CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 settembre 2023
Cassazione n. 39360/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/0/2023 emessa dal Tribunale di Taranto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e non partecipata, perché proposto per motivi non consentiti - mancata applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, che non costituiva oggetto dell'accordo tra le parti - motivo che esula dal novero di quelli per i quali è previsto il ricorso per cassazione espressamente indicati nell'art. dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 settembre 2023 Il Consigliere e t nsore Presidente