CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19253/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia del 16 luglio 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e, ritenuta la continuazione tra tali reati e quelli per i quali l'imputato era stato già giudicato con altra sentenza del Tribunale di Bergamo del 22 novembre 2018, ormai irrevocabile, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che lamenta la improcedibilità dall'azione penale per il delitto di bancarotta ai sensi dell'art. 238 r.d. n. 267 del 1942, per non essergli stata notificata la sentenza dichiarativa di fallimento ai sensi dell'art. 17 del medesimo r.d., è manifestamente infondato, atteso che ai sensi della disposizione appena citata, la sentenza dichiarativa di fallimento doveva essere notificata al debitore fallito, ossia, nel caso di specie, al [OSCURATO:PERSONA], e non all'odierno imputato, ed è comunque inammissibile, non potendo la mancanza di una condizione di procedibilità essere eccepita per la prima volta nel giudizio di cassazione (vedi Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, S., Rv. 248568, relativa alla improcedibilità per difetto di querela); - che il secondo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che alla pagina n. 3 della sentenza di appello si sintetizza la motivazione della sentenza di primo grado, ma la prova di cui il ricorrente lamenta il travisamento, ossia le dichiarazioni che il Grassi avrebbe reso al curatore fallimentare, non viene poi utilizzata dalla Corte di appello per motivare il rigetto dei motivi di gravame, cosicché trattasi di prova non decisiva ai fini della decisione qui impugnata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così