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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 luglio 2021

Cassazione n. 06293/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza pronunciata in data 27 maggio - 7 luglio 2021 il Tribunale di Catanzaro, quale giudice ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza, emessa in data 27 aprile 2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato la misura dell'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti del predetto, indagato per il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., aggravato dalla finalità di agevolare la cosca Mancuso di Limbadi (capo A 11).

L'indagato è titolare dell'impresa individuale LCN Petroli, che aveva in gestione una stazione di servizio per la distribuzione di carburante da autotrazione sita sulla strada provinciale per Tropea.

La gravità indiziaria in ordine al carattere fittizio della intestazione al Limardo della menzionata impresa, in tesi di accusa riconducibile, invece, a [OSCURATO:PERSONA] esponente della locale cosca Mancuso, è stata ritenuta, da una parte, sulla considerazione che la stazione di servizio era sorta su terreno di [OSCURATO:PERSONA], madre di Limardo e sorella di [OSCURATO:PERSONA], e, dall'altra, in ragione del tenore di alcune conversazioni, oggetto di captazione, nel corso delle quali Limardo si era lamentato del fatto che i proventi dell'attività commerciale erano destinati interamente alla cosca ed aveva riconosciuto che l'attività era stata avviata grazie al finanziamento di [OSCURATO:PERSONA].

Il dato era stato confermato anche dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA].

L'intestazione fittizia era evidentemente funzionale a dissimulare la reale proprietà e quindi a evitare l'adozione di provvedimenti ablatori nell'ambito di un procedimento di prevenzione.

Il fatto era, inoltre, finalizzato ad agevolare l'operatività del sodalizio mafioso denominato cosca Mancuso.

Veniva, infine, ritenuto il pericolo di reiterazione del reato in ragione dell'appartenenza del Limardo alla famiglia Mancuso, che lo rendeva soggetto facilmente strumentalizzabile a vantaggio della cosca.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza.

Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria, che non aveva considerato che, in procedimento di prevenzione reale, era stata riconosciuta la legittima provenienza del bene né aveva precisato in quali termini [OSCURATO:PERSONA] avrebbe esercitato la propria posizione di soggetto proprietario.

In relazione all'elemento soggettivo della fattispecie, non era stato indicato alcun elemento, riferibile al soggetto interponente [OSCURATO:PERSONA], significativo di un pericolo di ablazione forzata.

Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla sussistenza della circostanza aggravante.

Con il terzo motivo viene articolata censura motivazionale in ordine al giudizio sul pericolo di recidiva.

Il Tribunale, che aveva ritenuto non necessaria la massima misura custodiale, non aveva considerato che l'intervenuto sequestro preventivo dei beni aziendali già aveva precluso la possibilità di reiterazione della condotta.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto.

1. Quanto alla gravità indiziaria, l'ordinanza impugnata si è confrontata con il dato costituito dall'esito del procedimento di prevenzione, osservando che nel presente procedimento erano stati acquisiti ulteriori elementi significativi della riconducibilità del compendio aziendale alla cosca Mancuso.

Gli espliciti riferimenti di Limardo, da una parte, al finanziamento ricevuto dai parenti della famiglia Mancuso per avviare l'attività e, dall'altra, alla destinazione dei proventi dell'impresa in favore dei medesimi parenti, vanno letti unitamente ai dati significativi del diretto interessamento del capo cosca [OSCURATO:PERSONA] verso l'andamento di quell'attività e del ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA], per la cosca di riferimento, nel settore dei prodotti petroliferi.

Tale complessivo compendio di dati è stato valutato, in termini che non risultano censurabili, nel senso che si trattava di attività commerciale riferibile alla cosca Mancuso, nella persona della sodale [OSCURATO:PERSONA], e quindi solo fittiziamente intestata all'indagato [OSCURATO:PERSONA].

2. La finalità di agevolazione della cosca Mancuso è stata direttamente accertata sulla base delle esplicite affermazioni dell'indagato, significative del fatto che i proventi erano tutti destinati alla cosca medesima.Il dato giustificava, poi, sotto il profilo soggettivo il giudizio sul pericolo di recidiva, incéntrato sulla capacità a delinquere specifica desumibile dall'essersi l'indagato prestato ad agevolare l'operatività della cosca, dato che prescinde dalla effettiva disponibilità del compendio aziendale, di cui la difesa ha evidenziato l'avvenuto sequestro.

3. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 10 novembre 2021.

