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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 07754/2026

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statale - Debenza delcanone -SENTENZA U.P. 27.1.2026sul ricorso iscritto al n. 4168/2025 R.G.,proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona dellegale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato,- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 974/2024 della CORTE d'APPELLO di Genovapubblicata il 10.7.2024;udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27.1.2026 dal Consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA];udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente;Pag. 1 di 11Numero registro generale 4168/2025Numero sezionale 320/2026Numero di raccolta generale 7754/2026udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.Data pubblicazione 31/03/2026Mauro [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorsoSVOLGIMENTO DEL PROCESSO1.

Con sentenza pubblicata il 16.11.2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava ladomanda svolta da [OSCURATO:PERSONA] pa - Tronco LigureToscano (in seguito SALT) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., gravandola dellespese di lite.L’attrice, proponendo opposizione ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 150 del2011 avverso un’ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, aveva dedotto diavere ricevuto il 15.5.2018 la notifica da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di 5verbali di accertamento per l’importo di euro 562.681,00 (verbali protocolli nn.94, 95, 96, 97, 98, tutti del 19.4.2018), a titolo di canone di occupazione di spazied aree pubbliche (di seguito Cosap) per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,in relazione ai viadotti dell’autostrada A12 [OSCURATO:PERSONA] – Livorno, di cui eraconcessionaria, sovrastanti terreni di proprietà del Comune di [OSCURATO:PERSONA].SALT lamentava l’illegittimità dei verbali di accertamento e ne chiedeval’annullamento sulla base delle seguenti ragioni: a) era applicabile l’esenzioneex art. 20, comma 1, lett. w), regolamento Cosap del Comune di [OSCURATO:PERSONA],trattandosi di occupazione effettuata dallo Stato; b) non ricorreva il presuppostooggettivo del Cosap a norma dell’art. 3, comma 2, regolamento Cosap delComune di [OSCURATO:PERSONA], ovvero la sottrazione dello spazio pubblico a danno dellacollettività, considerato che lo Stato medesimo aveva sottratto l’area all’usogeneralizzato della collettività per la realizzazione del servizio autostradale; c)mancava il presupposto soggettivo del Cosap a norma degli artt. 3, comma 2, e1, comma 2, lett. b), regolamento Cosap del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ovverol’occupazione dello spazio pubblico in forza di provvedimento di concessione delComune oppure tramite occupazione di fatto eventualmente abusiva,considerato che SALT gestiva i viadotti in forza di concessione dello Stato.

Laconvenuta si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda.2.

La Corte d’appello di Genova con sentenza pubblicata il 10.7.2024 rigettaval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e la onerava delle spese del grado in favoredell’appellata.Pag. 2 di 11Numero registro generale 4168/2025Numero sezionale 320/2026Numero di raccolta generale 7754/2026Notava la Corte d’appello che, quale corrispettivo per l’uso esclusivo oData pubblicazione 31/03/2026speciale di beni pubblici, ai fini dell’applicazione del COSAP: (i) è sufficientel’occupazione di fatto del suolo comunale da parte di un gestore di impianti ingenere per l’erogazione di un servizio; (ii) assumono rilievo decisivo, ai finidell’individuazione del soggetto obbligato: a) la gestione economica e funzionaledell’opera; b) le finalità lucrative proprie dell’attività di impresa svolte dallasocietà privata, con l’effetto di escludere l’estensione dell’esenzione alleoccupazioni connesse e conseguenti a tali attività e finalità; (iii) non rileva, aifini dell’esenzione, il fatto che l’opera sia un bene dello Stato; (iv) perl’applicazione del Cosap importa che la condotta occupativa sia posta in esseredalla società nello svolgimento in autonomia della propria attività di impresa.Requisiti tutti ricorrenti nel caso trattato.3.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova ha proposto ricorsoper cassazione la Società di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]., qualesubentrante a SALT nella concessione relativa alle tratte autostradali A12 SestriLevante - Livorno, A11/A12 Viareggio – Lucca e A15 diramazione per [OSCURATO:PERSONA],con atto affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.4.

È stata disposta la trattazione in pubblica udienza, in vista della qualeentrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ.5.

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.3, cod. proc. civ., “[i]llegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui haomesso di rilevare il giudicato formatosi sulle statuizioni della sentenza n.642/2021 del Tribunale della [OSCURATO:PERSONA] relative al presupposto oggettivo del Cosap,in quanto viziata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909, cod. civ.”La ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe omesso di rilevareche la sentenza del Tribunale è passata in giudicato, là dove è stato affermatoche: «[OSCURATO:PERSONA] del Comune della [OSCURATO:PERSONA] all’art. 2, co.2 prevede cheil canone è dovuto “in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’usopubblico”. [OSCURATO:PERSONA] deve evidenziare che ogni forma di gestione delloPag. 3 di 11Numero registro generale 4168/2025Numero sezionale 320/2026Numero di raccolta generale 7754/2026Data pubblicazione 31/03/2026spazio pubblico che limita il libero accesso degli utenti (tenuti al pagamento dipedaggio per l’utilizzo della rete) comporta sottrazione dell’area all’usopubblico».La sentenza sarebbe stata impugnata da SALT nella sola parte in cui ilTribunale aveva omesso di rilevare che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non aveva fornitoalcuna prova del fatto che la presenza di viadotti autostradali precludesse olimitasse l’uso collettivo del sottostante spazio aereo, ma poi aveva aggiunto (inmodo contraddittorio) che tale limitazione derivava dall’obbligo del pagamentodel pedaggio a carico degli utenti dell’autostrada.Avendo sostenuto che il Cosap è dovuto in funzione dell’utilizzazioneparticolare o eccezionale che ne trae il singolo, l’appellata avrebbe dovutoimpugnare la sentenza nella parte in cui si afferma che presupposto del Cosap è“la sottrazione dell’area all’uso pubblico”.

