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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33872/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 10 novembre 1953; avverso la sentenza del 24 ottobre 2022, del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che il Tribunale di Roma ha accolto la richiesta di applicazione della pena formulata da [OSCURATO:PERSONA] in ordine a plurimi fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di censura, con il quale denuncia il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; - che il motivo è inammissibile atteso che la sentenza del giudice di merito che applica la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), elemento che, nel caso in esame, non sussiste; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 10 novembre 1953; avverso la sentenza del 24 ottobre 2022, del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che il Tribunale di Roma ha accolto la richiesta di applicazione della pena formulata da [OSCURATO:PERSONA] in ordine a plurimi fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di censura, con il quale denuncia il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; - che il motivo è inammissibile atteso che la sentenza del giudice di merito che applica la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), elemento che, nel caso in esame, non sussiste; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
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