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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 giugno 2022

Cassazione n. 19281/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18854/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in MILANO via [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2104/2022 depositata il 15/06/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni del procuratore generale, in persona del sostituto dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato con ricorso per regolamento di competenza, nella qualità di liquidatore, la sentenza della Corte d’appello di Milano che ha respinto il reclamo ex art. 18 legge fall. da essa proposto contro la sentenza del Tribunale di Monza dichiarativa del fallimento di Abxye s.r.l. in liquidazione, pronunciando anche sulla questione di competenza; il Fallimento ha replicato con controricorso e memoria; inprossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso.

Considerato che: l’atto di rinuncia non risulta notificato alla controparte costituita né su di esso risulta apposto il visto di cui all’art. 390 cod. proc. civ.; l’atto va dunque semplicemente considerato come manifestazione di volontà; ciò costituisce ragione sopravvenuta di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse; le spese debbono essere in ogni caso liquidate alla controparte, che è stata costretta a difendersi in questa sede; non opera invece l’istituto del raddoppio del contributo unificato, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta e non originaria. p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 6.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18854/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in MILANO via [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2104/2022 depositata il 15/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni del procuratore generale, in persona del sostituto dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato con ricorso per regolamento di competenza, nella qualità di liquidatore, la sentenza della Corte d’appello di Milano che ha respinto il reclamo ex art. 18 legge fall. da essa proposto contro la sentenza del Tribunale di Monza dichiarativa del fallimento di Abxye s.r.l. in liquidazione, pronunciando anche sulla questione di competenza; il Fallimento ha replicato con controricorso e memoria; inprossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso. Considerato che: l’atto di rinuncia non risulta notificato alla controparte costituita né su di esso risulta apposto il visto di cui all’art. 390 cod. proc. civ.; l’atto va dunque semplicemente considerato come manifestazione di volontà; ciò costituisce ragione sopravvenuta di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse; le spese debbono essere in ogni caso liquidate alla controparte, che è stata costretta a difendersi in questa sede; non opera invece l’istituto del raddoppio del contributo unificato, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta e non originaria. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 6.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Deciso in Rom
Sentenza Cassazione n. 19281/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris