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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01912/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza n. 1588 del 12.10.2021 della VI Sezione di questa Corte; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Roma aveva riformato, solo con riguardo al diverso e ridotto trattamento sanzionatorio irrogato, quella con cui il Tribunale capitolino aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati agli stessi ascritti e, in particolare, tutti, del sequestro di persona di cui al capo a) della rubrica, aggravato ai sensi del comma 2, n. 2 dell'art 605 cod. pen. mentre solo il [OSCURATO:PERSONA] ed il Norgini per i falsi in atto pubblico descritti ai capi b), c) della medesima rubrica nonché per la corruzione propria di cui al capo d);

2. contro la predetta sentenza avevano proposto ricorso, per quel che interessa in questa sede, sia il [OSCURATO:PERSONA] che il Norgini a mezzo dei rispettivi difensori che avevano articolato sei motivi di impugnazione: con i primi tre motivi erano stati riproposti i temi pregiudiziali prospettati in appello relativi alla tardività della lista testi depositata dalla pubblica accusa, alla inutilizzabilità della documentazione prodotta dal PM alla udienza del 10 novembre 2014 ed alla inutilizzabilità delle intercettazioni; con il quarto motivo si era lamentata violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla sussistenza del delitto di corruzione propria contestata al capo d) della rubrica; con il quinto motivo la difesa aveva contestato la qualificazione data al fatto di cui al capo a) della rubrica, attesa l'assenza di validi elementi per ritenere l'elemento della costrizione tale da incidere sulla libertà di movimento delle persone offese; con l'ultimo motivo aveva contestato la ritenuta sussistenza degli estremi oggettivi e soggettivi dei falsi contestati ai capi b) e c);

3. con sentenza n. 1588 del 12.10.2021 la VI Sezione di questa Corte ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nonché, per quel che rileva, limitatamente al capo d) della rubrica, per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rinviando per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma, rigettando nel resto i ricorsi e dichiarando irrevocabile la affermazione di responsabilità dei predetti ricorrenti per i reati di cui ai capi a), b) e c);

4. contro la sentenza della VI Sezione propongono ricorso straordinario sia il [OSCURATO:PERSONA] che il Norgini articolando, a mezzo del difensore e procuratore speciale, un unico motivo con cui sostengono che la Corte di Cassazione - per mera svista - avrebbe omesso di dichiarare l'intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi d'imputazione sub B) e C) della rubrica; rilevano, infatti, che i ricorrenti erano imputati per i fatti di falso in atto pubblico commessi l'uno in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e l'altro il [OSCURATO:DATA_NASCITA] mentre il ricorso venne definito (con richiesta del PG di annullamento senza rinvio per i capi B e C) con l'annullamento con rinvio per altro capo di imputazione; segnalano che a tale decisione la Corte è giunta per effetto di una mera svista in quanto, alla data del 21.10.2021, i reati erano già estinti per intervenuta prescrizione essendo trascorsi, dalla loro consumazione, otto anni, due mesi e sette giorni e non sussistendo cause di sospensione diverse da quella imposta dalla emergenza COVID per giorni 64;

5. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso sottolineando la aspecificità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati.

1. L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625bis cod. proc. pen. si identifica in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (cfr., in particolare, Cass.

SS.UU., 27.3.2002 n. 16.103, Basile nella quale si è precisato che: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; 3) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale).

L'errore rilevabile ai sensi dell'art. 625bis cod. proc. pen. è, inoltre, solo quello decisivo, ovvero quello che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato (cfr., tra le tante, Cass. Pen., 6, 20.3.2014 n. 14.296, Apicella; Cass. Pen., 1, 10.2.2010 n. 15.422, Cillari; Cass. Pen., 2, 17.11.2016 n. 53.657, Macrì, secondo cui l'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per Cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625bis cod. proc. pen., quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato).

È pacifico, poi, che tra gli errori di fatto suscettibili di essere denunciati con il ricorso straordinario vi è anche il mancato rilievo del decorso del termine di prescrizione a condizione, tuttavia, che la statuizione sul punto sia effettivamente l'esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, e non anche quando il preteso errore sulla causa estintiva derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto (cfr., Cass.

SS.UU., 14.7.2011 n. 37.505, Corsini; cfr., recentemente, Cass. Pen., 3, 25.2.2020 n. 10.417, Tullio, in cui la Corte ha chiarito che l'omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del processo di cassazione è emendabile con il rimedio di cui all'art. 625bis cod. proc. pen. a condizione che il ricorrente abbia prospettato la questione come derivante da un mero errore percettivo dell'organo giudicante ed emerga chiaramente che la valutazione operata dal predetto organo non costituisca frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure errato, che coinvolga il compimento di specifiche valutazioni giuridiche; conf., Cass. Pen., 1, 17.10.2019 n. 50.489, Corradini; Cass. Pen., 6, 20.9.2012 n. 36.768, Contardi; Cass. Pen., 4, 12.12.2014 n. 3.319, Refatti; Sez. 3 - , Sentenza n. 10417 del 25/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279065 - 01).

In questa prospettiva è stato perciò considerato inammissibile il ricorso straordinario di cui all'art. 625bis cod. proc. pen. riguardante la mancata dichiarazione della prescrizione del reato, ove il dubbio sulla esatta data di consumazione dello stesso debba essere risolto in applicazione del principio del "favor rei", poiché in tal caso, l'individuazione del "dies a quo" non si risolve nell'apprezzamento di un dato di immediata percezione ed evidenza, ma in una decisione a contenuto valutativo (cfr., Cass. Pen., 3, 26.5.2015 n. 23.964, Morello).

A fronte della praticabilità del rimedio straordinario, e come ha puntualmente osservato il PG, deve tuttavia ritenersi inammissibile, perché carente del requisito della specificità dei motivi, il ricorso straordinario per cassazione, presentato ai sensi dell'art. 625bis cod. proc. pen., che deduce l'omesso rilievo "ex officio" da parte del giudice di legittimità della prescrizione, quando il ricorrente non fornisca una compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della stessa, l'intervenuta maturazione del termine di legge (cfr., così, Sez. 5 - , Sentenza n. 12093 del 20/01/2021, F., Rv. 280735 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 12595 del 13/03/2015, Falco, Rv. 263206 - 01).

2. Tanto premesso, va detto che, nel caso di specie, il dato del "tempus commissi delicti" risulta dalla stessa sentenza qui impugnata che, a pagina 14, ha fatto specifico riferimento alle due verbalizzazioni che erano datate 30.7.2013 e 5.8.2013.

Per altro verso, va dato atto che la difesa, proprio in adempimento dell'onere di garantire l'autosufficienza del ricorso, ha prodotto ed allegato tutti i verbali delle udienze dei giudizi di merito dando modo alla Corte di verificare l'esistenza di eventuali cause di sospensione del corso della sospensione che, all'esito di tale controllo, e tenuto conto della pena edittale massima contemplata dall'art. 476 comma 1 cod. pen., si deve convenire fosse certamente maturata alla data della sentenza qui impugnata.

Con riguardo, poi, ai due atti oggetto della imputazione di falso in atto pubblico, gli odierni ricorrenti avevano articolato l'ultimo motivo di ricorso con cui era stata contestata la sussistenza degli estremi oggettivi e soggettivi del delitto di cui all'art. 476 cod. pen.; in particolare, la difesa aveva sostenuto che non si trattava di verbali ma di semplici atti interni diretti a rappresentare l'attività di servizio e che non si sarebbe trattato perciò di atti pubblici che, come tali, non potevano essere utilizzati all'esterno del Nucleo di appartenenza: in altri termini, quando la sentenza impugnata fa riferimento al fatto che "la difesa ha limitato la sua doglianza alla configurabilità del falso ex art. 476 comma 1 cod. pen." (cfr., pag. 14 della sentenza), ha certamente inteso dire che il ricorrente contestava che si trattasse di atti pubblici non che il fatto, contestato come capoverso dell'art. 476 cod. pen., andasse ricondotto al comma 1 piuttosto che al comma 2 quale atto "fidefaciente".

In tal senso, peraltro, milita il tenore del ricorso che era stato proposto nei confronti della sentenza di merito.

La VI Sezione, d'altra parte, nel respingere la doglianza difensiva ha fatto presente che "... non risulta neppure contestato dalla difesa che anzi ha espressamente rivendicato la riconducibilità delle audizioni in questione alle attività inerenti il ruolo istituzionale del nucleo di appartenenza dei due imputati, così confermando la sussistenza della competenza dei pubblici ufficiali operanti che hanno pertanto agito nell'esercizio delle loro funzioni in linea con quanto richiesto dal primo comma dell'art 476 cod. pen.".

E comunque, è appena il caso di richiamare quanto affermato dalle SS.UU. di questa Corte in ordine alle modalità di contestazione delle aggravanti sottolineando che in tema di reato di falso in atto pubblico, non può ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., qualora nel capo d'imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma (cfr., Sez.

U - , Sentenza n. 24906 del 18/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275436 - 01, quando, in applicazione del principio le Sezioni unite hanno escluso che la mera indicazione dell'atto, in relazione al quale la condotta di falso è contestata, sia sufficiente a tal fine in quanto l'attribuzione ad esso della qualità di documento fidefacente costituisce il risultato di una valutazione).

In definitiva, non potendosi in alcun modo ritenere che la contestazione potesse aver fatto riferimento ad un atto pubblico rientrante nel novero di quelli contemplati nel capoverso dell'art. 476 cod. pen., si deve concludere nel senso che il termine di anni sette e mesi 6 necessario al maturarsi della prescrizione per quello contemplato al comma 1, fosse interamente decorso alla data della pronuncia della VI Sezione.La sentenza impugnata va dunque revocata sul punto.