Sul punto si sarebbe formato ilgiudicato e, quindi, il Cosap sarebbe dovuto solo se fosse stato dimostrato chela presenza dei viadotti avesse privato la collettività dell’uso del sottostantesoprassuolo comunale.1.1.

Il motivo è inammissibile.La ricorrente nell’illustrazione del motivo non evidenzia la pretesaviolazione di un giudicato interno.

Nel riferire il punto della sentenza checostituirebbe oggetto di giudicato interno, omette di spiegare come e perché, inbase allo svolgimento del giudizio di primo grado, quella affermazione fosseidonea ad assumere, in quanto non censurata, valore di giudicato interno acarico della controparte.L’unico riferimento in proposito, quello a ciò che aveva sostenuto in primogrado la [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il canone Cosap “è dovuto non in base allalimitazione o sottrazione all’uso normale o collettivo di parte del suolo ma inrelazione all’utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo”, non èdato comprendere come e perché sarebbe in contrasto con l’affermazione deltribunale, sì da far insorgere a suo carico l’onere di impugnazione, sia pure invia condizionata all’accoglimento dell’appello della qui ricorrente.2.

Con il secondo motivo è denunciata “[i]llegittimità della sentenzaimpugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 149, lett. h), Legge n.Pag. 4 di 11Numero registro generale 4168/2025Numero sezionale 320/2026Numero di raccolta generale 7754/2026662/1996, degli artt. 3, secondo comma, 4 e 15 del Regolamento perData pubblicazione 31/03/2026l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche Cosapapprovato dal Comune della [OSCURATO:PERSONA] con deliberazione del consiglio comunale n.11 del 15 febbraio 2012 e successive modificazioni (nel seguito, il “RegolamentoCosap”), nonché dell’art. 2697 c.c.”La ricorrente, oltre alla violazione dell’art. 149, lett. h., l. 662/1996, ilquale prevede che nell’istituzione del Cosap da parte degli enti locali si debbatenere conto anche del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all’usopubblico sull’area, lamenta che la Corte d’appello avrebbe violato: a) l’art. 3,comma secondo, del regolamento comunale di [OSCURATO:PERSONA], dove è previsto che ilcanone è dovuto “in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’usopubblico”; b) gli artt. 4 e 15 del medesimo regolamento dove sono contenutiriferimenti espressi, rispettivamente, alla sottrazione all’uso della collettività eal sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area.Dato che il Tribunale aveva affermato essere dovuto il canone inproporzione “alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico”, la corteavrebbe dovuto rilevare che l’appellata non aveva provato in quale modo lapresenza dei viadotti autostradali avesse sottratto all’uso collettivo il sottostantespazio aereo comunale, né avesse l’uso “particolare o eccezionale”, sì che inassenza di prova circa l’estensione della superficie sottratta all’uso collettivo ilcanone lo si sarebbe dovuto azzerare.2.1.

Il motivo è infondato.La ricorrente impugna tre righe della motivazione che riproduce a pag. 7e lo fa senza considerare che esse sono la risultante del previo richiamo da partedella sentenza impugnata del principio di diritto di cui a Cass., sez.

I, 19 aprile2023, n. 10432.In secondo luogo, ma lo si nota aggiuntivamente, dato che è esizialel’assenza di discussione sul precedente suddetto, là dove enuncia la violazionedell’art. 149, lett. h) della l. n. 662 del 1996, la doglianza risulta del tuttoassertoria.Questa Corte ha più volte chiarito che "il canone per l'occupazione di spazied aree pubbliche, istituito dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63, comePag. 5 di 11Numero registro generale 4168/2025Numero sezionale 320/2026Numero di raccolta generale 7754/2026Data pubblicazione 31/03/2026modificato dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, risulta configurato comecorrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazioneabusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici", cosicché esso, pertanto,è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo diparte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare eccezionale che netrae il singolo.

Il presupposto applicativo del Cosap è costituito, quindi, dall'usoparticolare del bene di proprietà pubblica ed è irrilevante la mancanza di unaformale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico(Cass., sez.

I, 5 agosto 2025, n. 22664; Cass., sez.

I, 14 marzo 2025, n. 6831;Cass., 10432/2023, cit., non massimata, ma espressamente in motivazione;Cass., sez.

I, 6 giugno 2022, n. 18171; Cass., sez.

I, 10 giugno 2021, n. 16395;Cass., sez.

I, 19 gennaio 2018, n. 1435; Cass., sez.

II, 4 maggio 2018, n. 10733;Cass., Sez.

Un., 17 gennaio 2016, n. 61; Cass., sez.

V, 6 agosto 2009, n. 18037;Cass., Sez.

Un., 19 agosto 2003, n. 12167).Come rilevato anche dal Procuratore Generale, il canone per l'occupazionedi spazi ed aree pubbliche (Cosap) costituisce il corrispettivo dell'utilizzazioneparticolare (o eccezionale) di beni pubblici e non richiede un formale atto diconcessione, essendo sufficiente l'occupazione di fatto dei menzionati beni(Cass. 16395/2021, cit.; Cass. 18171/2022 cit., Cass., sez.

I, 27 giugno 2019,n. 17296), “sicché la società, concessionaria statale, che abbia realizzato egestito un'opera pubblica, occupando di fatto spazi rientranti nel demaniocomunale o provinciale, è tenuta al pagamento del canone, non assumendorilievo il fatto che l'opera sia di proprietà statale, poiché la condotta occupativaè posta in essere dalla società nello svolgimento, in piena autonomia, dellapropria attività d'impresa (v., sempre, Cass. 16395/2021, cit. nella specie, laSuprema Corte ha respinto il ricorso contro la decisione di merito, ritenendoobbligata al pagamento del COSAP la concessionaria autostradale che avevarealizzato, e utilizzato, dei "pontoni" sovrastanti tratti di strada provinciale; v.,altresì, sempre con riferimento alla posizione del concessionario autostradale,Cass., sez.

V, 5 novembre 2019, n. 28341).La Corte d’appello, anche per quanto si dirà in occasione dell’esame delterzo motivo, si è pienamente conformata agli indicati principi diritto, là dove haPag. 6 di 11Numero registro generale 4168/2025Numero sezionale 320/2026Numero di raccolta generale 7754/2026affermato che quale corrispettivo per l’uso esclusivo o speciale di beni pubblici,Data pubblicazione 31/03/2026ai fini dell’applicazione del COSAP: è sufficiente l’occupazione di fatto del suolocomunale da parte di un gestore di impianti in genere per l’erogazione di unservizio.3.

Con il terzo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.3, cod. proc. civ., “[i]llegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsaapplicazione degli artt. 1, secondo comma, lett. b), e 3, secondo comma, delRegolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed areepubbliche Cosap approvato dal Comune della [OSCURATO:PERSONA] con deliberazione delconsiglio comunale n. 11 del 15 febbraio 2012 e successive modificazioni”.Lamenta la ricorrente che la Corte d'appello erroneamente ha ritenuto nonrilevante la circostanza che la concessione per la realizzazione dell'autostradafosse stata rilasciata dallo Stato e non dall'ente locale.

In base all’art. 3, commasecondo, del regolamento del Comune di [OSCURATO:PERSONA] il canone è dovuto dal titolaredella concessione o dall’occupante abusivo, mentre l’art. 1 del medesimoregolamento indica la concessione come il “provvedimento mediante il quale ilComune autorizza le occupazioni di suolo pubblico”.

Osserva ancora la ricorrenteche, poiché è lo Stato ad avere autoritativamente e preventivamente previstoche, per la realizzazione dell’autostrada di cui essa è concessionaria, alcuni spazicomunali fossero sovrastati dai relativi viadotti, non si sarebbe realizzata alcunaoccupazione “di fatto o abusiva” per mancanza di un titolo rilasciato dal Comunema, semmai, un’occupazione “di diritto” degli spazi pubblici asserviti al tracciatoautostradale sulla base di un titolo rilasciato dallo Stato.Erroneamente, inoltre, la Corte d’appello ha dato rilievo alla gestionefunzionale dell’opera con fine di lucro da parte della concessionaria.

Losfruttamento economico dell’opera rientra nello schema della concessioneproprio a fronte della realizzazione di essa.

L’occupazione non è realizzatanell’esclusivo interesse della concessionaria, ma a vantaggio della collettività chepuò fruire dell’autostrada, e riguarda un bene demaniale.

In altri termini, alloStato è riferibile l’occupazione dello spazio comunale, che diviene esso stessodemaniale in quanto destinato “a far parte del bene autostrada”, e allo stesso èriferibile la concessione dell’area comunale per la realizzazione dell’opera.Pag. 7 di 11Numero registro generale 4168/2025Numero sezionale 320/2026Numero di raccolta generale 7754/20263.1.

Il motivo è inammissibile.Data pubblicazione 31/03/2026Cass. 28341/2019 (cit.), sia pur in materia di Tosap, con riferimento alpresupposto soggettivo per la non applicazione del tributo ha affermato “chel'esenzione postula che l'occupazione, quale presupposto del tributo, siaascrivibile al soggetto esente, sicché, nel caso di occupazione di spazi rientrantinel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato, o nel demanio comunalee provinciale, da parte di una società concessionaria per la realizzazione e lagestione di un'opera pubblica, alla stessa non spetta l'esenzione in quanto èquesta ad eseguire la costruzione dell'opera e la sua gestione economica efunzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello Stato, al qualeritornerà la gestione al termine della concessione (Cass. n. 11886 del12/05/2017; Cass. n. 19693 del 25/07/2018; Cass. n. 28341 del 05/11/2019)”.Nondimeno, anche in relazione alla materia del Cosap, in vicendaconnotata dall’assenza di un atto concessorio dell’ente locale, al pari del caso dispecie ricadente nell’ambito dell’art. 6 del regolamento del Comune di [OSCURATO:PERSONA],sono state ritenute dirimenti “l'attività di gestione economica e funzionale delbene, effettuata dalla società concessionaria del soggetto esente, e le finalitàlucrative proprie dell'attività d'impresa svolte dalla prima, con l'effetto diescludere l'estensione dell'esenzione alle occupazioni connesse e conseguenti atali attività e finalità” (v., sempre, Cass. 16395/2021, cit.) e considerato che nonrileva “[…] che il viadotto sia di proprietà del demanio e che, al termine dellaconcessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo Stato poiché, nelperiodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionaleall'esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessioneda una persona giuridica che agisce in piena autonomia e non quale merosostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni (Cass. n. 11886 del 12/5/2017;Cass. n. 19693 del 25/7/2018)” (così, ancora, Cass. 16395/2021, cit.).

