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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22909/2023

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o di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13335/2016 del ruolo generale, proposto DA I GECA S. P .A . ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede legale in Napoli, al [OSCURATO:PERSONA] E/5, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 68T07 F839 P) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 78T27 F799 Z), elettivamente domiciliati in Roma, al [OSCURATO:PERSONA], n. 4, presso lo [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE – CONTRO l’ A GENZIA DELLE E NTRATE -R ISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA])), in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice [OSCURATO:PERSONA] fiscale 80224030587), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RESISTENTE - per la cassazione della sentenza n. 9880/15/2015 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 9 novembre 2015, non notificata.

U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale non partecipata del 17 marzo 2023, celebratasi da remoto; [OSCURATO:PERSONA] : 1.oggetto di controversia sono i crediti contemplati da trentotto cartelle di pagamento, del valore complessivo dioltre 2.200.000,00 €, di cui all’estratto di ruolo asseritamente ritirato dalla contribuente in data 15 luglio 2013;

2. con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Campania dichiarava il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle relative a crediti di natura non tributaria e rigettava poi l’appello in ordine alle altre cartelle, affermando che: - le Sezioni Unite della Corte di cassazione avevano «riconosciuto la autonoma impugnabilità anche dell’estratto di ruolo» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione); -era del tutto del tutto generico il disconoscimento operato dalla contribuente in relazione a talune delle cartelle impugnate, non essendo stata specificata quale parte di esse fosse stata disconosciuta; -era infondato il rilievo concernente l’esigenza, ai fini di provare la sua corretta notifica, di allegare anche la cartella di pagamento, essendo la stessa identificata attraverso il suo corrispondente numero apposto sull’avviso di ricevimento; -l’Agenzia aveva prodotto gli avvisi di ricevimento delle cartelle analiticamente indicate nella sentenza; - era del tutto generica la contestazione della qualifica di dirigente del «personale di Equitalia che ha firmato gli atti impositivi», non essendo stati gli atti di riferimento e le firme contestate, «considerando, oltretutto, che la relata di notifica delle cartelle di pagamento con tutte le attestazioni in essa contenuta costituisce atto pubblico e fa prova fino a querela di falso» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione); - era generica anche l’eccezione di prescrizione, « non avendo indicato per ciascuna cartella il dies a quo della decorrenza prescrizionale, mentre il termine decennale successivo alle notifiche delle cartelle, che risultano dalle relate allegate essere avvenute a partire dal 2010, non è ancora maturato» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione);

3. con ricorso notificato tramite servizio postale in data 11 maggio 2016 la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi di censura;

4. l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, nel dar conto di non aver notificato il controricorso, ha depositato nota del 23 maggio 2016 con cui ha riservato l’esercizio della facoltà di partecipare all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.; C [OSCURATO:PERSONA] :

1. con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito, in relazione al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la «violazione e false applicazioni di norme di diritto in relazione alla natura recettizia degli atti impugnati» (così a pagina n. 20 del ricorso), ribadendo, al netto di ogni divagazione non pertinente ai fini che occupano, «l’assenza di ogni regolare notifica» (v. pagina n. 20 del ricorso) e l’omessa valutazione da parte dei giudici di merito di tale circostanza, contestando al Giudice regionale di aver applicato l’istituto della conoscenza dell’atto, ai fini del decorso del termine di impugnazione, in spregio al principio di recettizietà degli atti di cui all’art. 1335 cod. civ.; 2.con la seconda censura la società ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., «la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale e sulla mancata applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. sulle cartelle per le quali nessuna prova veniva fornita in relazione alla omessa notifica eccepita», nonché in ragione della violazione dell'art. 26, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, assumendo la «nullità del ruolo per mancata corrispondenza tra estratti e cartelle impugnate» (così a pagina n. 26 del ricorso), rappresentando di aver richiesto sin dal ricorso introduttivo «il deposito ex art. 210 c.p.c. delle cartelle contestate, non potendosi considerare documento equipollente il mero estratto di ruolo, in quanto non è possibile dedurre da quest'ultimo l’esatta pretesa erariale e la sua legittimità» (v. pagina n. 27 del ricorso); 3.con la terza doglianza, la ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. la «nullità della sentenza per errore di diritto - sentenza Corte costituzionale 37/2015 - per violazione del principio dell'onere d ella prova - violazione ed eccesso di potere in relazione all'art. 42, co. 1, D.P.R. 600/73 –art. 7 L. 212/2000 inesistenza giuridica dell'atto impositivo per carenza del potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l'avviso di accertamento,in mancanza della sua qualifica di dirigente» (così alle pagine nn. 27 e 28 del ricorso), ribadendo sul punto la nullità degli atti sottoscritti per assoluta mancanza di sottoscrizione e per l'invalido rilascio della delega alla sottoscrizione, citando sul punto la sentenza della Corte costituzionale 17 marzo 2015, n. 37, nonchè la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla necessità della sottoscrizione degli avvisi di accertamento ai sensi dell’art. 42, primo e terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

4. con la quarta ragione di impugnazione la contribuente ha dedotto, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ.

«la violazione art. 7 statuto contribuente - Acquiescenza in relazione alla mancata notifica degli atti impugnati – Violazione del principio di non contestazione - Erronea applicazione del combinato disposto e violazione artt. 2712 c.c., 2154 c.p.c. ed art. 22, co. 4, F.Lgs 546/92 -Inesistenza giuridica delle cartelle per violazione artt.148, 149 c.p.c. e 156, co.2, c.p.c.» (cfr. pagina n. 29 del ricorso);

4.1. nello specifico, la difesa dell’istante ha rappresentato che, a fronte della specifica eccezione di inesistenza delle notifiche cartelle esattoriali e del disconoscimento di tutta la documentazione prodotta, Equitalia non aveva provveduto a depositare nei termini di 20 giorni prima dell'udienza di trattazione gli originali delle cartelle di pagamento, così venendo meno al proprio onere di dimostrare la pretesa impositiva, lamentando ancora che le notifiche effettuate dalla società “[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.” erano da considerarsi eseguite da soggetto non legittimato, stante l’espressa riserva della notifica degli atti giudiziari a favore di [OSCURATO:PERSONA], assumendo ancora la nullità delle notifiche «le cui relate sono state annotate sul frontespizio delle stesse piuttosto che in calce all'atto notificato» (così a pagina n. 33 del ricorso);

4.2. la ricorrente ha aggiunto sul punto che dalla previsione dell’art. 26, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 emerge che l'unica forma di notifica consentita all'Agente della riscossione è quella effettuata tramite posta elettronica certificata, mentre è nulla quella eseguita a mente dell’art. 149 cod. proc. civ., con la conseguenza che la notifica eseguire direttamente da Equitalia dovrà ritenersi del tutto inesistente e quindi non sanabile;

5. il ricorso va dichiarato inammissibile in ragione del sopravvenuto intervento normativo che ha declinato, sul versante dell’interesse ad agire del contribuente, le ipotesi in cui il ruolo e la relativa cartella di pagamento sono impugnabili; 6.l’art. 3 - bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 ha, difatti, stabilito che «all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis.

L'estratto di ruolo non è impugnabile.

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione aruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”»;

7. le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza 6 settembre 2022, n. 26283, hanno « affermato, ex art. 363 c.p.c. , il seguente principio di diritto: "In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art. 3-bis inserito i n sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 , col quale, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12,è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione»;

8. la Corte – per quanto ora di interesse e rinviando agli ampi contenuti della citata sentenza – ha avuto modo di precisare che «L'interesse in questione può […] essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull'ammissibilità del deposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio» (così, sempre Cass. Sez.

U, 6 settembre 2022, n. 26283 cit.);

9. di seguito, questa Corte, uniformandosi a tale principio, ha dichiarato inammissibili, per difetto dello specifico interesse come definito dalla citata disposizione, le impugnazioni di sentenze aventi ad oggetto controversie concernente pretese tributarie di cui il contribuente assumeva di aver avuto conoscenza tramite l’esame dell’estratto di ruolo, ribadendo che la Corte di legittimità «[…] prima della trattazione dei […] motivi di ricorso, deve preliminarmente vagliare se il ricorso introduttivo, con cui si è impugnato l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento in esso indicato, sia ammissibile o meno, per carenza di interesse ad una tutela immediata a fronte di un ruolo e di una cartella che il contribuente medesimo assume invalidamente notificata, o non affatto notificata (così Cass., Sez.

T., 22 febbraio 2023, n. 5435 ai cui più ampi contenuti si rinvia e , nello stesso senso, Cass., Sez.

T., 27 febbraio 2023, n. 5901, Cass., Sez.

T., 7 marzo 2023, n. 6857);

10. alla luce di tali principi, non essendo stato allegato nel corso del presente grado di giudizio il menzionato, specifico, interesse ad agire (e ad impugnare), che deve sussistere ed essere valutato al momento della decisione (cfr., tra le tante, Cass., Sez.

L. 23 maggio 2023, n. 14124), il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile;

11. il sopravvenuto intervenuto normativo e della suindicata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio;

12. nondimeno, va dato, atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso; P.Q.M. la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa le spese del presente grado di giudizio.

