CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2025
Cassazione n. 34888/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; reputato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità e del giudizio sulla pena, non è formulato in termini consentiti in questa sede in quanto, da un lato, reitera profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, dall'altro, si presenta come generico per indeterminatezza, non essendo scandito da necessaria critica e non coniugandosi all'enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che la sorreggono; che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 2-3) non presenta nessun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025.