CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03506/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusoper l'inammissibilita' dei ricorsi. Per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta alle conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Brescia che in data 14/12/2020 - ad eccezione della posizione di [OSCURATO:PERSONA] che è stato assolto dal reato contestato al capo sub 37) - ha confermato la condanna alla pena di giustizia inflitta ai ricorrenti, in ordine ai reati rispettivamente loro ascritti, dal GUP del Tribunale di Brescia con sentenza del 16/7/2019. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale, assenza ed illogicità della motivazione, travisamento del fatto e della prova, nullità della sentenza. Il primo profilo del motivo attiene ai rapporti tra il fenomeno associativo e quello concorsuale nel delitto continuato, mentre il secondo profilo investe i vizi della motivazione e i limiti della loro deducibilità nel caso della cosiddetta doppia conforme. 1.1. Con riferimento alla sussistenza del delitto associativo la Corte territoriale aveva reso una motivazione apodittica non chiarendo sulla base di quali elementi di (;) prova utilizzati dal giudice di prime cure si fondasse il riconoscimento dell'associazione a delinquere. Nel caso in esame, pur in presenza di plurime condotte delittuose, la predisposizione di complessi accorgimenti organizzativi era finalizzata alla realizzazione dello scopo criminoso preventivamente individuato e non a dare luogo ad una struttura stabile, funzionalmente destinata alla commissione di una serie indeterminata di delitti. 1.2. Né risultavano pertinenti gli indici fattuali indicati dalla Corte territoriale a sostegno della sussistenza dell'associazione a delinquere. Così, con riferimento all'individuazione dei mezzi del gruppo criminale, si era valorizzato l'uso delle vetture dai correi, senza considerare che per l'utilizzo delle stesse vi era tra i coimputati chi pretendeva il pagamento di un compenso. Analogamente con riguardo alla vicenda attinente alla carcerazione del ricorrente che avrebbe comportato la sostituzione dello stesso con un altro soggetto, se ne era pretermessa la valenza più significativa dell'episodio tenuto conto che non risultava che l'organizzazione avesse supportato economicamente o in altro modo la carcerazione del supposto associato, né che fosse intervenuta a sostegno dei familiari. 2. Con il secondo motivo deduce il travisamento delle prove con riguardo agli episodi fatti oggetto dei capi 2) e 3) della rubrica, ossia ai fatti commessi in Sandrigo il 24 dicembre 2015. In particolare, i testimoni dell'episodio avevano fornito una descrizione del fatto incompatibile con quella fatta propria in sentenza. La teste [OSCURATO:PERSONA] abitante nello stesso edificio che ospitava i locali della banca oggetto dell'assalto, aveva indicato la presenza di diversi soggetti non travisati insieme a una donna che fungeva da autista della vettura con cui gli autori del fatto si erano dati alla fuga. La teste aveva effettuato un riconoscimento fotografico negativo del ricorrente. La sentenza impugnata aveva ritenuto del tutto in conferente il segnalato dato probatorio, senza tuttavia indicarne le ragioni. 3. Con il terzo motivo denuncia il travisamento delle prove con riguardo ai reati di cui ai capi 4), 5) e 6) della rubrica, ossia con riferimento ai fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] di Mantova il 6 gennaio 2016. Anche nell'esaminare gli elementi di prova raccolti con riferimento a tale episodio, la sentenza impugnata ometteva qualsiasi valutazione circa gli elementi dissonanti rispetto la ricostruzione accusatoria che era stata recepita da giudici di merito. Per tale fatto la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria nell'immediatezza dell'evento appariva incompatibile rispetto a quella fatta propria dall'impugnata decisione. Il teste oculare [OSCURATO:PERSONA] aveva infatti affermato di aver distintamente sentito gli autori del furto parlare ad alta voce sicuramente lingua dell'est Europa. La sentenza impugnata aveva apoditticamente assunto un'identità o somiglianza tra la lingua parlata da ricorrente e quelle dell'est Europa, affermazione che era del tutto apodittica e priva di qualsiasi concreto elemento fattuale. 4. Con il quarto motivo si lamenta l'erronea applicazione della legge penale, la omessa o illogica motivazione, il travisamento delle prove e la nullità della sentenza, in relazione ai capi 7) ed 8) della rubrica, fatti commessi in Rovato il 17 gennaio 2016. La doglianza attiene alla corretta qualificazione giuridica del fatto contestato in termini di rapina impropria aggravata (precisamente quello di cui al capo 7). I dati probatori scrutinati non consentivano di addivenire ad una tale conclusione in quanto incerti e non univoci. Il dato dissonante ed inconciliabile era rappresentato dal fatto che l'autore materiale dell'asserita minaccia che qualificherebbe il fatto nei contestati termini di rapina è stato assolto sin dal primo grado. Nulla diceva l'impugnata sentenza sul punto. 5. Con il quinto motivo si deduce l'erronea applicazione della legge penale, nonché l'omessa motivazione in relazione ai capi 9) e 10) della rubrica, fatti commessi in più Piubega il 1° febbraio 2016. All'individuazione dell'imputato si era giunti sulla scorta di un'asserita identità di un indumento indossato dagli autori del fatto, nella specie un copricapo con la visiera sporgente. Si trattava di un indizio insufficiente a fondare un giudizio di penale responsabilità in quanto non certo, né univoco e tantomeno concordante con altri elementi indiziari. Le stesse immagini estrapolate dal video registrato in occasione dell'evento delittuoso non paiono chiare nel fondare l'asserita somiglianza del copricapo su cui si fonderebbe l'individuazione dell'imputato. 6. Con il sesto motivo si deduce il travisamento delle prove con riferimento ai fatti oggetto dei capi 11), 12) e 13 della rubrica, fatti commessi in Marnnirolo il 6 febbraio 2016. Anche in tal caso la sentenza non dava conto delle emergenze probatorie che risultavano del tutto dissonanti e logicamente incompatibili con la ricostruzione operata dal giudice di primo grado e confermata dalla sentenza impugnata. L'audizione dei testimoni nell'immediatezza del fatto evidenziavano elementi disomogenei e contrastanti con la ricostruzione operata nelle sentenze di merito. Il teste Vincenzi che aveva colto gli autori durante la commissione dell'azione predatoria aveva riferito che costoro parlavano in italiano ma con una inflessione nordafricana. La giustificazione resa dalla Corte d'appello secondo cui il teste ben potrebbe avere scambiato qualche parola usata in sinti per altra lingua non era decisiva posto che si fondava su un'asserzione priva di massime di esperienza: il fatto che la lingua sinti poteva essere scambiata per una lingua slava non era affermazione giustificativa del fatto che tali idiomi potessero avere una cadenza differente da quella nordafricana. La motivazione resa quindi era contraddittoria. 7. Con il settimo motivo lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ed erronea applicazione legge penale, omessa ed illogica motivazione, travisamento delle prove e nullità della sentenza con riferimento ai fatti oggetto dei capi 15) e 16) della rubrica, fatti commessi in Valeggio sul Mincio il 12 marzo 2016. La sentenza aveva superato la corretta qualificazione giuridica dei fatti in termini di rapina impropria quando invece gli stessi andavano correttamente ritenuti come furto seguito da resistenza compiuta nei confronti degli inseguitori; difettava infatti il concetto di immediatezza che caratterizza la violenza che deve essere posta in essere dagli autori dell'impossessamento e, quindi, quel nesso funzionale di contestualità nel suo fine ultimo di impedire il recupero del maltolto o la cattura del colpevole. Nel caso di specie il nesso di contestualità richiesto non sussisteva: l'impossessamento della refurtiva si era ampiamente consumato, i malviventi si erano già allontanati dal luogo del commesso furto. Il contrasto al successivo intervento delle forze dell'ordine si inquadrava, tutto voler concedere, in un'azione di resistenza intervenuta in un momento non più riconducibile ai concetti di flagranza e quasi flagranza. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente deduce carenza ed illogicità della motivazione circa la sussistenza di prove sufficienti per i reati contestati sub 1), 2), 3), 4), 5), 6), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 41), 42), 83), 84), 85), 86), 87), 88). L'imputato si era assunto la responsabilità per alcuni reati, dichiarandosi estraneo per altri, in relazione ai quali però la Corte di appello aveva confermato la condanna operando una forzatura del dato probatorio. In particolare, precisa: Capo 2). La presenza dell'imputato al fatto era stata tratta dalle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], la quale era apparsa incerta sull'identificazione dell'imputato nell'esaminare l'album fotografico; l'unico elemento di certezza era stato espresso con riferimento all'altezza del reo, definito con certezza di bassa statura (circa mt. 1,65), a fronte invece di un'altezza di 1,80 risultante dal cartellino segnaletico. La Corte ne aveva disatteso la rilevanza riferendo l'imprecisione del dato ad una prospettiva di visuale falsata, omettendo di precisare in forza di quali dati obiettivi fosse pervenuta a tale conclusione. Capi 4) e 5). Il coinvolgimento del ricorrente si basava sull'utilizzo di un'auto (Audi A6) la cui gestione, per quanto riguarda i rapporti con il depositario [OSCURATO:PERSONA], è stata rimessa all'imputato, senza tuttavia considerare che, sulla scorta di quanto dalla stessa Corte asseverato in relazione ad altro episodio per cui l'imputato era stato assolto (capo 7), tale autovettura veniva usata anche a prescindere dalla presenza del ricorrente. Il fatto che poi, secondo il narrato di un teste, gli autori del reato parlassero la lingua sinti e non l'italiano, era stato disatteso dalla sentenza impugnata con l'apodittico rilievo che essendo gli imputati sinti, tra loro parlavano il dialetto che poteva confondere sulla effettiva provenienza. Capo 11). Nulla collocava l'imputato al momento del furto. Né a tale fine era sufficiente che il giorno prima si fosse incontrato con i correi ad un locale [OSCURATO:PERSONA], sito peraltro in provincia di Treviso, e non in quella di Mantova (località Marmirolo) ove il fatto è avvenuto. L'imputato aveva lecite ragioni per incontrare i correi in quanto parente di alcuni. Un teste, poi, aveva riferito che gli autori del fatto parlavano in italiano ma con una chiara inflessione nordafricana.Capi 83), 84), 85) e 86). L'unico elemento a carico era del tutto insufficiente, essendo costituito dal fatto che uno dei correi (il Garbin) si fosse recato, la sera del 4 giugno (data in cui sarebbe stato poi commesso il furto) con il proprio scooter a casa del ricorrente per poi fare rientro alla propria abitazione il giorno successivo. La Corte ne aveva tratto che entrambi si fossero poi mossi insieme a bordo di altro veicolo per commettere il reato. Nessun elemento però comprovava tale asserzione, né vi erano indizi (testimoni oculari, immagini dei sistemi di video-sorveglianza) che collocavano il ricorrente la notte del 4 giugno sul luogo del fatto. L'assoluzione del ricorrente in ordine a tali reati precludeva poi una sorta di automatismo attributivo della responsabilità in ordine a tutti i fatti commessi dai correi. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 1. Violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 628 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati ai capi 7) e 55). Si tratta di due ipotesi di rapina aggravata che la Corte di merito aveva fondato sulla presenza di un'asserita minaccia che aveva accompagnato l'azione furtiva dovuta in entrambi i casi alla presenza di un'arma, senza considerare che, in concreto, la condotta realizzata dagli imputati è consistita nell'invitare le persone ad andare via o rientrare in casa e, dunque, inidonea a raggiungere i fini indicati nell'art. 628 cod. pen., non potendo in alcun modo garantire agli imputati la cosa sottratta o l'impunità, giacché quelle persone allertavano poi le forze dell'ordine. 2. Violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 628 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati al capo 14). Si era ricavata la condotta concretante la rapina impropria (consistita nello spruzzare verso gli agenti intervenuti il contenuto di un estintore antincendio e, successivamente, nel lanciargli contro il contenitore metallico) da un'azione che lo stesso ufficio di procura aveva contestato, in relazione ad altri capi di imputazione relativi a differenti episodi, come resistenza a p.u. in continuazione con il reato di furto (episodi dell'8/5 e del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 3. Violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 628 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati al capo 49). Si era ricavata la rapina impropria da un'errata interpretazione di una conversazione ambientale, il cui significato era di difficile lettura e, dunque, priva di valenza indiziante. In ogni caso, si era trascurato che, nel corso delle conversazione intercorsa a bordo del veicolo monitorato subito dopo il fatto, gli imputati non avessero operato alcun riferimento al sopraggiungere di persone nella fasi della fuga e alla necessità per il gruppo (e in particolare per il ricorrente) di minacciare e di sparare; e che nessuno dei testimoni presenti - a cui faceva riferimento la denunzia del direttore della filiale - era stato identificato ovvero aveva riferito di essere stato minacciato, né vi erano riferimenti a uomini armati di pistola; doveva semmai ricondursi il fatto alla meno grave ipotesi del furto aggravato, così come ritenuto da altra a.g. nel procedimento svoltosi nei confronti dei coimputati, con sentenza che aveva acquisito autorità di giudicato in quanto non impugnata dall'ufficio di Procura. Con memoria in data 1/12/2021, la difesa del ricorrente ha ulteriormente argomentato in ordine alle censure mosse in ordine ai reati di cui ai capi 7), 49) e 55) della rubrica. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 1. Violazione di legge in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in riferimento alla valutazione delle prove con riferimento ai capi 4), 5) e 6) dell'imputazione. Il richiamo ad elementi indizianti di cui alle conversazioni ambientali (l'affermazione di Major di "avere acceso un lumino" e quanto quella afferente alla richiesta del correo Garbin di "ricordargli di portare un compressore") non erano fondate su alcuna evidenza probatoria, non essendo emerso alcunché nelle conversazioni captate. [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai specificato che il compressore sarebbe servito nella notte del commesso furto così come mai aveva fatto riferimento alla necessità del suo utilizzo nel caso in cui l'auto che i correi avrebbero dovuto utilizzare per commettere le azioni predatorie avesse avuto le ruote sgonfie. Né era stato precisato il motivo per cui Major lo aveva spinto ad accendere un lumino, né aveva mai affermato che tale attività fosse propiziatoria per i furti che lo stesso doveva perpetrare la notte del 6/1/2016. Né, parimenti, poteva assumere valenza indiziante la circostanza che il Major nei giorni successivi avesse la disponibilità di denaro contante, potendo comunque tale disponibilità ricondursi anche a cause lecite (prestito). 2. Violazione di legge in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e 628 cod. pen., nonché vizio di motivazione in riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti contestati ai capi 7) e 55) della rubrica. 3. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al trattamento sanzionatorio. La pena inflitta era iniqua. Con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, questo era stato erroneamente fondato sul rilievo che il ricorrente annoverasse due precedenti condanne, mentre in realtà si trattava di reati che in executivis erano stati ritenuti avvinti dalla continuazione. Inoltre, era documentata l'attività lavorativa svolta dal ricorrente a tempo indeterminato dal 2019. Ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] 1. Vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità concorsuale dell'imputato in ordine al capo 7) della rubrica (rapina aggravata in Rovato il 17 gennaio 2016). Nessuna prova storica collocava il ricorrente sulla scena dei diversi reati difettando qualsiasi elemento rappresentativo di tale evenienza: non vi erano immagini che lo ritraevano, non vi erano riconoscimenti o generiche individuazioni, nessun elemento compromettente, sicché la partecipazione ad un conciliabolo tra parenti nel corso del quale si discute di futuro, o si ascoltano le doglianze di taluno, era un elemento davvero troppo generico per chiudere con la debita certezza sulla figura dell'imputato, ritenendolo quindi concorrente nei reati contestati. Né tale apporto concorsuale poteva ricavarsi dallo stesso modus operandi,dato di per sé non concludente tenuto anche conto che il processo ha proposto una miriade di capi di imputazione concorsuale a geometria variabile, all'insegna dell'assenza di alcun automatismo nella composizione delle diverse batterie per l'esecuzione dei diversi reati. Del resto, lo stesso imputato era stato assolto da ben 13 contestazioni, nonché era emersa l'esistenza di ben due associazioni variamente composte, ed operanti secondo composizioni alterne. E l'affermazione che all'esterno della banca erano rimasti altri due complici (il ricorrente e l'ignoto conducente, armato di pistola) era rimasta del tutto assertiva. E con particolare riguardo al profilo relativo alla individuazione del ricorrente, nulla si legge in relazione alle caratteristiche fisiche e alle tipologie di abbigliamento e travisamento usate dai malfattori, né tantonneno con riguarda l'individuazione dei soggetti partecipanti. Nemmeno conducente risultava la prova rappresentata dagli esiti di attività captativa pertinente ad una conversazione intervenuta ben due giorni dopo la consumazione del fatto in esame; da tale conversazione risultava soltanto una indubbia contiguità tra gruppi familiari che consente ai partecipi di condividere le proprie personali iniziative ed i relativi problemi che insorgono. I dati valorizzati dal GIP, ossia che il ricorrente si sia fatto parte di alcune idee "pro-futuro", ovvero che gli sia destinatario della lamentela di un suo consanguineo circa il di lui stato patrimoniale e le spese recentemente sostenute avevano valenza ambigua in sé per sé. Mancava poi qualsiasi interlocuzione da parte del ricorrente che fosse indicativa del suo coinvolgimento nel frangente riferito dal parente Garmin, non potendosi dedurre sul piano logico inferenziale alcunché dal silenzio serbato da una persona in ascolto di un'altra. In sostanza la motivazione della Corte d'appello si era appiattita su quella del giudice di primo grado non facendosi carico di confutare gli specifici motivi di appello. Privo di alcuna logica era poi vestire il silenzio serbato dal ricorrente di contenuti affermativi confermati "se manco assistiti da piena conoscenza dell'occorso poiché conferma del fatto che i suoi due interlocutori sapevano benissimo a cosa si stesse riferendo per aver partecipato in prima persona". La proposizione provava troppo collocandosi al di fuori degli ordinari canoni interpretativi di un dato neutro in sé per sé quale deve essere apprezzato il silenzio. 2. Erronea applicazione della legge penale con riferimento alla corretta qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 7); motivo subordinato. Il tema attiene alla carenza in fattispecie di un nesso strumentale tra la ritenuta minaccia e la spoliazione del contenuto di uno sportello bancomat. Si trattava di una rapina impropria, ma non si poteva rinvenire alcuna forma di minaccia strumentale alla particolare condotta in atto nelle intimazioni dispensate ad un frontista che si era affacciato alla finestra e ad un conducente di un veicolo fermato e fatto oggetto addirittura di un'esortazione logicamente contraria ad impedire in alcun modo il proseguo dell'azione criminosa. In sostanza non si trattava di minaccia finalizzata a garantire l'impossessamento e strumentale ad esso. Nessuna incidenza finalistica doveva attribuirsi a quanto prudenzialmente posto in essere, ispirato all'inopportunità di sguardi indiscreti da un lato e alla dalla necessità di impedire al passante in auto di entrare nel raggio d'azione dell'esplosivo dall'altro, così evitando di esporsi al rischio l'incolumità. E fare riferimento a una pistola utilizzata per intimidire le persone che in qualche modo potevano intralciare la buona riuscita dell'azione era una replica incapiente rispetto al tema sostanziale posto. 3. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. per non avere la Corte territoriale affermato, ai sensi dell'art. 604 cod. proc. pen., la nullità della sentenza del primo giudice per mancanza grafica della motivazione, da ritenersi quale requisito della sentenza prescritto a pena di nullità sulla scorta del richiamo alla lettera e) del comma 1 di tale disposizione che indica tra i requisiti della sentenza la motivazione. In subordine, eccepisce l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, 25 e 117 Cost, quest'ultimo in relazione all'art. 6, & 1, della Convenzione EDU, nella parte in cui non prevede, tra i casi di nullità della sentenza, quello della mancanza grafica della motivazione. 2. Con memoria in data 1/12/2021, la parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi evidenziandone, in ordine ad alcune delle questioni poste, gli aspetti di manifesta infondatezza. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo in tema di sussistenza del delitto associativo è manifestamente infondato. Invero, le sentenze di merito hanno all'uopo declinato una pluralità di indici fattuali pienamente idonei ad asseverare l'esistenza, tra più soggetti, di un pactum sceleris destinato a durare nel tempo e dotato di un adeguato substrato organizzativo volto alla commissione di più delitto contro il patrimonio e, in particolare, di furti e rapine. Al riguardo si è richiamato il carattere omogeno dei delitti fine commessi, le modalità di esecuzione dei reati (assalti agli sportelli bancomat di istituti di credito per lo più mediante l'uso di esplosivi), il modus operandi relativo alla predisposizione dei mezzi utilizzati per commettere le azioni predatorie (utilizzo di autovetture di potente cilindrata, schede telefoniche dedicate alle comunicazioni tra gli associati, l'uso di un apparecchio per inibire il funzionamento dell'antifurto satellitare delle vetture utilizzate, la disponibilità di armi da fuoco, basi logistiche), i dialoghi intercettati che danno contezza di una comune consapevolezza di agire e di intenti volta alla prosecuzione di un disegno avente carattere stabile anche in ragione della condivisione delle informazioni e degli obiettivi, l'apprezzabile durata temporale delle condotte criminose poste in essere in esecuzione delle finalità delittuose avute di mira, la ripartizione dei proventi dei reati. A fronte di tali elementi, le censure mosse dal ricorrente rivestono carattere parziale, in quanto incentrate soltanto su alcuni degli elementi al riguardo declinati dal giudice del merito al fine di (legittimamente) sconfessarne la pregnanza contenutistica, ovvero prive della necessaria decisività. Così la circostanza che l'associazione non avesse supportato economicamente il ricorrente nel corso della sua carcerazione non è una regola di esperienza che può applicarsi con riferimento ai sodalizi di carattere semplice, a differenza, invece, di quelle di stampo mafioso per cui invece risulta affermata. Del tutto generica, in quanto non corredata dalla necessaria allegazione, è poi la doglianza che vi fosse tra i coimputati chi pretendesse il pagamento di un compenso per l'utilizzo dell'auto da impiegare per commettere i reati e, comunque, la circostanza non si pone in alcuna inconciliabilità logica con la sentenza che sul punto ha precisato come dai proventi dei reati venissero detratte le spese per il pagamento dei fiancheggiatori per garantirsi la disponibilità dei nascondigli delle autovetture utilizzate per i raid, per il mantenimento dei veicoli e l'eventuale reperimento degli stessi. Del resto, la distribuzione di un tandundem in favore di un associato per una prestazione resa non è elemento di per sé sintomatico dell'assenza di un pactum sceleris, posto che tale ricezione può ben imputarsi all'ingiusto profitto successivamente conseguito. Si è, dunque, fatta corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, che, nell'indicata ipotesi di concorso, si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati - anche nell'ambito del medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (Sez. 2, n. 933 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2014, Rv. 258009). 2. Il secondo motivo di ricorso relativo ai capi 2) e 3) della rubrica è inammissibile poiché del tutto reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito, nonché generico in quanto non si confronta con gli elementi di prova indicati dalla Corte territoriale a conferma del coinvolgimento nel fatto del ricorrente e ricavati dal contenuto delle conversazioni captate sia prima che dopo la rapina intervenute tra i correi, a cui prende parte direttamente l'imputato e la cui voce risulta essere stata riconosciuta. 3. Il terzo motivo di ricorso relativo al coinvolgimento dell'imputato nei fatti di cui ai capi 4), 5) e 6) della rubrica, è manifestamente infondato, in quanto la circostanza che gli autori della rapina si siano espressi con accento dell'est Europa non è incompatibile con la presenza del ricorrente, essendosi specificato come l'imputato, unitamente agli altri correi, siano giostrai di origine sinti, lingua che notoriamente è riferibile a soggetti provenienti proprio dall'est Europa. La sentenza impugnata ha dunque evidenziato un elemento logico-fattuale che esclude la valenza a discarico di quanto riferito dal teste che ha assistito alla rapina, in ordine al rilievo della lingua parlata dagli autori. 4. Il quarto motivo in punto di corretta qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 7) della rubrica è manifestamente infondato, in quanto la sussunzione nell'alveo della rapina aggravata rinviene congrua motivazione, essendosi evidenziato come la detenzione dell'arma ad opera di uno dei due soggetti posti all'esterno dell'istituto bancario preso di mira non fu affatto "neutra", in quanto venne verst i potenziali testimoni indirizzata, tanto brandendo l'arma, precisandosi che il teste Festa riferisce con certezza che il malvivente posizionato dalla parte dell'auto gli ha brandito contro una pistola, tanto indirizzandola verso il frontista intimandogli di chiudere la finestra, alzando il braccio verso la sua direzione. Si tratta, all'evidenza, di condotta univocamente volta, per le circostanze di tempo e di luogo e per il contesto dell'azione (nel corso della commissione del reato ad opera dei complici), ad incutere timore contro possibili testimoni o soggetti che avrebbero potuto allertare le forze dell'ordine, in modo del tutto continente con la funzione di sorveglianza dell'azione al ricorrente ed al suo complice "esterno" assegnata. 5. Il quinto motivo in ordine ai reati di cui ai capi 9) e 10) risulta manifestamente infondato. Non è affatto privo di valenza indiziante a carico del ricorrente l'elemento declinato dal giudice del merito, in quanto costituito da un indumento, quale un copricapo, avente caratteristiche identiche a quello in precedenza accertato essere indossare proprio dall'imputato in occasione di altre rapine commesse con le medesime modalità e che vedono con certezza coinvolti soggetti con cui si sono già commessi analoghi reati (in particolare il Garbin), con analoghe modalità. L'indumento, quindi assume valenza significante in quanto espressivo di una relazione di fatto con la commissione di azione predatorie in cui ne è stato accertato l'uso, al fine di occultare le proprie sembianze. Peraltro, tale indizio risulta anche supportato da un altro avente carattere individualizzante, ricavato dal giudice del merito nelle fattezze fisiche dei soggetti ripresi, definite corrispondenti a quelle del ricorrente e dello stesso Garbin. 