Taleindirizzo è stato ribadito di recente, evidenziando che la società concessionariaautostradale realizza l’occupazione di fatto del suolo pubblico comunale e traeutilità economica, da ciò derivando che essa sia tenuta al pagamento del canone,essendo l’esenzione prevista per lo Stato non estensibile al concessionario, cheagisce come entità imprenditoriale autonoma (v.

Cass., 6831/2025, cit.).Pag. 8 di 11Numero registro generale 4168/2025Numero sezionale 320/2026Numero di raccolta generale 7754/2026È stato affermato da questa Corte che “non può convenirsi conData pubblicazione 31/03/2026l’assolutezza dell’affermazione, secondo cui nella fattispecie in esame sarebbeimputabile a monte allo Stato la volontà di occupazione, per mezzodell’attraversamento da parte del viadotto autostradale, del soprassuolocomunale in forza della legge 24 luglio 1961, n. 729, recante «Piano di nuovecostruzioni stradali e autostradali».

Se ciò è vero nelle sue premesse, la portatadegli effetti va commisurata alla predisposizione della successiva normativa difinanza derivata per gli enti locali di cui al d.lgs. n. 507 del 1993, che regolal’istituzione della TOSAP ed il relativo regime di esenzione, con norme … di strettainterpretazione” (Cass., sez.

V, 30 maggio 2024, n. 15162).Deve essere altresì evidenziato che, sebbene la realizzazione della reteautostradale sia stata prevista ed approvata con provvedimenti legislativi, ciònon ha comportato automaticamente, come oggi esposto dalla ricorrente, iltrasferimento di un non meglio identificato «spazio comunale» e il conseguentepassaggio nel demanio statale.L’art. 822 cod. civ. prevede che le strade, le autostrade e le strade ferratefanno parte del demanio pubblico se appartengono allo Stato e, cioè, rientranonel demanio pubblico statale meramente eventuale, sicché è ben possibile chelo spazio comunale su cui insistono i piloni appartenga ad altro ente (v., in sensoanalogo, Cass. 6831/2025, cit.).

Di qui l’irrilevanza, prima ancoradell’infondatezza, dell’impossibilità di configurare i presupposti applicativi delCosap con riferimento a un bene del demanio statale.La sentenza impugnata si è occupata diffusamente della problematicasollevata con detto motivo esaminando il secondo motivo di appello, là dove haaffermato, come già detto, che quale corrispettivo per l’uso esclusivo o specialedi beni pubblici, ai fini dell’applicazione del COSAP: (i) è sufficiente l’occupazionedi fatto del suolo comunale da parte di un gestore di impianti in genere perl’erogazione di un servizio e poi ha aggiunto che: (ii) assumono rilievo decisivo,ai fini dell’individuazione del soggetto obbligato, a) la gestione economica efunzionale dell’opera; b) le finalità lucrative proprie dell’attività di impresa svoltedalla società privata, con l’effetto di escludere l’estensione dell’esenzione alleoccupazioni connesse e conseguenti a tali attività e finalità; (iii) non rileva, aiPag. 9 di 11Numero registro generale 4168/2025Numero sezionale 320/2026Numero di raccolta generale 7754/2026Data pubblicazione 31/03/2026fini dell’esenzione, il fatto che l’opera sia un bene dello Stato; (iv) perl’applicazione del COSAP importa che la condotta occupativa sia posta in esseredalla società nello svolgimento in autonomia della propria attività di impresa.

Madi tutta la motivazione, enunciata dalla fine della pagina 8 alla pagina 15, laricorrente si disinteressa, sì che il motivo è inidoneo a criticare tale motivazione.A solo titolo esemplificativo, l’invocazione delle note del Ministero delleInfrastrutture e dei Trasporti del 21.6.2023 e del 7.6.2023 è stata fattaprescindendo totalmente dalla motivazione resa dalla Corte d’appello, la qualesul punto ha evidenziato che da esse si ricava unicamente che il concessionarioautostradale “può gestire la tratta autostradale data in concessione solamentein virtù di apposita convenzione statale, ma non ha affatto escluso la competenzadegli Enti locali a richiedere al Concessionario medesimo il pagamento delC.O.S.A.P., laddove sussistano i relativi presupposti normativi oggetti esoggettivi – e, del resto, nemmeno avrebbe potuto, essendo all’uopo necessariol’intervento abrogativo del Legislatore” (pagina 15, secondo capoverso).Da tanto deriva, dunque, l’inammissibilità della censura, perché nonaderente alla ratio espressa nella sentenza impugnata in contrasto con ilconsolidato principio di diritto, in base al quale “[l]a proposizione, con il ricorsoper cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al «decisum» dellasentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiestidall'art. 366, comma primo, n.4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilitàdel ricorso, rilevabile anche d'ufficio» (v.

Cass., sez. 6-I, 7 settembre 2017, n.20910; in motivazione, Cass., Sez.

Un., 20 marzo 2017, n. 7074; sez. 6-III, 3luglio 2020, n. 13735; in precedenza v.

Cass., sez.

III, 11 gennaio 2005, n.359).4.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguonola soccombenza.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributoPag. 10 di 11Numero registro generale 4168/2025Numero sezionale 320/2026Numero di raccolta generale 7754/2026unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-Data pubblicazione 31/03/2026bis dello stesso art. 13 (Cass., Sez.

Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese delgiudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che liquida in euro 200,00per esborsi ed euro 12.000,00 per competenze professionali, oltre rimborsoforfetario del 15%, Iva e cpa come dovuti per legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile dellaCorte di Cassazione in data 27 gennaio 2026.Il Consigliere relatoreDott.

