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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25289/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato [OSCURATO:PERSONA] di Gotto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 13/05/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che i ricorsi vengano rigettati; letta la memoria scritta depositata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] sentenza del 13 maggio 2022 (motivazione depositata il successivo 9 agosto), in parziale riforma di quella di primo grado del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, ha escluso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la qualità di capo di associazione di tipo mafioso e ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche, rideterminando la pena ,in. anni 14 di reclusione per [OSCURATO:PERSONA] e in anni 9 di reclusione per [OSCURATO:PERSONA].

Le imputazioni sono riferite al delitto di cui all'art. 416 bis commi 1 e 4 cod. pen. per avere i due imputati fatto parte, unitamente ad altri soggetti giudicati separatamente, di un sodalizio di tipo mafioso "armato", riconducibile a "[OSCURATO:PERSONA]", denominato dei Barcellonesi, operante nella provincia di Messina (per [OSCURATO:PERSONA], dagli inizi degli anni '90 sino al 24 gennaio 2018; per [OSCURATO:PERSONA] dal giugno del 2015 al 24 gennaio 2018).

2. Avverso la indicata sentenza di appello gli imputati, a mezzo dei propri difensori, hanno presentato ricorsi nei quali deducono:

2.1. [OSCURATO:PERSONA], violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata relativamente: 1) alla omessa valutazione della attendibilità dei diversi collaboratori di giustizia che hanno reso dichiarazioni a carico dell'imputato (si tratta di D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

Al riguardo, si rileva che la Corte di appello si è limitata a prendere atto delle dichiarazioni dei predetti, senza sottoporre tale elemento di prova al necessario vaglio critico di attendibilità; peraltro, mentre il D'Amico ha indicato [OSCURATO:PERSONA] come un "affiliato" vicino al fratello [OSCURATO:PERSONA], gli altri due collaboratori non hanno fornito alcun contributo idoneo a fornire uno specifico riscontro a quanto riferito dal predetto; 2) in correlazione al primo motivo, si contesta la ritenuta intraneità dello [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso, intraneità che, invece, deve essere esclusa alla luce delle prove emerse nel dibattimento di primo grado; si sottolinea altresì la incongruenza del ragionamento dei giudici di merito che dalla ritenuta prova in ordine alla partecipazione dell'imputato alla cosca mafiosa negli anni '90 hanno tratto argomenti per dedurre che in epoca assai successiva (tra il 2015 e il 2018) lo [OSCURATO:PERSONA] avesse assunto un ruolo di spicco nella "rinata" articolazione della cosca mafiosa e ciò alla luce delle, inconferenti, vicende relative alla gestione di un lido balneare e ad un presunto tentativo di estorsione a danno di gestori di vivai (i cui contorni rimangono assai nebulosi); ancora, si evidenzia il concreto interesse dell'imputato ad escludere dalla partecipazione alla fattispecie associativa proprio tale ulteriore segmento temporale, poiché in tal modo potrebbe usufruire della meno grave cornice sanzionatoria prevista sino al 2015;3) in riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata, imputata allo [OSCURATO:PERSONA] in assenza di elementi idonei a provare a suo carico gli estremi oggettivi e soggettivi della stessa (avendo i giudici di merito ritenuto provata tale aggravante a carico dell'imputato sulla base della sola circostanza che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e il figlio naturale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], abbiano parlato tra loro di un'arma, che intendevano "cambiare"); 4) in relazione alla pena base irrogata e agli aumenti determinati a titolo di continuazione, difettando al riguardo una idonea motivazione riferita agli specifici criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 2.2.

Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si sono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione articolati in due motivi, tra loro collegati, con i quali si censura la affermazione di penale responsabilità, in assenza di idonei elementi probatori individualizzanti e dimostrativi della condotta partecipativa, fondata su generiche affermazioni dei collaboratori di giustizia non adeguatamente riscontrate ai sensi dell'art. 192 comma 3 cod. proc. pen. 3.

L'[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], aveva tempestivamente presentato richiesta di trattazione orale.

All'odierna udienza nessuno dei difensori degli imputati è comparso.

3.1. La Corte ha comunque celebrato l'udienza con procedura orale.

Invero, in tema di disciplina emergenziale da covid-19, la rinuncia alla richiesta di discussione orale, formulata ai sensi dell'art. 23, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, non determina il mutamento del rito in quello cartolare, sicché la parte non rinunciante ha diritto di concludere oralmente in udienza (Sez. 6, n. 22248 del 18 maggio 2021, L., Rv. 281520, ove si è precisato che, ove si consentisse il mutamento del rito per effetto della rinuncia unilaterale alla discussione, verrebbe leso il diritto di difesa delle altre parti che hanno riposto legittimo affidamento sulla possibilità di rassegnare conclusioni orali, non provvedendo al deposito di conclusioni scritte). [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, va rilevato che questa Sezione ha già avuto modo di precisare che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935).

1.2. Ancora, è opportuno ribadire che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 - dep. 2021, F., Rv. 280601).

2. Ciò premesso, Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile mentre quello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

3. La sentenza di appello che - fatta eccezione per l'esclusione della qualità di "capo" contestata allo [OSCURATO:PERSONA] e per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche allo [OSCURATO:PERSONA] - è conforme a quella, molto articolata, del Tribunale e ha argomentato in modo congruo in ordine alla penale responsabilità dei due imputati i quali, nei loro ricorsi, non si confrontano adeguatamente con detta motivazione.

3.1. Gli elementi probatori a carico indicati dalla Corte territoriale consistono: in sentenze irrevocabili che - si precisa - delineano il quadro delle associazioni mafiose della zona e che concernono anche la figura dello [OSCURATO:PERSONA] e del di lui fratello [OSCURATO:PERSONA] (da molto tempo coinvolti in numerose vicende mafiose, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] anche in un tentato omicidio con chiare connotazioni mafiose); nelle dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia (quelle del D'Amico giudicate particolarmente significative); nel contenuto - obiettivamente indiscutibile - di alcune intercettazioni (una in particolare in cui [OSCURATO:PERSONA] viene aspramente redarguito dallo [OSCURATO:PERSONA] per avere, senza il suo permesso, parlato di vicende associative con il fratello dello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; nel contesto [OSCURATO:PERSONA] gli ricorda, con evidente atteggiamento mafioso, che solo a lui egli si deve riferire in quanto "io comando! io sto vicino a te! io sono tuo padre!").

3.2. Anche le vicende del "Lido di Venere" - oggetto di un tentativo di infiltrazione da parte della consorteria - e della tentata estorsione nei confronti di vivaisti della zona (da attuarsi attraverso il ricorso ad una sorta di "guardiania" imposta con la spendita della fama criminale dell'associazione) vengono, non illogicamente, interpretate dalla sentenza impugnata come il tentativo del gruppo con al vertice [OSCURATO:PERSONA] di acquisire un maggior spazio di autonomia rispetto alla generale cosca di appartenenza.

Ne esce il quadro di un ristretto sotto- raggruppamento mafioso, per la cui operatività la sentenza di appello individua nel 2009 il momento iniziale di attività, collegato alla cosca più ampia, con al vertice lo [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] quale suo uomo di fiducia.3.3.

In riferimento a [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale rileva inoltre che quando nel marzo del 2016 [OSCURATO:PERSONA] viene ristretto in carcere per espiare un residuo di pena (periodo nel quale riesce comunque ad impartire direttive per il tramite della propria convivente, anch'essa associata e giudicata separatamente unitamente a un quarto sodale) è proprio lo [OSCURATO:PERSONA] a tenere i rapporti con altri esponenti del gruppo criminale (sent. pag. 6-7).

3.4. Dunque, i giudici di merito hanno in modo adeguato motivato la sussistenza degli estremi dell'associazione e della partecipazione alla stessa dei due imputati, di tal che i motivi sul punto risultano manifestamente infondati.

4. La motivazione della sentenza impugnata risulta del tutto congrua anche in ordine all'aggravante della "associazione armata".

Al riguardo, la Corte territoriale si richiama alla pronuncia di primo grado che aveva indicato, a supporto del riconoscimento dell'aggravante, oltre a quanto riferito dal collaboratore D'Amico, la conversazione nella quale [OSCURATO:PERSONA] e il figlio dello [OSCURATO:PERSONA] parlavano di un'arma da fuoco nella loro disponibilità (che "doveva esser cambiata perché conosciuta da troppe persone"), nonché il fatto che entrambi gli imputati nel gennaio 2016 sono rimasti coinvolti nella esplosione di un qualche ordigno che maneggiavano nottetempo nei pressi dello stabilimento balneare; i predetti, pur feriti in modo non lieve, avevano deciso di non ricorrere alle cure mediche ospedaliere (lo [OSCURATO:PERSONA] in una conversazione intercettata ammette di essere uscito "tutto bucato" e "vivo per miracolo").

La deduzione difensiva secondo cui si sarebbe trattato di una "bombola del gas" viene, non illogicamente, giudicata dalla Corte messinese inverosimile. 4.1 L'ascrizione agli imputati della circostanza aggravante è dunque conforme al principio affermato da Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010 e condiviso da questo Collegio - secondo cui «In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile l'aggravante sia per la notorietà della disponibilità delle armi da parte dell'associazione camorristica sia per l'essere stato l'imputato arrestato con altro esponente del sodalizio per detenzione di armi)».

Pertanto il relativo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

5. Complessivamente infondato è il motivo dedotto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al trattamento sanzionatorio.5.1.

Invero, la sentenza impugnata giustifica, in modo del tutto adeguato, la pena irrogata al predetto (che viene ridotta di quattro anni di reclusione rispetto a quella inflitta in primo grado, avendo la Corte escluso nei confronti del predetto la qualità di "capo") in ragione del "pervicace atteggiamento di protervia mafiosa e l'insuccesso in termini di prevenzione speciale di precedenti processi e condanne" (il Tribunale, a fini di riequilibrio sanzionatorio, aveva già escluso l'effetto della recidiva reiterata, specifica e infra quinquennale, ritenuta sussistente).

5.2. Risulta altresì che la sentenza di primo grado ha determinato la pena base a carico di [OSCURATO:PERSONA] in anni sedici e mesi sei di reclusione, per il più grave reato di "capo" dell'associazione riferito al periodo giugno 2015/giugno 2016; su detta pena ha poi ha operato l'aumento pari a anni uno e mesi sei a titolo di continuazione con la fattispecie di partecipazione all'associazione nel periodo precedente (precisando che in assenza di continuazione, la pena per tale frazione di condotta sarebbe stata - in ragione del tempus commissi delicti, precedente all'incremento sanzionatorio del 2015 - di anni sette di reclusione), pervenendo così alla pena finale di anni diciotto di reclusione.

5.3. La Corte di appello ha escluso per [OSCURATO:PERSONA] la qualità di "capo" e ha rideterminato la pena per il complessivo periodo di partecipazione (che a questo punto rientra nell'ambito temporale oggetto dell'incremento sanzionatorio ex I.n. 69 del 2015) in anni quattordici di reclusione.

Da tale determinazione non emerge violazione del divieto di reformatio in peius.

Infatti, la pena irrogata è comunque nettamente inferiore a quella inflitta in primo grado e la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ala0173 per la condotta di partecipazione ad associazione mafiosa armata è stata determinata in misura di poco superiore a quella minima, pari a dodici anni di reclusione, ai sensi della citata I.n. 69 del 2015.

6. A seguito delle determinazioni sopra indicate, segue la condanna di entrambi gli imputati al pagamento delle spese processuali e la condanna del solo [OSCURATO:PERSONA] - a carico del quale non si ravvisa assenza di colpa nella proposizione del ricorso - al pagamento della somma, ritenuta congrua, di tremila euro a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato [OSCURATO:PERSONA] di Gotto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 13/05/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che i ricorsi vengano rigettati; letta la memoria scritta depositata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] sentenza del 13 maggio 2022 (motivazione depositata il successivo 9 agosto), in parziale riforma di quella di primo grado del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, ha escluso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la qualità di capo di associazione di tipo mafioso e ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche, rideterminando la pena ,in. anni 14 di reclusione per [OSCURATO:PERSONA] e in anni 9 di reclusione per [OSCURATO:PERSONA]. Le imputazioni sono riferite al delitto di cui all'art. 416 bis commi 1 e 4 cod. pen. per avere i due imputati fatto parte, unitamente ad altri soggetti giudicati separatamente, di un sodalizio di tipo mafioso "armato", riconducibile a "[OSCURATO:PERSONA]", denominato dei Barcellonesi, operante nella provincia di Messina (per [OSCURATO:PERSONA], dagli inizi degli anni '90 sino al 24 gennaio 2018; per [OSCURATO:PERSONA] dal giugno del 2015 al 24 gennaio 2018). 2. Avverso la indicata sentenza di appello gli imputati, a mezzo dei propri difensori, hanno presentato ricorsi nei quali deducono: 2.1. [OSCURATO:PERSONA], violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata relativamente: 1) alla omessa valutazione della attendibilità dei diversi collaboratori di giustizia che hanno reso dichiarazioni a carico dell'imputato (si tratta di D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Al riguardo, si rileva che la Corte di appello si è limitata a prendere atto delle dichiarazioni dei predetti, senza sottoporre tale elemento di prova al necessario vaglio critico di attendibilità; peraltro, mentre il D'Amico ha indicato [OSCURATO:PERSONA] come un "affiliato" vicino al fratello [OSCURATO:PERSONA], gli altri due collaboratori non hanno fornito alcun contributo idoneo a fornire uno specifico riscontro a quanto riferito dal predetto; 2) in correlazione al primo motivo, si contesta la ritenuta intraneità dello [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso, intraneità che, invece, deve essere esclusa alla luce delle prove emerse nel dibattimento di primo grado; si sottolinea altresì la incongruenza del ragionamento dei giudici di merito che dalla ritenuta prova in ordine alla partecipazione dell'imputato alla cosca mafiosa negli anni '90 hanno tratto argomenti per dedurre che in epoca assai successiva (tra il 2015 e il 2018) lo [OSCURATO:PERSONA] avesse assunto un ruolo di spicco nella "rinata" articolazione della cosca mafiosa e ciò alla luce delle, inconferenti, vicende relative alla gestione di un lido balneare e ad un presunto tentativo di estorsione a danno di gestori di vivai (i cui contorni rimangono assai nebulosi); ancora, si evidenzia il concreto interesse dell'imputato ad escludere dalla partecipazione alla fattispecie associativa proprio tale ulteriore segmento temporale, poiché in tal modo potrebbe usufruire della meno grave cornice sanzionatoria prevista sino al 2015;3) in riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata, imputata allo [OSCURATO:PERSONA] in assenza di elementi idonei a provare a suo carico gli estremi oggettivi e soggettivi della stessa (avendo i giudici di merito ritenuto provata tale aggravante a carico dell'imputato sulla base della sola circostanza che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e il figlio naturale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], abbiano parlato tra loro di un'arma, che intendevano "cambiare"); 4) in relazione alla pena base irrogata e agli aumenti determinati a titolo di continuazione, difettando al riguardo una idonea motivazione riferita agli specifici criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si sono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione articolati in due motivi, tra loro collegati, con i quali si censura la affermazione di penale responsabilità, in assenza di idonei elementi probatori individualizzanti e dimostrativi della condotta partecipativa, fondata su generiche affermazioni dei collaboratori di giustizia non adeguatamente riscontrate ai sensi dell'art. 192 comma 3 cod. proc. pen. 3. L'[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], aveva tempestivamente presentato richiesta di trattazione orale. All'odierna udienza nessuno dei difensori degli imputati è comparso. 3.1. La Corte ha comunque celebrato l'udienza con procedura orale. Invero, in tema di disciplina emergenziale da covid-19, la rinuncia alla richiesta di discussione orale, formulata ai sensi dell'art. 23, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, non determina il mutamento del rito in quello cartolare, sicché la parte non rinunciante ha diritto di concludere oralmente in udienza (Sez. 6, n. 22248 del 18 maggio 2021, L., Rv. 281520, ove si è precisato che, ove si consentisse il mutamento del rito per effetto della rinuncia unilaterale alla discussione, verrebbe leso il diritto di difesa delle altre parti che hanno riposto legittimo affidamento sulla possibilità di rassegnare conclusioni orali, non provvedendo al deposito di conclusioni scritte). [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va rilevato che questa Sezione ha già avuto modo di precisare che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935). 1.2. Ancora, è opportuno ribadire che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 - dep. 2021, F., Rv. 280601). 2. Ciò premesso, Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile mentre quello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 3. La sentenza di appello che - fatta eccezione per l'esclusione della qualità di "capo" contestata allo [OSCURATO:PERSONA] e per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche allo [OSCURATO:PERSONA] - è conforme a quella, molto articolata, del Tribunale e ha argomentato in modo congruo in ordine alla penale responsabilità dei due imputati i quali, nei loro ricorsi, non si confrontano adeguatamente con detta motivazione. 3.1. Gli elementi probatori a carico indicati dalla Corte territoriale consistono: in sentenze irrevocabili che - si precisa - delineano il quadro delle associazioni mafiose della zona e che concernono anche la figura dello [OSCURATO:PERSONA] e del di lui fratello [OSCURATO:PERSONA] (da molto tempo coinvolti in numerose vicende mafiose, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] anche in un tentato omicidio con chiare connotazioni mafiose); nelle dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia (quelle del D'Amico giudicate particolarmente significative); nel contenuto - obiettivamente indiscutibile - di alcune intercettazioni (una in particolare in cui [OSCURATO:PERSONA] viene aspramente redarguito dallo [OSCURATO:PERSONA] per avere, senza il suo permesso, parlato di vicende associative con il fratello dello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; nel contesto [OSCURATO:PERSONA] gli ricorda, con evidente atteggiamento mafioso, che solo a lui egli si deve riferire in quanto "io comando! io sto vicino a te! io sono tuo padre!"). 3.2. Anche le vicende del "Lido di Venere" - oggetto di un tentativo di infiltrazione da parte della consorteria - e della tentata estorsione nei confronti di vivaisti della zona (da attuarsi attraverso il ricorso ad una sorta di "guardiania" imposta con la spendita della fama criminale dell'associazione) vengono, non illogicamente, interpretate dalla sentenza impugnata come il tentativo del gruppo con al vertice [OSCURATO:PERSONA] di acquisire un maggior spazio di autonomia rispetto alla generale cosca di appartenenza. Ne esce il quadro di un ristretto sotto- raggruppamento mafioso, per la cui operatività la sentenza di appello individua nel 2009 il momento iniziale di attività, collegato alla cosca più ampia, con al vertice lo [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] quale suo uomo di fiducia.3.3. In riferimento a [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale rileva inoltre che quando nel marzo del 2016 [OSCURATO:PERSONA] viene ristretto in carcere per espiare un residuo di pena (periodo nel quale riesce comunque ad impartire direttive per il tramite della propria convivente, anch'essa associata e giudicata separatamente unitamente a un quarto sodale) è proprio lo [OSCURATO:PERSONA] a tenere i rapporti con altri esponenti del gruppo criminale (sent. pag. 6-7). 3.4. Dunque, i giudici di merito hanno in modo adeguato motivato la sussistenza degli estremi dell'associazione e della partecipazione alla stessa dei due imputati, di tal che i motivi sul punto risultano manifestamente infondati. 4. La motivazione della sentenza impugnata risulta del tutto congrua anche in ordine all'aggravante della "associazione armata". Al riguardo, la Corte territoriale si richiama alla pronuncia di primo grado che aveva indicato, a supporto del riconoscimento dell'aggravante, oltre a quanto riferito dal collaboratore D'Amico, la conversazione nella quale [OSCURATO:PERSONA] e il figlio dello [OSCURATO:PERSONA] parlavano di un'arma da fuoco nella loro disponibilità (che "doveva esser cambiata perché conosciuta da troppe persone"), nonché il fatto che entrambi gli imputati nel gennaio 2016 sono rimasti coinvolti nella esplosione di un qualche ordigno che maneggiavano nottetempo nei pressi dello stabilimento balneare; i predetti, pur feriti in modo non lieve, avevano deciso di non ricorrere alle cure mediche ospedaliere (lo [OSCURATO:PERSONA] in una conversazione intercettata ammette di essere uscito "tutto bucato" e "vivo per miracolo"). La deduzione difensiva secondo cui si sarebbe trattato di una "bombola del gas" viene, non illogicamente, giudicata dalla Corte messinese inverosimile. 4.1 L'ascrizione agli imputati della circostanza aggravante è dunque conforme al principio affermato da Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010 e condiviso da questo Collegio - secondo cui «In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile l'aggravante sia per la notorietà della disponibilità delle armi da parte dell'associazione camorristica sia per l'essere stato l'imputato arrestato con altro esponente del sodalizio per detenzione di armi)». Pertanto il relativo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. 5. Complessivamente infondato è il motivo dedotto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al trattamento sanzionatorio.5.1. Invero, la sentenza impugnata giustifica, in modo del tutto adeguato, la pena irrogata al predetto (che viene ridotta di quattro anni di reclusione rispetto a quella inflitta in primo grado, avendo la Corte escluso nei confronti del predetto la qualità di "capo") in ragione del "pervicace atteggiamento di protervia mafiosa e l'insuccesso in termini di prevenzione speciale di precedenti processi e condanne" (il Tribunale, a fini di riequilibrio sanzionatorio, aveva già escluso l'effetto della recidiva reiterata, specifica e infra quinquennale, ritenuta sussistente). 5.2. Risulta altresì che la sentenza di primo grado ha determinato la pena base a carico di [OSCURATO:PERSONA] in anni sedici e mesi sei di reclusione, per il più grave reato di "capo" dell'associazione riferito al periodo giugno 2015/giugno 2016; su detta pena ha poi ha operato l'aumento pari a anni uno e mesi sei a titolo di continuazione con la fattispecie di partecipazione all'associazione nel periodo precedente (precisando che in assenza di continuazione, la pena per tale frazione di condotta sarebbe stata - in ragione del tempus commissi delicti, precedente all'incremento sanzionatorio del 2015 - di anni sette di reclusione), pervenendo così alla pena finale di anni diciotto di reclusione. 5.3. La Corte di appello ha escluso per [OSCURATO:PERSONA] la qualità di "capo" e ha rideterminato la pena per il complessivo periodo di partecipazione (che a questo punto rientra nell'ambito temporale oggetto dell'incremento sanzionatorio ex I.n. 69 del 2015) in anni quattordici di reclusione. Da tale determinazione non emerge violazione del divieto di reformatio in peius. Infatti, la pena irrogata è comunque nettamente inferiore a quella inflitta in primo grado e la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ala0173 per la condotta di partecipazione ad associazione mafiosa armata è stata determinata in misura di poco superiore a quella minima, pari a dodici anni di reclusione, ai sensi della citata I.n. 69 del 2015. 6. A seguito delle determinazioni sopra indicate, segue la condanna di entrambi gli imputati al pagamento delle spese processuali e la condanna del solo [OSCURATO:PERSONA] - a carico del quale non si ravvisa assenza di colpa nella proposizione del ricorso - al pagamento della somma, ritenuta congrua, di tremila euro a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]