CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2024
Cassazione n. 15747/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che la censura dedotta nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA]:enzo Allegretti, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sia aspecifica e manifestamente infondata, in quanto, come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche esula dal giudizio di rinvio, limitato alla sola applicazione della regola di cui all'art. 63, quarto comma, cod. pen. e alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Deve, invero, a tale riguardo, essere osservato che la Corte di cassazione nella sentenza di annullamento ha dichiarato inammissibile il motivo sulle circostanze attenuanti generiche. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.