Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 20145/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to e l’istanza;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale;lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi di inammissibilità dell'istanza.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l’istanza in esame il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di essere rimessoin termini per impugnare la sentenza della Corte di appello di Napoli del 10 Febbraio2025, divenuta irrevocabile il 27 maggio 2025, che aveva condannato l'imputato per ilreato di cui all'art. 74 DPR. 309/90, in quanto detta pronunzia non era nota all’imputato,che in relazione a questo procedimento aveva eletto domicilio in Velletri via del Melo n.4 , non essendosi il contraddittorio instaurato correttamente.Con dichiarazione pervenuta il 18/5/2026, il difensore e procuratore speciale ditermini proposta nell’interesse del suo assistito.L’istanza è inammissibile per effetto della rinunzia da parte del procuratore specialedella parte.Alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di restituzione nel termine nonconsegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento, non avendo talerichiesta natura di mezzo di impugnazione. (Sez. 5, n. 15776 del 16/01/2023, Metreveli,Rv. 284388 - 01) P.Q.MDichiara inammissibile l’istanza per intervenuta rinunzia.Così deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to e l’istanza;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale;lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi di inammissibilità dell'istanza.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’istanza in esame il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di essere rimessoin termini per impugnare la sentenza della Corte di appello di Napoli del 10 Febbraio2025, divenuta irrevocabile il 27 maggio 2025, che aveva condannato l'imputato per ilreato di cui all'art. 74 DPR. 309/90, in quanto detta pronunzia non era nota all’imputato,che in relazione a questo procedimento aveva eletto domicilio in Velletri via del Melo n.4 , non essendosi il contraddittorio instaurato correttamente.Con dichiarazione pervenuta il 18/5/2026, il difensore e procuratore speciale ditermini proposta nell’interesse del suo assistito.L’istanza è inammissibile per effetto della rinunzia da parte del procuratore specialedella parte.Alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di restituzione nel termine nonconsegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento, non avendo talerichiesta natura di mezzo di impugnazione. (Sez. 5, n. 15776 del 16/01/2023, Metreveli,Rv. 284388 - 01) P.Q.MDichiara inammissibile l’istanza per intervenuta rinunzia.Così deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20145/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris