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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 febbraio 2025

Cassazione n. 07603/2025

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29786/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliat a in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta no e difendono -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] R.I.F. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , -controricorrente - avverso il decreto n. cron . 6259 /20 17 de l Tribunale di Avezzano, depositatoil 9 . 1 1 . 20 17 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.2.2025dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]propose domanda tardiva di ammissione al passivo del fallimento R.I.F. [OSCURATO:PERSONA] FactoryS.r.l. (d’ora innanzi anche [OSCURATO:SOCIETA].)avente ad oggetto u n credito chirografario pari a complessivi € 5 .

949. 810 , 18 , derivante in parte prevalente (€5.772.602,31) da residuo ancora dovuto su un contratto di finanziamentostipulato nel 2013 e in parte da saldo negativodi conto corrente (€ 177.207,87).

Il giudice delegato respinse la domanda, accogliendo l’eccezione del curatore secondo cui l ’ indebitamento della società fallita verso [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe stato il risultato di una illegittima operazione complessivamente finalizzata solo a far rientrare la banca dall’ingente credito maturato nei confronti della società controllanteIlte [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione contro il decreto del giudice delegato, che venne respintadal Tribunale di Avezzano, ma con diversa motivazione, ovverosia previo rilievo d ’ ufficio della nullità dei contratti di finanziamento (non solo quello datato2013, ma anche un altro risalente al 2012) per mancanza di forma scritta, posto che risulta vano sottoscritti solo dalla cliente e non anche dalla banca.

Contro il decreto del Tribunale [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] R.I.F.S.r.l. si è difeso con controricorso.

Ricorrente e controricorrente hannodepositato memoria nel termine di legge anteriore alla data inizialmente fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

Disposto rinvio per l’impossibilità di costituire il collegio, il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti ;dopo di che entrambe le parti hanno depositato ulteriore memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]denuncia «nullità del decreto impugnatoper violazione dell’art. 1421 c.c. e 101, comma 2,c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 , c.p.c.».

La ricorrente si duole che il Tribunale di Avezzano abbia violato il principio del contraddittorio e, in particolare, la precisa disposizione contenuta nell’art. 101, comma 2, c.p.c., secondo cui,se il giudice ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, prima di decidere, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questionerilevata; e ciò «a pena di nullità».

Sostiene , inoltre, che i l [OSCURATO:PERSONA] , oltre a non sollevare contesta zioni sul la conclusione dei contratti di finanziamento, aveva anzi formulato «domande ed eccezioni che presuppongono l’avvenuta conclusione ed esecuzione dei contratti».

2. Il secondo motivo è rubricato « violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c., 98 e 99 legge fall. in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c. » .

La ricorrente ravvisa un ulteriore vizio nel provvedimento impugnato per avereil Tribunale viola to anche il principio di non contestazione, comeesplicitato nel l ’ art. 115 , comma 1, c.p.c., sostenendo che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe «espressamente riconosciuto l’avvenuta sottoscrizione del contratt o ad opera di entrambe le parti».

3. Il terzo motivo censura il provvedimento impugnato per «violazione e falsa applicazione de gli artt . 117 T.U.B., 1325, 1326 e 1350 c.c. in relazione all ’ art. 360, co mma 1, n. 3 , c.p.c.».

Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere i contratti di finanziamento nulli per mancanza della forma prescritta a pena di nullità dall’art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.), dato che la forma scritta richiesta per i contratti bancari deve ritenersi soddisfatta anche nel caso in cui il contratto, che abbia avuto pacifica esecuzione,rechi, come nel caso di specie, la sola sottoscrizione del cliente.

4. Il carattere assorbente della questione posta con il terzo motivo di ricorsoimpone la sua trattazione preliminare.

Il motivo è fondato.

4.1. L’art. 117, comma 1,T.U.B. («Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»: d.lgs. n. 385 del 1993) dispone che i contratti conclusi nell ’ esercizio dell ’ attività bancaria sono «redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti».

In forza del successivo comma 3 , « Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo».

