato, peraltro, che la dichiarazione dell’essere cessata la materia del contendere effettuata come ragione della rinuncia risulta del tutto generica; Numero registro generale 6002/2025 Numero sezionale 898/2025 Numero di raccolta generale 34801/2025 Data pubblicazione 30/12/2025 che, in conseguenza, previa compensazione dei due terzi del loro ammontare, condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese in € 2000, oltre 200 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese in € 2000, oltre 200 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 24/12/2025. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6002/2025 Numero sezionale 898/2025 Numero di raccolta generale 34801/2025 Data pubblicazione 30/12/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6002/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2 PALERMO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.1443/2024 depositata il 11/09/2024. letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e rilevato che non vi è stata accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che sussiste, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., il potere di questa Corte di provvedere sulle spese, stante l’assenza di accettazione della rinuncia e considerato, peraltro, che la dichiarazione dell’essere cessata la materia del contendere effettuata come ragione della rinuncia risulta del tutto generica; Numero registro generale 6002/2025 Numero sezionale 898/2025 Numero di raccolta generale 34801/2025 Data pubblicazione 30/12/2025 che, in conseguenza, previa compensazione dei due terzi del loro ammontare, condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese in € 2000, oltre 200 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese in € 2000, oltre 200 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 24/12/2025. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6002/2025 Numero sezionale 898/2025 Numero di raccolta generale 34801/2025 Data pubblicazione 30/12/2025
Decreto Cassazione n. 34801/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris