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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 marzo 2021

Cassazione n. 37826/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2020 del TRIBUNALE di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sveptite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Macerata, con sentenza ex art. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti per il reato di cui all'art. 590- bis, comma 1, cod. pen., per avere cagionato lesioni personali gravissime alla persona offesa, giudicate guaribili in giorni 153, in seguito ad un investimento stradale.

Ha inoltre applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore.

Il ricorrente deduce la mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, rimarcando che la sua durata è stata stabilita nella misura massima.

2. Occorre rilevare, preliminarmente, come, pure a seguito della entrata in vigore (in data 3 agosto 2017) dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso sia ammissibile (cfr. Sez.

U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, Rv. 279349 - 01: ":«E' ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative»)

3. Ciò posto, l'art. 222, comma 2, cod. strada, prevedeva in ogni caso la revoca della patente di guida a seguito di pronuncia di condanna o di applicazione pena, ex art. 444 cod.proc.pen., per la violazione dell'art. 590-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza 19 febbraio - 17 aprile 2019, n. 88, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589 bis (Omicidio stradale) e 590 bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589 bis e 590 bis cod. pen.".

Pertanto, non sussiste più alcun automatismo nell'applicazione della revoca della patente di guida in caso di violazione dell'art. 590-bis cod. pen., fatta eccezione per le ipotesi aggravate di cui ai commi secondo e terzo del citato articolo.

La giurisprudenza di questa Corte ha condivisibilnnente osservato, sia pure con riferimento alla fattispecie di omicidio stradale, che, ove il giudice, in assenza delle circostanze aggravanti ostative, applichi la più severa sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella più favorevole della sospensione, debba dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo abbiano indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada (Sez. 4, n. 13882 del 19/2/2020, Vivaldi, Rv. 279139).

Si è quindi ritenuto, argomentando a contrario che non sia necessaria una puntuale motivazione ove il giudice decida di applicare la sanzione più favorevole della sospensione della patente di guida.

Il principio è da intendersi esteso anche alle lesioni stradali (cfr. da ultimo Sez. 4, n. 11479 del 09/03/2021, Rv. 280832 - 01, così massimata: «In tema di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, non è tenuto a dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, essendo sufficiente anche il richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla "gravità della condotta"»).

Ove la scelta cada sulla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, secondo orientamento costantemente ribadito in questa sede, non è richiesta specifica motivazione nel caso in cui la durata sia pari al minimo o si discosti di poco dal minimo o, comunque, non superi la media edittale (cfr., ex multis Sez.

Fer. n. 24023 del 20/8/2020, Rojas, Rv. 279635; conf.

Sez. 4, n. 21194 del 27/3/2012, Tiburzi, Rv. 252738).

3. Venendo al caso che occupa, il giudice ha espresso una specifica motivazione in ordine alle ragioni poste a fondamento della decisione di applicare la più favorevole sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida ("il grado di colpa ascrivibile all'imputato non appare elevato e, parimenti, non particolarmente gravi, nello stesso tempo, risultano essere state le conseguenze dannose della sua condotta, come documentate dalla certificazione in atti e comprovato, altresì, dalla medio tempore intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa").

Nel contempo, come lamentato dalla difesa, benchè abbia applicato la sospensione della patente di guida nella misura massima, non ha offerto idonea motivazione sul punto, incorrendo nel vizio rilevato nel ricorso.

Il richiamo a formule sintetiche non è consentito nel caso in cui la sanzione sia determinata nel massimo ed il tenore della motivazione resa al diverso fine della scelta della sanzione più favorevole della sospenione della patente è contraddittorio ove rapportato alla decisione di applicare la sanzione nella misura massima.

4. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Macerata per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Macerata per nuovo esame.

Così deciso in Roma il 21 settembre 2021 DEPOSI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2020 del TRIBUNALE di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sveptite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Macerata, con sentenza ex art. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti per il reato di cui all'art. 590- bis, comma 1, cod. pen., per avere cagionato lesioni personali gravissime alla persona offesa, giudicate guaribili in giorni 153, in seguito ad un investimento stradale. Ha inoltre applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore. Il ricorrente deduce la mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, rimarcando che la sua durata è stata stabilita nella misura massima. 2. Occorre rilevare, preliminarmente, come, pure a seguito della entrata in vigore (in data 3 agosto 2017) dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso sia ammissibile (cfr. Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, Rv. 279349 - 01: ":«E' ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative») 3. Ciò posto, l'art. 222, comma 2, cod. strada, prevedeva in ogni caso la revoca della patente di guida a seguito di pronuncia di condanna o di applicazione pena, ex art. 444 cod.proc.pen., per la violazione dell'art. 590-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza 19 febbraio - 17 aprile 2019, n. 88, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589 bis (Omicidio stradale) e 590 bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589 bis e 590 bis cod. pen.". Pertanto, non sussiste più alcun automatismo nell'applicazione della revoca della patente di guida in caso di violazione dell'art. 590-bis cod. pen., fatta eccezione per le ipotesi aggravate di cui ai commi secondo e terzo del citato articolo. La giurisprudenza di questa Corte ha condivisibilnnente osservato, sia pure con riferimento alla fattispecie di omicidio stradale, che, ove il giudice, in assenza delle circostanze aggravanti ostative, applichi la più severa sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella più favorevole della sospensione, debba dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo abbiano indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada (Sez. 4, n. 13882 del 19/2/2020, Vivaldi, Rv. 279139). Si è quindi ritenuto, argomentando a contrario che non sia necessaria una puntuale motivazione ove il giudice decida di applicare la sanzione più favorevole della sospensione della patente di guida. Il principio è da intendersi esteso anche alle lesioni stradali (cfr. da ultimo Sez. 4, n. 11479 del 09/03/2021, Rv. 280832 - 01, così massimata: «In tema di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, non è tenuto a dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, essendo sufficiente anche il richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla "gravità della condotta"»). Ove la scelta cada sulla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, secondo orientamento costantemente ribadito in questa sede, non è richiesta specifica motivazione nel caso in cui la durata sia pari al minimo o si discosti di poco dal minimo o, comunque, non superi la media edittale (cfr., ex multis Sez. Fer. n. 24023 del 20/8/2020, Rojas, Rv. 279635; conf. Sez. 4, n. 21194 del 27/3/2012, Tiburzi, Rv. 252738). 3. Venendo al caso che occupa, il giudice ha espresso una specifica motivazione in ordine alle ragioni poste a fondamento della decisione di applicare la più favorevole sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida ("il grado di colpa ascrivibile all'imputato non appare elevato e, parimenti, non particolarmente gravi, nello stesso tempo, risultano essere state le conseguenze dannose della sua condotta, come documentate dalla certificazione in atti e comprovato, altresì, dalla medio tempore intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa"). Nel contempo, come lamentato dalla difesa, benchè abbia applicato la sospensione della patente di guida nella misura massima, non ha offerto idonea motivazione sul punto, incorrendo nel vizio rilevato nel ricorso. Il richiamo a formule sintetiche non è consentito nel caso in cui la sanzione sia determinata nel massimo ed il tenore della motivazione resa al diverso fine della scelta della sanzione più favorevole della sospenione della patente è contraddittorio ove rapportato alla decisione di applicare la sanzione nella misura massima. 4. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Macerata per nuovo esame sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Macerata per nuovo esame. Così deciso in Roma il 21 settembre 2021 DEPOSI
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