Roberto SimoneIl PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] FrascaPag. 11 di 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
statale - Debenza delcanone -SENTENZA U.P. 27.1.2026sul ricorso iscritto al n. 4168/2025 R.G.,proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona dellegale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato,- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 974/2024 della CORTE d'APPELLO di Genovapubblicata il 10.7.2024;udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27.1.2026 dal Consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA];udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente;Pag. 1 di 11Numero registro generale 4168/2025Numero sezionale 320/2026Numero di raccolta generale 7754/2026udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.Data pubblicazione 31/03/2026Mauro [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorsoSVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. Con sentenza pubblicata il 16.11.2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava ladomanda svolta da [OSCURATO:PERSONA] pa - Tronco LigureToscano (in seguito SALT) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., gravandola dellespese di lite.L’attrice, proponendo opposizione ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 150 del2011 avverso un’ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, aveva dedotto diavere ricevuto il 15.5.2018 la notifica da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di 5verbali di accertamento per l’importo di euro 562.681,00 (verbali protocolli nn.94, 95, 96, 97, 98, tutti del 19.4.2018), a titolo di canone di occupazione di spazied aree pubbliche (di seguito Cosap) per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,in relazione ai viadotti dell’autostrada A12 [OSCURATO:PERSONA] – Livorno, di cui eraconcessionaria, sovrastanti terreni di proprietà del Comune di [OSCURATO:PERSONA].SALT lamentava l’illegittimità dei verbali di accertamento e ne chiedeval’annullamento sulla base delle seguenti ragioni: a) era applicabile l’esenzioneex art. 20, comma 1, lett. w), regolamento Cosap del Comune di [OSCURATO:PERSONA],trattandosi di occupazione effettuata dallo Stato; b) non ricorreva il presuppostooggettivo del Cosap a norma dell’art. 3, comma 2, regolamento Cosap delComune di [OSCURATO:PERSONA], ovvero la sottrazione dello spazio pubblico a danno dellacollettività, considerato che lo Stato medesimo aveva sottratto l’area all’usogeneralizzato della collettività per la realizzazione del servizio autostradale; c)mancava il presupposto soggettivo del Cosap a norma degli artt. 3, comma 2, e1, comma 2, lett. b), regolamento Cosap del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ovverol’occupazione dello spazio pubblico in forza di provvedimento di concessione delComune oppure tramite occupazione di fatto eventualmente abusiva,considerato che SALT gestiva i viadotti in forza di concessione dello Stato. Laconvenuta si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda.2. La Corte d’appello di Genova con sentenza pubblicata il 10.7.2024 rigettaval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e la onerava delle spese del grado in favoredell’appellata.Pag. 2 di 11Numero registro generale 4168/2025Numero sezionale 320/2026Numero di raccolta generale 7754/2026Notava la Corte d’appello che, quale corrispettivo per l’uso esclusivo oData pubblicazione 31/03/2026speciale di beni pubblici, ai fini dell’applicazione del COSAP: (i) è sufficientel’occupazione di fatto del suolo comunale da parte di un gestore di impianti ingenere per l’erogazione di un servizio; (ii) assumono rilievo decisivo, ai finidell’individuazione del soggetto obbligato: a) la gestione economica e funzionaledell’opera; b) le finalità lucrative proprie dell’attività di impresa svolte dallasocietà privata, con l’effetto di escludere l’estensione dell’esenzione alleoccupazioni connesse e conseguenti a tali attività e finalità; (iii) non rileva, aifini dell’esenzione, il fatto che l’opera sia un bene dello Stato; (iv) perl’applicazione del Cosap importa che la condotta occupativa sia posta in esseredalla società nello svolgimento in autonomia della propria attività di impresa.Requisiti tutti ricorrenti nel caso trattato.3. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova ha proposto ricorsoper cassazione la Società di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]., qualesubentrante a SALT nella concessione relativa alle tratte autostradali A12 SestriLevante - Livorno, A11/A12 Viareggio – Lucca e A15 diramazione per [OSCURATO:PERSONA],con atto affidato a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.4. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza, in vista della qualeentrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ.5. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.3, cod. proc. civ., “[i]llegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui haomesso di rilevare il giudicato formatosi sulle statuizioni della sentenza n.642/2021 del Tribunale della [OSCURATO:PERSONA] relative al presupposto oggettivo del Cosap,in quanto viziata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909, cod. civ.”La ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe omesso di rilevareche la sentenza del Tribunale è passata in giudicato, là dove è stato affermatoche: «[OSCURATO:PERSONA] del Comune della [OSCURATO:PERSONA] all’art. 2, co.2 prevede cheil canone è dovuto “in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’usopubblico”. [OSCURATO:PERSONA] deve evidenziare che ogni forma di gestione delloPag. 3 di 11Numero registro generale 4168/2025Numero sezionale 320/2026Numero di raccolta generale 7754/2026Data pubblicazione 31/03/2026spazio pubblico che limita il libero accesso degli utenti (tenuti al pagamento dipedaggio per l’utilizzo della rete) comporta sottrazione dell’area all’usopubblico».La sentenza sarebbe stata impugnata da SALT nella sola parte in cui ilTribunale aveva omesso di rilevare che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non aveva fornitoalcuna prova del fatto che la presenza di viadotti autostradali precludesse olimitasse l’uso collettivo del sottostante spazio aereo, ma poi aveva aggiunto (inmodo contraddittorio) che tale limitazione derivava dall’obbligo del pagamentodel pedaggio a carico degli utenti dell’autostrada.Avendo sostenuto che il Cosap è dovuto in funzione dell’utilizzazioneparticolare o eccezionale che ne trae il singolo, l’appellata avrebbe dovutoimpugnare la sentenza nella parte in cui si afferma che presupposto del Cosap è“la sottrazione dell’area all’uso pubblico”. Sul punto si sarebbe formato ilgiudicato e, quindi, il Cosap sarebbe dovuto solo se fosse stato dimostrato chela presenza dei viadotti avesse privato la collettività dell’uso del sottostantesoprassuolo comunale.1.1. Il motivo è inammissibile.La ricorrente nell’illustrazione del motivo non evidenzia la pretesaviolazione di un giudicato interno. Nel riferire il punto della sentenza checostituirebbe oggetto di giudicato interno, omette di spiegare come e perché, inbase allo svolgimento del giudizio di primo grado, quella affermazione fosseidonea ad assumere, in quanto non censurata, valore di giudicato interno acarico della controparte.L’unico riferimento in proposito, quello a ciò che aveva sostenuto in primogrado la [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il canone Cosap “è dovuto non in base allalimitazione o sottrazione all’uso normale o collettivo di parte del suolo ma inrelazione all’utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo”, non èdato comprendere come e perché sarebbe in contrasto con l’affermazione deltribunale, sì da far insorgere a suo carico l’onere di impugnazione, sia pure invia condizionata all’accoglimento dell’appello della qui ricorrente.2. Con il secondo motivo è denunciata “[i]llegittimità della sentenzaimpugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 149, lett. h), Legge n.Pag. 4 di 11Numero registro generale 4168/2025Numero sezionale 320/2026Numero di raccolta generale 7754/2026662/1996, degli artt. 3, secondo comma, 4 e 15 del Regolamento perData pubblicazione 31/03/2026l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche Cosapapprovato dal Comune della [OSCURATO:PERSONA] con deliberazione del consiglio comunale n.11 del 15 febbraio 2012 e successive modificazioni (nel seguito, il “RegolamentoCosap”), nonché dell’art. 2697 c.c.”La ricorrente, oltre alla violazione dell’art. 149, lett. h., l. 662/1996, ilquale prevede che nell’istituzione del Cosap da parte degli enti locali si debbatenere conto anche del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all’usopubblico sull’area, lamenta che la Corte d’appello avrebbe violato: a) l’art. 3,comma secondo, del regolamento comunale di [OSCURATO:PERSONA], dove è previsto che ilcanone è dovuto “in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’usopubblico”; b) gli artt. 4 e 15 del medesimo regolamento dove sono contenutiriferimenti espressi, rispettivamente, alla sottrazione all’uso della collettività eal sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area.Dato che il Tribunale aveva affermato essere dovuto il canone inproporzione “alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico”, la corteavrebbe dovuto rilevare che l’appellata non aveva provato in quale modo lapresenza dei viadotti autostradali avesse sottratto all’uso collettivo il sottostantespazio aereo comunale, né avesse l’uso “particolare o eccezionale”, sì che inassenza di prova circa l’estensione della superficie sottratta all’uso collettivo ilcanone lo si sarebbe dovuto azzerare.2.1. Il motivo è infondato.La ricorrente impugna tre righe della motivazione che riproduce a pag. 7e lo fa senza considerare che esse sono la risultante del previo richiamo da partedella sentenza impugnata del principio di diritto di cui a Cass., sez. I, 19 aprile2023, n. 10432.In secondo luogo, ma lo si nota aggiuntivamente, dato che è esizialel’assenza di discussione sul precedente suddetto, là dove enuncia la violazionedell’art. 149, lett. h) della l. n. 662 del 1996, la doglianza risulta del tuttoassertoria.Questa Corte ha più volte chiarito che "il canone per l'occupazione di spazied aree pubbliche, istituito dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63, comePag. 5 di 11Numero registro generale 4168/2025Numero sezionale 320/2026Numero di raccolta generale 7754/2026Data pubblicazione 31/03/2026modificato dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, risulta configurato comecorrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazioneabusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici", cosicché esso, pertanto,è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo diparte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare eccezionale che netrae il singolo. Il presupposto applicativo del Cosap è costituito, quindi, dall'usoparticolare del bene di proprietà pubblica ed è irrilevante la mancanza di unaformale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico(Cass., sez. I, 5 agosto 2025, n. 22664; Cass., sez. I, 14 marzo 2025, n. 6831;Cass., 10432/2023, cit., non massimata, ma espressamente in motivazione;Cass., sez. I, 6 giugno 2022, n. 18171; Cass., sez. I, 10 giugno 2021, n. 16395;Cass., sez. I, 19 gennaio 2018, n. 1435; Cass., sez. II, 4 maggio 2018, n. 10733;Cass., Sez. Un., 17 gennaio 2016, n. 61; Cass., sez. V, 6 agosto 2009, n. 18037;Cass., Sez. Un., 19 agosto 2003, n. 12167).Come rilevato anche dal Procuratore Generale, il canone per l'occupazionedi spazi ed aree pubbliche (Cosap) costituisce il corrispettivo dell'utilizzazioneparticolare (o eccezionale) di beni pubblici e non richiede un formale atto diconcessione, essendo sufficiente l'occupazione di fatto dei menzionati beni(Cass. 16395/2021, cit.; Cass. 18171/2022 cit., Cass., sez. I, 27 giugno 2019,n. 17296), “sicché la società, concessionaria statale, che abbia realizzato egestito un'opera pubblica, occupando di fatto spazi rientranti nel demaniocomunale o provinciale, è tenuta al pagamento del canone, non assumendorilievo il fatto che l'opera sia di proprietà statale, poiché la condotta occupativaè posta in essere dalla società nello svolgimento, in piena autonomia, dellapropria attività d'impresa (v., sempre, Cass. 16395/2021, cit. nella specie, laSuprema Corte ha respinto il ricorso contro la decisione di merito, ritenendoobbligata al pagamento del COSAP la concessionaria autostradale che avevarealizzato, e utilizzato, dei "pontoni" sovrastanti tratti di strada provinciale; v.,altresì, sempre con riferimento alla posizione del concessionario autostradale,Cass., sez. V, 5 novembre 2019, n. 28341).La Corte d’appello, anche per quanto si dirà in occasione dell’esame delterzo motivo, si è pienamente conformata agli indicati principi diritto, là dove haPag. 6 di 11Numero registro generale 4168/2025Numero sezionale 320/2026Numero di raccolta generale 7754/2026affermato che quale corrispettivo per l’uso esclusivo o speciale di beni pubblici,Data pubblicazione 31/03/2026ai fini dell’applicazione del COSAP: è sufficiente l’occupazione di fatto del suolocomunale da parte di un gestore di impianti in genere per l’erogazione di unservizio.3. Con il terzo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.3, cod. proc. civ., “[i]llegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsaapplicazione degli artt. 1, secondo comma, lett. b), e 3, secondo comma, delRegolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed areepubbliche Cosap approvato dal Comune della [OSCURATO:PERSONA] con deliberazione delconsiglio comunale n. 11 del 15 febbraio 2012 e successive modificazioni”.Lamenta la ricorrente che la Corte d'appello erroneamente ha ritenuto nonrilevante la circostanza che la concessione per la realizzazione dell'autostradafosse stata rilasciata dallo Stato e non dall'ente locale. In base all’art. 3, commasecondo, del regolamento del Comune di [OSCURATO:PERSONA] il canone è dovuto dal titolaredella concessione o dall’occupante abusivo, mentre l’art. 1 del medesimoregolamento indica la concessione come il “provvedimento mediante il quale ilComune autorizza le occupazioni di suolo pubblico”. Osserva ancora la ricorrenteche, poiché è lo Stato ad avere autoritativamente e preventivamente previstoche, per la realizzazione dell’autostrada di cui essa è concessionaria, alcuni spazicomunali fossero sovrastati dai relativi viadotti, non si sarebbe realizzata alcunaoccupazione “di fatto o abusiva” per mancanza di un titolo rilasciato dal Comunema, semmai, un’occupazione “di diritto” degli spazi pubblici asserviti al tracciatoautostradale sulla base di un titolo rilasciato dallo Stato.Erroneamente, inoltre, la Corte d’appello ha dato rilievo alla gestionefunzionale dell’opera con fine di lucro da parte della concessionaria. Losfruttamento economico dell’opera rientra nello schema della concessioneproprio a fronte della realizzazione di essa. L’occupazione non è realizzatanell’esclusivo interesse della concessionaria, ma a vantaggio della collettività chepuò fruire dell’autostrada, e riguarda un bene demaniale. In altri termini, alloStato è riferibile l’occupazione dello spazio comunale, che diviene esso stessodemaniale in quanto destinato “a far parte del bene autostrada”, e allo stesso èriferibile la concessione dell’area comunale per la realizzazione dell’opera.Pag. 7 di 11Numero registro generale 4168/2025Numero sezionale 320/2026Numero di raccolta generale 7754/20263.1. Il motivo è inammissibile.Data pubblicazione 31/03/2026Cass. 28341/2019 (cit.), sia pur in materia di Tosap, con riferimento alpresupposto soggettivo per la non applicazione del tributo ha affermato “chel'esenzione postula che l'occupazione, quale presupposto del tributo, siaascrivibile al soggetto esente, sicché, nel caso di occupazione di spazi rientrantinel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato, o nel demanio comunalee provinciale, da parte di una società concessionaria per la realizzazione e lagestione di un'opera pubblica, alla stessa non spetta l'esenzione in quanto èquesta ad eseguire la costruzione dell'opera e la sua gestione economica efunzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello Stato, al qualeritornerà la gestione al termine della concessione (Cass. n. 11886 del12/05/2017; Cass. n. 19693 del 25/07/2018; Cass. n. 28341 del 05/11/2019)”.Nondimeno, anche in relazione alla materia del Cosap, in vicendaconnotata dall’assenza di un atto concessorio dell’ente locale, al pari del caso dispecie ricadente nell’ambito dell’art. 6 del regolamento del Comune di [OSCURATO:PERSONA],sono state ritenute dirimenti “l'attività di gestione economica e funzionale delbene, effettuata dalla società concessionaria del soggetto esente, e le finalitàlucrative proprie dell'attività d'impresa svolte dalla prima, con l'effetto diescludere l'estensione dell'esenzione alle occupazioni connesse e conseguenti atali attività e finalità” (v., sempre, Cass. 16395/2021, cit.) e considerato che nonrileva “[…] che il viadotto sia di proprietà del demanio e che, al termine dellaconcessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo Stato poiché, nelperiodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionaleall'esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessioneda una persona giuridica che agisce in piena autonomia e non quale merosostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni (Cass. n. 11886 del 12/5/2017;Cass. n. 19693 del 25/7/2018)” (così, ancora, Cass. 16395/2021, cit.). Taleindirizzo è stato ribadito di recente, evidenziando che la società concessionariaautostradale realizza l’occupazione di fatto del suolo pubblico comunale e traeutilità economica, da ciò derivando che essa sia tenuta al pagamento del canone,essendo l’esenzione prevista per lo Stato non estensibile al concessionario, cheagisce come entità imprenditoriale autonoma (v. Cass., 6831/2025, cit.).Pag. 8 di 11Numero registro generale 4168/2025Numero sezionale 320/2026Numero di raccolta generale 7754/2026È stato affermato da questa Corte che “non può convenirsi conData pubblicazione 31/03/2026l’assolutezza dell’affermazione, secondo cui nella fattispecie in esame sarebbeimputabile a monte allo Stato la volontà di occupazione, per mezzodell’attraversamento da parte del viadotto autostradale, del soprassuolocomunale in forza della legge 24 luglio 1961, n. 729, recante «Piano di nuovecostruzioni stradali e autostradali». Se ciò è vero nelle sue premesse, la portatadegli effetti va commisurata alla predisposizione della successiva normativa difinanza derivata per gli enti locali di cui al d.lgs. n. 507 del 1993, che regolal’istituzione della TOSAP ed il relativo regime di esenzione, con norme … di strettainterpretazione” (Cass., sez. V, 30 maggio 2024, n. 15162).Deve essere altresì evidenziato che, sebbene la realizzazione della reteautostradale sia stata prevista ed approvata con provvedimenti legislativi, ciònon ha comportato automaticamente, come oggi esposto dalla ricorrente, iltrasferimento di un non meglio identificato «spazio comunale» e il conseguentepassaggio nel demanio statale.L’art. 822 cod. civ. prevede che le strade, le autostrade e le strade ferratefanno parte del demanio pubblico se appartengono allo Stato e, cioè, rientranonel demanio pubblico statale meramente eventuale, sicché è ben possibile chelo spazio comunale su cui insistono i piloni appartenga ad altro ente (v., in sensoanalogo, Cass. 6831/2025, cit.). Di qui l’irrilevanza, prima ancoradell’infondatezza, dell’impossibilità di configurare i presupposti applicativi delCosap con riferimento a un bene del demanio statale.La sentenza impugnata si è occupata diffusamente della problematicasollevata con detto motivo esaminando il secondo motivo di appello, là dove haaffermato, come già detto, che quale corrispettivo per l’uso esclusivo o specialedi beni pubblici, ai fini dell’applicazione del COSAP: (i) è sufficiente l’occupazionedi fatto del suolo comunale da parte di un gestore di impianti in genere perl’erogazione di un servizio e poi ha aggiunto che: (ii) assumono rilievo decisivo,ai fini dell’individuazione del soggetto obbligato, a) la gestione economica efunzionale dell’opera; b) le finalità lucrative proprie dell’attività di impresa svoltedalla società privata, con l’effetto di escludere l’estensione dell’esenzione alleoccupazioni connesse e conseguenti a tali attività e finalità; (iii) non rileva, aiPag. 9 di 11Numero registro generale 4168/2025Numero sezionale 320/2026Numero di raccolta generale 7754/2026Data pubblicazione 31/03/2026fini dell’esenzione, il fatto che l’opera sia un bene dello Stato; (iv) perl’applicazione del COSAP importa che la condotta occupativa sia posta in esseredalla società nello svolgimento in autonomia della propria attività di impresa. Madi tutta la motivazione, enunciata dalla fine della pagina 8 alla pagina 15, laricorrente si disinteressa, sì che il motivo è inidoneo a criticare tale motivazione.A solo titolo esemplificativo, l’invocazione delle note del Ministero delleInfrastrutture e dei Trasporti del 21.6.2023 e del 7.6.2023 è stata fattaprescindendo totalmente dalla motivazione resa dalla Corte d’appello, la qualesul punto ha evidenziato che da esse si ricava unicamente che il concessionarioautostradale “può gestire la tratta autostradale data in concessione solamentein virtù di apposita convenzione statale, ma non ha affatto escluso la competenzadegli Enti locali a richiedere al Concessionario medesimo il pagamento delC.O.S.A.P., laddove sussistano i relativi presupposti normativi oggetti esoggettivi – e, del resto, nemmeno avrebbe potuto, essendo all’uopo necessariol’intervento abrogativo del Legislatore” (pagina 15, secondo capoverso).Da tanto deriva, dunque, l’inammissibilità della censura, perché nonaderente alla ratio espressa nella sentenza impugnata in contrasto con ilconsolidato principio di diritto, in base al quale “[l]a proposizione, con il ricorsoper cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al «decisum» dellasentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiestidall'art. 366, comma primo, n.4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilitàdel ricorso, rilevabile anche d'ufficio» (v. Cass., sez. 6-I, 7 settembre 2017, n.20910; in motivazione, Cass., Sez. Un., 20 marzo 2017, n. 7074; sez. 6-III, 3luglio 2020, n. 13735; in precedenza v. Cass., sez. III, 11 gennaio 2005, n.359).4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguonola soccombenza.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributoPag. 10 di 11Numero registro generale 4168/2025Numero sezionale 320/2026Numero di raccolta generale 7754/2026unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-Data pubblicazione 31/03/2026bis dello stesso art. 13 (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese delgiudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che liquida in euro 200,00per esborsi ed euro 12.000,00 per competenze professionali, oltre rimborsoforfetario del 15%, Iva e cpa come dovuti per legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile dellaCorte di Cassazione in data 27 gennaio 2026.Il Consigliere relatoreDott. Roberto SimoneIl PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] FrascaPag. 11 di 11
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