6. Il sesto motivo di ricorso relativo ai capi 11), 12) e 13) è inammissibile poiché generico. La circostanza, infatti, che un teste avesse riferito che uno degli autori parlava con accento nordafricano, lungi dal dimostrare come il commando deputato all'azione predatoria fosse differente da quelli che hanno riguardato gli altri similari episodi accertati, è stata correttamente ricondotta dalla Corte di merito ad un equivoco che, contrariamente a quanto dedotto, non costituisce un salto logico che vuole assimilare l'inflessione del dialetto sinti ad un accento differente, ma è giustificato da altre circostanze di fatto che avvalorano tale deduzione, considerato che la stessa sentenza impugnata dà atto che il teste ha riferito che altri soggetti usciti dalla banca parlavano in italiano (lingua correntemente parlata da tutti gli imputati), nonché che si assistette al ripetersi delle stesse modalità di esecuzione del reato che caratterizzavano l'agire del sodalizio, che due dei correi presenti all'azione (Garbin e Major) non risultano avere mai operato nel contesto dell'indagine svolta con soggetti di etnia diversa dalla loro, che il contenuto delle captazioni e degli accertamenti svolti colloca gli imputati nel luogo ove si è svolta l'azione criminosa. 7. Il settimo motivo di ricorso in punto di qualificazione giuridica dei fatti di cui ai capi 14), 15) e 16) della rubrica è manifestamente infondato. Invero, la riconducibilità dell'azione violenta posta in essere dagli imputati dopo la consumazione del reato di furto alla rapina impropria è corretta in diritto e trova congrua motivazione, essendosi evidenziato come nel corso dell'inseguimento venne spruzzato all'indirizzo dei Carabinieri dalla macchina dei giostrai il contenuto di un estintore, nel tentativo di togliere loro la visuale e poi lanciato lo stesso estintore, condotte univocamente volte a sottrarsi all'arresto, a guadagnarsi l'impunità e conservare la refurtiva, nell'ambito di un'attività criminosa direttamente percepita dai verbalizzanti che, immediatamente dopo il furto, si sono messi all'inseguimento degli autori. Si è, dunque, fatta corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte a mente del quale nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come rapina impropria di un furto cui erano seguite immediate indagini di P.G. nell'ambito delle quali gli autori dello stesso, dopo circa due ore, venivano individuati ed arrestati, dopo aver tentato di forzare un posto di blocco).(Sez. 2, n. 43764 del 2013, Rv. 257310; Sez. 7, n. 34056 del 2018, Rv. 273617).[OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i motivi di ricorso sono inammissibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla sentenza impugnata con corretti argomenti giuridici, nonché perché al fine di svalutare la pregnanza contenutistica degli elementi a carico del ricorrente operano una parcellizzazione non consentita della lettura fornita dai giudici di merito. In particolare: Capo 2) Il profilo della mancata coincidenza della statura del ricorrente nel narrato del teste oculare non è decisivo nell'attribuzione della compartecipazione nel reato, essendosi evidenziato come tale indicazione risenta di una imprecisione ascrivibile alla prospettiva falsata da cui la teste, affacciata alla finestra, percepiva lo svolgersi degli eventi (ed è massima di esperienza che da una posizione di visuale elevata l'individuazione dell'altezza di una persona può ben subire imprecisioni) e al contempo precisato come la stessa teste, la quale focalizzò la sua principale attenzione sul viso del reo, ne abbia asseverato una forte somiglianza con l'imputato, nell'ambito di un corredo probatorio di carattere individualizzante che fa riferimento anche al contenuto delle intercettazioni svolte. Capi 4) e 5). La circostanza che il teste oculare del fatto abbia riferito che gli imputati parlavano una lingua dell'est Europa non è decisiva ai fini del denunciato vizio di motivazione, essendosi asseverato che la banda era composta da giostrai che parlavano la lingua sinti e, dunque, tale inflessione dialettale ben può essere percepita nel senso riferito dal teste. Quanto alla valenza indiziante del veicolo usato, il rilievo difensivo secondo cui tale mezzo, seppur in uso al gruppo, sarebbe stato impiegato anche per compiere reati ai quali il ricorrente non ha partecipato, trova adeguata confutazione non solo nel fatto che al ricorrente ne sarebbe rimessa la gestione e, dunque, avrebbe fornito un contributo organizzativo all'evento, ma anche sulla scorta dell'esito dei tabulati telefonici che collocano l'utenza in uso all'imputato in posizione compatibile con la partecipazione al gruppo criminale la notte della commissione del reato. Quanto alla valenza a discarico dell'assoluzione relativa al reato di cui al capo 7), prescindendo dalle argomentazioni spese a proposito della presenza, anche in relazione a tale episodio, di elementi che in ipotesi portavano inizialmente a ritenere coinvolto l'imputato, resta il fatto, non certamente illogico, ma aderente ai risultati processuali, che l'assenza certa del suo coinvolgimento in detto episodio non esclude che lo stesso abbia preso parte a quello in contestazione, posto che le compartecipazioni nei delitti fine hanno visto anche l'alternarsi dei diversi correi. Capo 11). Il motivo è inammissibile poiché il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto dedotto, risulta essere stato indicato dalla sentenza impugnata - mediante il riferimento a precise evidenze probatorie relative anche agli altri correi che hanno partecipato all'azione predatoria - come luogo convenuto dai sodali per la partenza per la commissione