Da tali norme, che dunque prevedono una forma ad substantiam, il Tribunale ha tratto la conclu sione che fosse necessaria la «la sottoscrizione da parte di ambo i contraenti» e che «la mancanza della sottoscrizione da parte della Banca e [rectius: “o”] del cliente del contratto di finanziamento comporta la nullità del medesimo ai sensi degli artt. 1325 e 1418 c.c. e 117 TUB, per mancanza di forma scritta quale requisito di validità del negozio».

In tal senso il giudice del merito si è pronunciato in adesione a ll’ orientament o all’epoca formatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità con riguardo all’interpretazione dell’art. 117 T.U.B. e dell’analogo art. 23 del T.U.F. (« T esto unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria»: d.lgs. n. 58 del 1998).

4.2. Tale orientamento è stato però nel frattempo superatodalle sezioni unite, le quali hanno affermato il seguente principio di diritto: «il requisito della forma scritta del contratto- quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall’art. 23 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti»(Cass. s.u. n. 898/2018).

Con tale pronuncia il supremo consesso di questa Corte ha riconosciuto che il requisito della forma scritta, posto a pena di nullità azionabile dal solo cliente, va inteso in senso non strutturale ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma, da realizzarsi rendendo edotto il cliente di tutti gli aspetti concernenti l’oggetto e la fase esecutiva dell’accordo.

Alla pronuncia delle sezioni unite ha fatto seguito un costante orientamento conformedelle sezioni semplici, al quale anche in questa sede si ritiene doveroso dare continuità(v., con particolare riferimento ai contratti bancari, Cass. nn. 14243/2018; 14646/2018; 16070/2018; 28500/2023).

4.3. Coglie dunque nel segno la doglianza della ricorrente.

Né vale, in senso contrario, l ’ argomento speso dal [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla mancanza di pro va della con segna di un esemplaredel contratto al cliente, anch’essa imposta – insieme alla forma scritta –dall’art. 117, comma 1, T.U.B.

Innanzitutto si deve osservare che, sulla consegna dei contratti non vi è stato alcun accertamento nel giudizio di merito, non essendo stata ivi sollevata la relativa questione.

Ma, in ogni caso, questa Corteha già avuto occasione di precisare che la questione della validità del contratto bancario non assorbe in sé quella della consegna di un esemplare del contratto, posto che la nullità di cui al l ’ art. 117, comma 3 , T.U.B. presidia l ’ osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell ’ accordo, non anche l ’ adempimento dell’obbligo di consegna dello scritto.

Il requisito della forma scritta ad substantiam, previsto tanto dall ’ art. 117 T.U.B. quanto dall ’ art. 23 T.U.F. , in altri termini, attiene alla veste esteriore del contratto, non estendendosi alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma, che, ove omessa, non produce alcuna nullità negoziale (Cass. n n . 15160/2024; 18230/2024).

4.4. Ha perciò errato il Tribunale a d affermare che la mancanza di sottoscrizione da parte della banca infici asse la validità del vincolo negozialee a discorrere conseguentemente dell’assenza di «un contratto valido opponibile al fallimento».

Atteso che entrambi i contratti di finanziamento furono oggetto di esecuzione, e perfino di modifica con successivi accordi, tanto basta per ritenere esistente la volontà (anche) della banca di concludere i contratti.

E ciò preclude una dichiarazione di nullità quale quella resa nel decreto impugnato. 4.5.Il discorso svolto per i contratti di finanziamento deve essere esteso (ed è stato invero già esteso) al contratto di conto corrente il cui saldo negativo è anch’esso oggetto di domanda di insinuazione al passivo.

Infatti, la motivazione sul punto del Tribunale si limita alla fugace affermazione che , per il contratto di conto corrente, «valgono sostanzialmente le medesime deduzioni» spese per i contratti di finanziamento.

5. L’accoglimento del terzo motivo di ricorso assorb e l’esame dei motivi primo e secondo, anch’essi strumentali alla negazione della nullità dei contratti stipulati tra le parti.