Dà at

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13335/2016 del ruolo generale, proposto DA I GECA S. P .A . ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede legale in Napoli, al [OSCURATO:PERSONA] E/5, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 68T07 F839 P) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 78T27 F799 Z), elettivamente domiciliati in Roma, al [OSCURATO:PERSONA], n. 4, presso lo [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE – CONTRO l’ A GENZIA DELLE E NTRATE -R ISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA])), in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice [OSCURATO:PERSONA] fiscale 80224030587), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RESISTENTE - per la cassazione della sentenza n. 9880/15/2015 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 9 novembre 2015, non notificata. U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale non partecipata del 17 marzo 2023, celebratasi da remoto; [OSCURATO:PERSONA] : 1.oggetto di controversia sono i crediti contemplati da trentotto cartelle di pagamento, del valore complessivo dioltre 2.200.000,00 €, di cui all’estratto di ruolo asseritamente ritirato dalla contribuente in data 15 luglio 2013; 2. con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Campania dichiarava il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle relative a crediti di natura non tributaria e rigettava poi l’appello in ordine alle altre cartelle, affermando che: - le Sezioni Unite della Corte di cassazione avevano «riconosciuto la autonoma impugnabilità anche dell’estratto di ruolo» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione); -era del tutto del tutto generico il disconoscimento operato dalla contribuente in relazione a talune delle cartelle impugnate, non essendo stata specificata quale parte di esse fosse stata disconosciuta; -era infondato il rilievo concernente l’esigenza, ai fini di provare la sua corretta notifica, di allegare anche la cartella di pagamento, essendo la stessa identificata attraverso il suo corrispondente numero apposto sull’avviso di ricevimento; -l’Agenzia aveva prodotto gli avvisi di ricevimento delle cartelle analiticamente indicate nella sentenza; - era del tutto generica la contestazione della qualifica di dirigente del «personale di Equitalia che ha firmato gli atti impositivi», non essendo stati gli atti di riferimento e le firme contestate, «considerando, oltretutto, che la relata di notifica delle cartelle di pagamento con tutte le attestazioni in essa contenuta costituisce atto pubblico e fa prova fino a querela di falso» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione); - era generica anche l’eccezione di prescrizione, « non avendo indicato per ciascuna cartella il dies a quo della decorrenza prescrizionale, mentre il termine decennale successivo alle notifiche delle cartelle, che risultano dalle relate allegate essere avvenute a partire dal 2010, non è ancora maturato» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione); 3. con ricorso notificato tramite servizio postale in data 11 maggio 2016 la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi di censura; 4. l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, nel dar conto di non aver notificato il controricorso, ha depositato nota del 23 maggio 2016 con cui ha riservato l’esercizio della facoltà di partecipare all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.; C [OSCURATO:PERSONA] : 1. con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito, in relazione al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la «violazione e false applicazioni di norme di diritto in relazione alla natura recettizia degli atti impugnati» (così a pagina n. 20 del ricorso), ribadendo, al netto di ogni divagazione non pertinente ai fini che occupano, «l’assenza di ogni regolare notifica» (v. pagina n. 20 del ricorso) e l’omessa valutazione da parte dei giudici di merito di tale circostanza, contestando al Giudice regionale di aver applicato l’istituto della conoscenza dell’atto, ai fini del decorso del termine di impugnazione, in spregio al principio di recettizietà degli atti di cui all’art. 1335 cod. civ.; 2.con la seconda censura la società ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., «la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale e sulla mancata applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. sulle cartelle per le quali nessuna prova veniva fornita in relazione alla omessa notifica eccepita», nonché in ragione della violazione dell'art. 26, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, assumendo la «nullità del ruolo per mancata corrispondenza tra estratti e cartelle impugnate» (così a pagina n. 26 del ricorso), rappresentando di aver richiesto sin dal ricorso introduttivo «il deposito ex art. 210 c.p.c. delle cartelle contestate, non potendosi considerare documento equipollente il mero estratto di ruolo, in quanto non è possibile dedurre da quest'ultimo l’esatta pretesa erariale e la sua legittimità» (v. pagina n. 27 del ricorso); 3.con la terza doglianza, la ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. la «nullità della sentenza per errore di diritto - sentenza Corte costituzionale 37/2015 - per violazione del principio dell'onere d ella prova - violazione ed eccesso di potere in relazione all'art. 42, co. 1, D.P.R. 600/73 –art. 7 L. 212/2000 inesistenza giuridica