del programmato reato, come poi monitorato dalla P.G. Correttamente, pertanto, le sentenze di merito hanno letto l'incontro ivi avvenuto quale elemento di carattere indiziario a carico del ricorrente. Capi 83), 84), 85) e 86). Il motivo è manifestamente infondato. Nessuna argomentazione logica di scarsa pregnanza fonda il coinvolgimento del ricorrente nei fatti addebitati. Si è, al riguardo, fatto riferimento al contenuto delle conversazioni intercettate alle quali partecipa anche il ricorrente successivamente al fatto, ma captate nello stesso luogo e passando proprio dinanzi alla filiale della banca depredata la notte del 4 giugno, da cui si sono tratti elementi indicativi della sua partecipazione. Con la conseguenza che tale elemento non rende manifestamente illogico avere dedotto - in assenza di elementi di segno contrario - che il recarsi del complice presso l'abitazione del ricorrente proprio la sera del fatto fosse volto a prelevare il correo, con il quale poi si è mosso a bordo di altro veicolo, tenuto conto dei consolidati rapporti criminali tra gli stessi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso in tema di corretta qualificazione giuridica del fatto, ricondotto dai giudici di merito nell'alveo della rapina aggravata, è manifestamente infondato per le ragioni espresse a proposito della comune doglianza sollevata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], alla quale si rinvia (sub 4), nulla aggiungendo i motivi nuovi. 2. Il secondo motivo di ricorso in tema di corretta qualificazione giuridica del fatto, ricondotto dai giudici di merito nell'alveo della rapina impropria aggravata, è manifestamente infondato per le ragioni espresse a proposito della comune doglianza sollevata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], alla quale si rinvia (sub 7), nulla aggiungendo di decisivo i motivi nuovi. 3. Il terzo motivo di ricorso relativo al capo 49) della rubrica è manifestamente infondato, nulla aggiungendo di decisivo i motivi nuovi, in quanto si fonda su una prospettazione che propugna una lettura alternativa del compendio intercettivo. Sul punto va infatti ribadito che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite, evenienza questa che non ricorre nel caso in esame avendo il giudice del merito offerto una spiegazione logica inserendo nel contesto di riferimento i chiari termini utilizzati (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, rv. 257784; Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, Rv. 268389). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso in ordine ai capi 4), 5) e 6) dell'imputazione è manifestamente infondato. Invero, la censura attiene all'interpretazione del contenuto delle intercettazioni, il cui significato è stato ricavato dal giudice del merito collocando il dichiarato nel contesto fattuale ed illecito di diretto riferimento, nonché alla luce del contenuto degli ulteriori dialoghi registrati all'indomani del colpo che danno atto di una disponibilità di denaro da parte dei complici del tutto incompatibile con le loro capacità reddituali e della preoccupazione del ricorrente di dover giustificare la provenienza di un simile quantitativo di denaro con gli inquirenti o alla disponibilità di una rilevante provvista per acquistare una nuova auto. Di conseguenza, l'aver ricondotto il contenuto del compendio intercettivo registrato prima del raid notturno all'attività preparatoria all'esecuzione del reato non incorre in alcuna manifesta illogicità, considerato che la Corte di merito ha attribuito alle espressioni in quel contesto utilizzate (riferimento ad un lumino notturno e alla necessità di portare un compressore) un significato compatibile con i termini impiegati. 2. Vedi motivo sub 4) ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Manifestamente infondato è il motivo in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, rinvenendo il diniego congrua motivazione. La circostanza che il ricorrente anziché due condanne ne annoveri una soltanto, non sposta i termini di gravità del giudizio espresso dalla Corte di merito, essendosi comunque richiamate anche numericamente le numerose (sei) violazione della legge penale commesse, le quali conservando la loro individualità quale elemento di disvalore legato alla complessiva gravità del reato commesso. Peraltro, il riferimento alla due condanne deve intendersi volto a richiamare il dato storico delle due sentenze di condanna comunque emesse nei confronti del ricorrente, i cui fatti poi sono stati unificati sotto il vincolo della continuazione. Il fatto che il ricorrente abbia poi documentato lo svolgimento in epoca precedente al giudizio di appello di attività lavorativa non risulta elemento decisivo ai fini del vizio di motivazione, in quanto la Corte territoriale ha comunque espresso - al di là della sussistenza dell'indicazione di indici positivi - un giudizio negativo sulla scorta di una assenza di prova di una concreta ed effettiva presa di coscienza di quanto compiuto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso relativo alla ritenuta compartecipazione del ricorrente in ordine al reato di cui al capo 7) della rubrica è fondato. La circostanza che anche in questo frangente si assista al medesimo modus operandi e vi partecipino soggetti autori di una precedente azione predatoria (avvenuta undici giorni prima) ai quali il ricorrente in quel frangente si sia accompagnato, non può costituire un indizio di stretta pertinenza su cui fondare la successiva compartecipazione del ricorrente, tenuto conto che lo stesso giudice del merito dà conto di come nella realizzazione degli innumerevoli delitti fine si assista anche ad un interscambio dei soggetti che di volta in