6. In definitiva,accolto il terzo motivo di ricorso e assorbiti il primo e il secondo,il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Avezzano perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il terzo motivo di ricorso , assorbiti il primo e il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Ave

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29786/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliat a in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta no e difendono -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] R.I.F. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , -controricorrente - avverso il decreto n. cron . 6259 /20 17 de l Tribunale di Avezzano, depositatoil 9 . 1 1 . 20 17 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.2.2025dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]propose domanda tardiva di ammissione al passivo del fallimento R.I.F. [OSCURATO:PERSONA] FactoryS.r.l. (d’ora innanzi anche [OSCURATO:SOCIETA].)avente ad oggetto u n credito chirografario pari a complessivi € 5 . 949. 810 , 18 , derivante in parte prevalente (€5.772.602,31) da residuo ancora dovuto su un contratto di finanziamentostipulato nel 2013 e in parte da saldo negativodi conto corrente (€ 177.207,87). Il giudice delegato respinse la domanda, accogliendo l’eccezione del curatore secondo cui l ’ indebitamento della società fallita verso [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe stato il risultato di una illegittima operazione complessivamente finalizzata solo a far rientrare la banca dall’ingente credito maturato nei confronti della società controllanteIlte [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione contro il decreto del giudice delegato, che venne respintadal Tribunale di Avezzano, ma con diversa motivazione, ovverosia previo rilievo d ’ ufficio della nullità dei contratti di finanziamento (non solo quello datato2013, ma anche un altro risalente al 2012) per mancanza di forma scritta, posto che risulta vano sottoscritti solo dalla cliente e non anche dalla banca. Contro il decreto del Tribunale [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] R.I.F.S.r.l. si è difeso con controricorso. Ricorrente e controricorrente hannodepositato memoria nel termine di legge anteriore alla data inizialmente fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Disposto rinvio per l’impossibilità di costituire il collegio, il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti ;dopo di che entrambe le parti hanno depositato ulteriore memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]denuncia «nullità del decreto impugnatoper violazione dell’art. 1421 c.c. e 101, comma 2,c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 , c.p.c.». La ricorrente si duole che il Tribunale di Avezzano abbia violato il principio del contraddittorio e, in particolare, la precisa disposizione contenuta nell’art. 101, comma 2, c.p.c., secondo cui,se il giudice ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, prima di decidere, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questionerilevata; e ciò «a pena di nullità». Sostiene , inoltre, che i l [OSCURATO:PERSONA] , oltre a non sollevare contesta zioni sul la conclusione dei contratti di finanziamento, aveva anzi formulato «domande ed eccezioni che presuppongono l’avvenuta conclusione ed esecuzione dei contratti». 2. Il secondo motivo è rubricato « violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c., 98 e 99 legge fall. in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c. » . La ricorrente ravvisa un ulteriore vizio nel provvedimento impugnato per avereil Tribunale viola to anche il principio di non contestazione, comeesplicitato nel l ’ art. 115 , comma 1, c.p.c., sostenendo che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe «espressamente riconosciuto l’avvenuta sottoscrizione del contratt o ad opera di entrambe le parti». 3. Il terzo motivo censura il provvedimento impugnato per «violazione e falsa applicazione de gli artt . 117 T.U.B., 1325, 1326 e 1350 c.c. in relazione all ’ art. 360, co mma 1, n. 3 , c.p.c.». Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere i contratti di finanziamento nulli per mancanza della forma prescritta a pena di nullità dall’art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.), dato che la forma scritta richiesta per i contratti bancari deve ritenersi soddisfatta anche nel caso in cui il contratto, che abbia avuto pacifica esecuzione,rechi, come nel caso di specie, la sola sottoscrizione del cliente. 4. Il carattere assorbente della questione posta con il terzo motivo di ricorsoimpone la sua trattazione preliminare. Il motivo è fondato. 