dell'atto impositivo per carenza del potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l'avviso di accertamento,in mancanza della sua qualifica di dirigente» (così alle pagine nn. 27 e 28 del ricorso), ribadendo sul punto la nullità degli atti sottoscritti per assoluta mancanza di sottoscrizione e per l'invalido rilascio della delega alla sottoscrizione, citando sul punto la sentenza della Corte costituzionale 17 marzo 2015, n. 37, nonchè la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla necessità della sottoscrizione degli avvisi di accertamento ai sensi dell’art. 42, primo e terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; 4. con la quarta ragione di impugnazione la contribuente ha dedotto, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ. «la violazione art. 7 statuto contribuente - Acquiescenza in relazione alla mancata notifica degli atti impugnati – Violazione del principio di non contestazione - Erronea applicazione del combinato disposto e violazione artt. 2712 c.c., 2154 c.p.c. ed art. 22, co. 4, F.Lgs 546/92 -Inesistenza giuridica delle cartelle per violazione artt.148, 149 c.p.c. e 156, co.2, c.p.c.» (cfr. pagina n. 29 del ricorso); 4.1. nello specifico, la difesa dell’istante ha rappresentato che, a fronte della specifica eccezione di inesistenza delle notifiche cartelle esattoriali e del disconoscimento di tutta la documentazione prodotta, Equitalia non aveva provveduto a depositare nei termini di 20 giorni prima dell'udienza di trattazione gli originali delle cartelle di pagamento, così venendo meno al proprio onere di dimostrare la pretesa impositiva, lamentando ancora che le notifiche effettuate dalla società “[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.” erano da considerarsi eseguite da soggetto non legittimato, stante l’espressa riserva della notifica degli atti giudiziari a favore di [OSCURATO:PERSONA], assumendo ancora la nullità delle notifiche «le cui relate sono state annotate sul frontespizio delle stesse piuttosto che in calce all'atto notificato» (così a pagina n. 33 del ricorso); 4.2. la ricorrente ha aggiunto sul punto che dalla previsione dell’art. 26, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 emerge che l'unica forma di notifica consentita all'Agente della riscossione è quella effettuata tramite posta elettronica certificata, mentre è nulla quella eseguita a mente dell’art. 149 cod. proc. civ., con la conseguenza che la notifica eseguire direttamente da Equitalia dovrà ritenersi del tutto inesistente e quindi non sanabile; 5. il ricorso va dichiarato inammissibile in ragione del sopravvenuto intervento normativo che ha declinato, sul versante dell’interesse ad agire del contribuente, le ipotesi in cui il ruolo e la relativa cartella di pagamento sono impugnabili; 6.l’art. 3 - bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 ha, difatti, stabilito che «all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione aruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”»; 7. le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza 6 settembre 2022, n. 26283, hanno « affermato, ex art. 363 c.p.c. , il seguente principio di diritto: "In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art. 3-bis inserito i n sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 , col quale, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12,è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione»; 8. la Corte – per quanto ora di interesse e rinviando agli ampi contenuti della citata sentenza – ha avuto modo di precisare che «L'interesse in questione può […] essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull'ammissibilità del deposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio» (così, sempre Cass. Sez. U, 6 settembre 2022, n. 26283 cit.); 9. di seguito, questa Corte, uniformandosi a tale principio, ha dichiarato inammissibili, per difetto dello specifico interesse come definito dalla citata disposizione, le impugnazioni di sentenze aventi ad oggetto controversie concernente pretese tributarie di cui il contribuente assumeva di aver avuto conoscenza tramite l’esame dell’estratto di ruolo, ribadendo che la Corte di legittimità «[…] prima della trattazione dei […] motivi di ricorso, deve preliminarmente vagliare se il ricorso introduttivo, con cui si è impugnato l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento in esso indicato, sia ammissibile o meno, per carenza di interesse ad una tutela immediata a fronte di un ruolo e di una cartella che il contribuente medesimo assume invalidamente notificata, o non affatto notificata (così Cass., Sez. T., 22 febbraio 2023, n. 5435 ai cui più ampi contenuti si rinvia e , nello stesso senso, Cass., Sez. T., 27 febbraio 2023, n. 5901, Cass., Sez. T., 7 marzo 2023, n. 6857); 10. alla luce di tali principi, non essendo stato allegato nel corso del presente grado di giudizio il menzionato, specifico, interesse ad agire (e ad impugnare), che deve sussistere ed essere valutato al momento della decisione (cfr., tra le tante, Cass., Sez. L. 23 maggio 2023, n. 14124), il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile; 11. il sopravvenuto intervenuto normativo e della suindicata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio; 12. nondimeno, va dato, atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso; P.Q.M. la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa le spese del presente grado di giudizio. Dà at