volta ne sono autori. Né le sentenze di merito assegnano all'imputato un ruolo di carattere insostituibile nell'esecuzione dei diversi reati, tanto che lo stesso risulta essere stato assolto da contestazioni originariamente elevate nell'ambito del medesimo modulo concorsuale. Né parimenti può darsi rilievo all'enunciato secondo cui "all'esterno rimangono altri due complici ([OSCURATO:PERSONA] e l'ignoto conducente, armato di pistola)"(pag. 90), in quanto la sentenza impugnata omette l'indicazione di qualsiasi evidenza attestante la presenza del ricorrente all'azione criminosa. Analoga carenza può ravvisarsi con riferimento alla conducenza della prova rappresentata dagli esiti dell'attività captativa pertinente una conversazione intervenuta due giorni dopo la consumazione del fatto in esame. La circostanza che il Garbin, il giorno dopo la rapina, parli con il ricorrente e l'altro Major, dei futuri colpi da compiere, delle due auto usate per spostarsi e dei nascondigli delle stesse, è certamente un elemento di spiccato rilievo ai fini del coinvolgimento di questo imputato (e dello stessa partecipazione dei due Major) nel delitto associativo tenuto conto che si condividono informazioni sui "colpi" commessi, ma privo di valenza dimostrativa, a livello individualizzante, della compartecipazione del ricorrente nella rapina di cui si parla, in relazione alla quale egli nulla riferisce, né dimostra di sapere. Parimenti è a dirsi dell'esortazione rivolta dal Garbin in quel contesto "di muoversi per non consumare i guadagni", rappresentando di avere cinquemila euro grazie anche a quelli presi "l'altra sera", altrimenti sarebbe rimasto con mille euro. Anche in questo caso, la circostanza che il Garbin parli in modo esplicito di quanto gli ha fruttato la rapina commessa il 17 gennaio è certamente indicativa della partecipazione di tale coimputato, ma insufficiente ad avvalorarne il coinvolgimento del ricorrente nella suddivisione del bottino (pari ad C 28.000) posto che, per come precisato in sentenza, il [OSCURATO:PERSONA] nulla al riguardo riferisce. Ricavare dal silenzio serbato la prova della compartecipazione alla pregressa rapina perché altrimenti, laddove il ricorrente fosse stato estraneo, ci si sarebbe da lui aspettata una richiesta di chiarimenti, è solo una delle tante possibili letture, ma certamente non l'unica, né quella maggiormente plausibile, tenuto conto che il dialogo interveniva tra soggetti facenti parte dello stesso sodalizio e, dunque, portati a condividere quanto li riguarda anche con riferimento ad esperienze illecite, nonché legati da vincoli familiari. Va, pertanto, annullata sul punto la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine agli elementi di prova coinvolgenti il ricorrente nel delitto in esame. 2. Il secondo motivo di ricorso in tema di corretta qualificazione giuridica del fatto, ricondotto dai giudici di merito nell'alveo della rapina aggravata, è manifestamente infondato per le ragioni espresse a proposito della comune doglianza sollevata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], alla quale si rinvia (sub 4). 3. Il terzo motivo con cui si eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 546, comma 3, cod. proc. pen. e, in via derivata, dell'art. 604, comma 4, cod. proc. pen. è manifestamente fondato. Sul punto, infatti, il Collegio ritiene di aderire all'orientamento espresso sul punto da altra Sezione di questa Corte (Sez. 6, n. 32373 del 4/06/2019, Rv. 276831) ove si è escluso il contrasto con l'art. 111, comma 2, Cost. che, limitandosi a stabilire che tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati, demanda alla legge ordinaria la disciplina delle conseguenze dell'inosservanza di tale prescrizione, con l'art. 24 Cost., posto che la garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito non ha copertura costituzionale e, in ogni caso, va intesa nel senso che deve essere data la possibilità di sottoporre tali questioni a due giudici di diversa istanza, anche se il primo non le abbia decise tutte, con l'art. 25 Cost. in quanto lo scudo normativo di presidio ad un "carente esercizio della giurisdizione" ad opera del primo giudice è proprio assicurato dal potere integrativo riconosciuto alla Corte di merito che, attraverso lo strumento della rinnovazione della prova e l'adozione di una decisione comunque impugnabile, non è chiamata a svolgere una funzione meramente "grafica", ma ad assicurare quella valutazione critica del materiale probatorio assunto nel corso del giudizio di primo grado e con l'art. 117 Cost., in relazione all'art. 6 Convenzione EDU, posto che proprio la previsione di altri due gradi di giudizio assicura che l'accesso alla giurisdizione sia nel suo complesso effettivo. In conclusione: - va annullata la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al reato di cui al capo 7) della rubrica, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Brescia e dichiarato inammissibile nel resto il ricorso; - vanno dichiarati inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], Garbin .Jody, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché ciascuno della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. - vanno infine condannati gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in proprio e quale incorporante della [OSCURATO:SOCIETA]., in ordina al capo 55) della rubrica, liquidate come in dispositivo tenuto conto della tariffa legale, della notula e dell'attività defensionale svolta. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al reato di cui al capo 7) della rubrica, con rinvio per nuovo giudizio sul punto a diversa sezione della Corte di appello di Brescia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], M