4.1. L’art. 117, comma 1,T.U.B. («Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»: d.lgs. n. 385 del 1993) dispone che i contratti conclusi nell ’ esercizio dell ’ attività bancaria sono «redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti». In forza del successivo comma 3 , « Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo». Da tali norme, che dunque prevedono una forma ad substantiam, il Tribunale ha tratto la conclu sione che fosse necessaria la «la sottoscrizione da parte di ambo i contraenti» e che «la mancanza della sottoscrizione da parte della Banca e [rectius: “o”] del cliente del contratto di finanziamento comporta la nullità del medesimo ai sensi degli artt. 1325 e 1418 c.c. e 117 TUB, per mancanza di forma scritta quale requisito di validità del negozio». In tal senso il giudice del merito si è pronunciato in adesione a ll’ orientament o all’epoca formatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità con riguardo all’interpretazione dell’art. 117 T.U.B. e dell’analogo art. 23 del T.U.F. (« T esto unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria»: d.lgs. n. 58 del 1998). 4.2. Tale orientamento è stato però nel frattempo superatodalle sezioni unite, le quali hanno affermato il seguente principio di diritto: «il requisito della forma scritta del contratto- quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall’art. 23 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti»(Cass. s.u. n. 898/2018). Con tale pronuncia il supremo consesso di questa Corte ha riconosciuto che il requisito della forma scritta, posto a pena di nullità azionabile dal solo cliente, va inteso in senso non strutturale ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma, da realizzarsi rendendo edotto il cliente di tutti gli aspetti concernenti l’oggetto e la fase esecutiva dell’accordo. Alla pronuncia delle sezioni unite ha fatto seguito un costante orientamento conformedelle sezioni semplici, al quale anche in questa sede si ritiene doveroso dare continuità(v., con particolare riferimento ai contratti bancari, Cass. nn. 14243/2018; 14646/2018; 16070/2018; 28500/2023). 4.3. Coglie dunque nel segno la doglianza della ricorrente. Né vale, in senso contrario, l ’ argomento speso dal [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla mancanza di pro va della con segna di un esemplaredel contratto al cliente, anch’essa imposta – insieme alla forma scritta –dall’art. 117, comma 1, T.U.B. Innanzitutto si deve osservare che, sulla consegna dei contratti non vi è stato alcun accertamento nel giudizio di merito, non essendo stata ivi sollevata la relativa questione. Ma, in ogni caso, questa Corteha già avuto occasione di precisare che la questione della validità del contratto bancario non assorbe in sé quella della consegna di un esemplare del contratto, posto che la nullità di cui al l ’ art. 117, comma 3 , T.U.B. presidia l ’ osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell ’ accordo, non anche l ’ adempimento dell’obbligo di consegna dello scritto. Il requisito della forma scritta ad substantiam, previsto tanto dall ’ art. 117 T.U.B. quanto dall ’ art. 23 T.U.F. , in altri termini, attiene alla veste esteriore del contratto, non estendendosi alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma, che, ove omessa, non produce alcuna nullità negoziale (Cass. n n . 15160/2024; 18230/2024). 4.4. Ha perciò errato il Tribunale a d affermare che la mancanza di sottoscrizione da parte della banca infici asse la validità del vincolo negozialee a discorrere conseguentemente dell’assenza di «un contratto valido opponibile al fallimento». Atteso che entrambi i contratti di finanziamento furono oggetto di esecuzione, e perfino di modifica con successivi accordi, tanto basta per ritenere esistente la volontà (anche) della banca di concludere i contratti. E ciò preclude una dichiarazione di nullità quale quella resa nel decreto impugnato. 4.5.Il discorso svolto per i contratti di finanziamento deve essere esteso (ed è stato invero già esteso) al contratto di conto corrente il cui saldo negativo è anch’esso oggetto di domanda di insinuazione al passivo. Infatti, la motivazione sul punto del Tribunale si limita alla fugace affermazione che , per il contratto di conto corrente, «valgono sostanzialmente le medesime deduzioni» spese per i contratti di finanziamento. 5. L’accoglimento del terzo motivo di ricorso assorb e l’esame dei motivi primo e secondo, anch’essi strumentali alla negazione della nullità dei contratti stipulati tra le parti. 6. In definitiva,accolto il terzo motivo di ricorso e assorbiti il primo e il secondo,il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Avezzano perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte: accoglie il terzo motivo di ricorso , assorbiti il primo e il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Ave
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