Il Consigliere estensore Il Presidente M• heltargi Carlo Z za 0.[OSCURATO:PERSONA] 11) F, P O [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata in data 27 maggio - 7 luglio 2021 il Tribunale di Catanzaro, quale giudice ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza, emessa in data 27 aprile 2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato la misura dell'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti del predetto, indagato per il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., aggravato dalla finalità di agevolare la cosca Mancuso di Limbadi (capo A 11). L'indagato è titolare dell'impresa individuale LCN Petroli, che aveva in gestione una stazione di servizio per la distribuzione di carburante da autotrazione sita sulla strada provinciale per Tropea. La gravità indiziaria in ordine al carattere fittizio della intestazione al Limardo della menzionata impresa, in tesi di accusa riconducibile, invece, a [OSCURATO:PERSONA] esponente della locale cosca Mancuso, è stata ritenuta, da una parte, sulla considerazione che la stazione di servizio era sorta su terreno di [OSCURATO:PERSONA], madre di Limardo e sorella di [OSCURATO:PERSONA], e, dall'altra, in ragione del tenore di alcune conversazioni, oggetto di captazione, nel corso delle quali Limardo si era lamentato del fatto che i proventi dell'attività commerciale erano destinati interamente alla cosca ed aveva riconosciuto che l'attività era stata avviata grazie al finanziamento di [OSCURATO:PERSONA]. Il dato era stato confermato anche dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. L'intestazione fittizia era evidentemente funzionale a dissimulare la reale proprietà e quindi a evitare l'adozione di provvedimenti ablatori nell'ambito di un procedimento di prevenzione. Il fatto era, inoltre, finalizzato ad agevolare l'operatività del sodalizio mafioso denominato cosca Mancuso. Veniva, infine, ritenuto il pericolo di reiterazione del reato in ragione dell'appartenenza del Limardo alla famiglia Mancuso, che lo rendeva soggetto facilmente strumentalizzabile a vantaggio della cosca. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza. Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria, che non aveva considerato che, in procedimento di prevenzione reale, era stata riconosciuta la legittima provenienza del bene né aveva precisato in quali termini [OSCURATO:PERSONA] avrebbe esercitato la propria posizione di soggetto proprietario. In relazione all'elemento soggettivo della fattispecie, non era stato indicato alcun elemento, riferibile al soggetto interponente [OSCURATO:PERSONA], significativo di un pericolo di ablazione forzata. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla sussistenza della circostanza aggravante. Con il terzo motivo viene articolata censura motivazionale in ordine al giudizio sul pericolo di recidiva. Il Tribunale, che aveva ritenuto non necessaria la massima misura custodiale, non aveva considerato che l'intervenuto sequestro preventivo dei beni aziendali già aveva precluso la possibilità di reiterazione della condotta. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto. 1. Quanto alla gravità indiziaria, l'ordinanza impugnata si è confrontata con il dato costituito dall'esito del procedimento di prevenzione, osservando che nel presente procedimento erano stati acquisiti ulteriori elementi significativi della riconducibilità del compendio aziendale alla cosca Mancuso. Gli espliciti riferimenti di Limardo, da una parte, al finanziamento ricevuto dai parenti della famiglia Mancuso per avviare l'attività e, dall'altra, alla destinazione dei proventi dell'impresa in favore dei medesimi parenti, vanno letti unitamente ai dati significativi del diretto interessamento del capo cosca [OSCURATO:PERSONA] verso l'andamento di quell'attività e del ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA], per la cosca di riferimento, nel settore dei prodotti petroliferi. Tale complessivo compendio di dati è stato valutato, in termini che non risultano censurabili, nel senso che si trattava di attività commerciale riferibile alla cosca Mancuso, nella persona della sodale [OSCURATO:PERSONA], e quindi solo fittiziamente intestata all'indagato [OSCURATO:PERSONA]. 2. La finalità di agevolazione della cosca Mancuso è stata direttamente accertata sulla base delle esplicite affermazioni dell'indagato, significative del fatto che i proventi erano tutti destinati alla cosca medesima.Il dato giustificava, poi, sotto il profilo soggettivo il giudizio sul pericolo di recidiva, incéntrato sulla capacità a delinquere specifica desumibile dall'essersi l'indagato prestato ad agevolare l'operatività della cosca, dato che prescinde dalla effettiva disponibilità del compendio aziendale, di cui la difesa ha evidenziato l'avvenuto sequestro. 3. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente M• heltargi Carlo Z za 0.[OSCURATO:PERSONA] 11) F, P O [OSCURATO:PERSONA]
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