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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04846/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata Lette le conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 09/11/2021 che ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai delitti di cui ai capi A) (art. 648, comma 2, cod. pen.) e B) (art. 474 cod. pen.).

1. Con unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art 62-bis cod. pen., che aveva formato oggetto di specifica doglianza nell'atto d'appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. La denunciata assenza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche invero deve essere valutata alla luce del principio di diritto in forza del quale in tema d'impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso o in considerazione un motivo di appello inammissibile "ab origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, Sentenza n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281).

Nel caso di specie, l'omessa motivazione da parte della Corte territoriale in ordine al diniego delle attenuanti generiche non vizia la pronuncia impugnata, stante la genericità del motivo di appello sul punto dedotto.

Invero, tra gli elementi addotti a sostegno della richiesta, priva di allegazione è l'affermata regolare presenza dell'imputato sul territorio dello Stato; esclusi in punto di fatto sono risultati gli elementi di minor disvalore indicati; privo di decisività è, infine, lo stato di incensuratezza dell'imputato che non può, per ciò solo, ai sensi dell'art. 62-bis, comma 3, cod. pen., essere posto a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata Lette le conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 09/11/2021 che ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai delitti di cui ai capi A) (art. 648, comma 2, cod. pen.) e B) (art. 474 cod. pen.). 1. Con unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art 62-bis cod. pen., che aveva formato oggetto di specifica doglianza nell'atto d'appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. La denunciata assenza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche invero deve essere valutata alla luce del principio di diritto in forza del quale in tema d'impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso o in considerazione un motivo di appello inammissibile "ab origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, Sentenza n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281). Nel caso di specie, l'omessa motivazione da parte della Corte territoriale in ordine al diniego delle attenuanti generiche non vizia la pronuncia impugnata, stante la genericità del motivo di appello sul punto dedotto. Invero, tra gli elementi addotti a sostegno della richiesta, priva di allegazione è l'affermata regolare presenza dell'imputato sul territorio dello Stato; esclusi in punto di fatto sono risultati gli elementi di minor disvalore indicati; privo di decisività è, infine, lo stato di incensuratezza dell'imputato che non può, per ciò solo, ai sensi dell'art. 62-bis, comma 3, cod. pen., essere posto a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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