P.Q.M. revoca la sentenza n. 1588 pronunciata dalla Sesta Sezione della Corte di Cassazione in data 12.10.2021 nei confronti di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza n. 1588 del 12.10.2021 della VI Sezione di questa Corte; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Roma aveva riformato, solo con riguardo al diverso e ridotto trattamento sanzionatorio irrogato, quella con cui il Tribunale capitolino aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati agli stessi ascritti e, in particolare, tutti, del sequestro di persona di cui al capo a) della rubrica, aggravato ai sensi del comma 2, n. 2 dell'art 605 cod. pen. mentre solo il [OSCURATO:PERSONA] ed il Norgini per i falsi in atto pubblico descritti ai capi b), c) della medesima rubrica nonché per la corruzione propria di cui al capo d); 2. contro la predetta sentenza avevano proposto ricorso, per quel che interessa in questa sede, sia il [OSCURATO:PERSONA] che il Norgini a mezzo dei rispettivi difensori che avevano articolato sei motivi di impugnazione: con i primi tre motivi erano stati riproposti i temi pregiudiziali prospettati in appello relativi alla tardività della lista testi depositata dalla pubblica accusa, alla inutilizzabilità della documentazione prodotta dal PM alla udienza del 10 novembre 2014 ed alla inutilizzabilità delle intercettazioni; con il quarto motivo si era lamentata violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla sussistenza del delitto di corruzione propria contestata al capo d) della rubrica; con il quinto motivo la difesa aveva contestato la qualificazione data al fatto di cui al capo a) della rubrica, attesa l'assenza di validi elementi per ritenere l'elemento della costrizione tale da incidere sulla libertà di movimento delle persone offese; con l'ultimo motivo aveva contestato la ritenuta sussistenza degli estremi oggettivi e soggettivi dei falsi contestati ai capi b) e c); 3. con sentenza n. 1588 del 12.10.2021 la VI Sezione di questa Corte ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nonché, per quel che rileva, limitatamente al capo d) della rubrica, per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rinviando per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma, rigettando nel resto i ricorsi e dichiarando irrevocabile la affermazione di responsabilità dei predetti ricorrenti per i reati di cui ai capi a), b) e c); 4. contro la sentenza della VI Sezione propongono ricorso straordinario sia il [OSCURATO:PERSONA] che il Norgini articolando, a mezzo del difensore e procuratore speciale, un unico motivo con cui sostengono che la Corte di Cassazione - per mera svista - avrebbe omesso di dichiarare l'intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi d'imputazione sub B) e C) della rubrica; rilevano, infatti, che i ricorrenti erano imputati per i fatti di falso in atto pubblico commessi l'uno in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e l'altro il [OSCURATO:DATA_NASCITA] mentre il ricorso venne definito (con richiesta del PG di annullamento senza rinvio per i capi B e C) con l'annullamento con rinvio per altro capo di imputazione; segnalano che a tale decisione la Corte è giunta per effetto di una mera svista in quanto, alla data del 21.10.2021, i reati erano già estinti per intervenuta prescrizione essendo trascorsi, dalla loro consumazione, otto anni, due mesi e sette giorni e non sussistendo cause di sospensione diverse da quella imposta dalla emergenza COVID per giorni 64; 5. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso sottolineando la aspecificità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati. 1. L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625bis cod. proc. pen. si identifica in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (cfr., in particolare, Cass. SS.UU., 27.3.2002 n. 16.103, Basile nella quale si è precisato che: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; 3) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale). L'errore rilevabile ai sensi dell'art. 625bis cod. proc. pen. è, inoltre, solo quello decisivo, ovvero quello che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato (cfr., tra le tante, Cass. Pen., 6, 20.3.2014 n. 14.296, Apicella; Cass. Pen., 1, 10.2.2010 n. 15.422, Cillari; Cass. Pen., 2, 17.11.2016 n. 53.657, Macrì, secondo cui l'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per Cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625bis cod. proc. pen., quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato). È pacifico, poi, che tra gli errori di fatto suscettibili di essere denunciati con il ricorso straordinario vi è anche il mancato rilievo del decorso del termine di prescrizione a condizione, tuttavia, che la statuizione sul punto sia effettivamente l'esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, e non anche quando il preteso errore sulla causa estintiva derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto (cfr., Cass. SS.UU., 14.7.2011 n. 37.505, Corsini; cfr., recentemente, Cass. Pen., 3, 25.2.2020 n. 10.417, Tullio, in cui la Corte ha chiarito che l'omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del processo di cassazione è emendabile con il rimedio di cui all'art. 625bis cod. proc. pen. a condizione che il ricorrente abbia prospettato la questione come derivante da un mero errore percettivo dell'organo giudicante ed emerga chiaramente che la valutazione operata dal predetto organo non costituisca frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure errato, che coinvolga il compimento di specifiche valutazioni giuridiche; conf., Cass. Pen., 1, 17.10.2019 n. 50.489, Corradini; Cass. Pen., 6, 20.9.2012 n. 36.768, Contardi; Cass. Pen., 4, 12.12.2014 n. 3.319, Refatti; Sez. 3 - , Sentenza n. 10417 del 25/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279065 - 01). In questa prospettiva è stato perciò considerato inammissibile il ricorso straordinario di cui all'art. 625bis cod. proc. pen. riguardante la mancata dichiarazione della prescrizione del reato, ove il dubbio sulla esatta data di consumazione dello stesso debba essere risolto in applicazione del principio del "favor rei", poiché in tal caso, l'individuazione del "dies a quo" non si risolve nell'apprezzamento di un dato di immediata percezione ed evidenza, ma in una decisione a contenuto valutativo (cfr., Cass. Pen., 3, 26.5.2015 n. 23.964, Morello). A fronte della praticabilità del rimedio straordinario, e come ha puntualmente osservato il PG, deve tuttavia ritenersi inammissibile, perché carente del requisito della specificità dei motivi, il ricorso straordinario per cassazione, presentato ai sensi dell'art. 625bis cod. proc. pen., che deduce l'omesso rilievo "ex officio" da parte del giudice di legittimità della prescrizione, quando il ricorrente non fornisca una compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della stessa, l'intervenuta maturazione del termine di legge (cfr., così, Sez. 5 - , Sentenza n. 12093 del 20/01/2021, F., Rv. 280735 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 12595 del 13/03/2015, Falco, Rv. 263206 - 01). 2. Tanto premesso, va detto che, nel caso di specie, il dato del "tempus commissi delicti" risulta dalla stessa sentenza qui impugnata che, a pagina 14, ha fatto specifico riferimento alle due verbalizzazioni che erano datate 30.7.2013 e 5.8.2013. Per altro verso, va dato atto che la difesa, proprio in adempimento dell'onere di garantire l'autosufficienza del ricorso, ha prodotto ed allegato tutti i verbali delle udienze dei giudizi di merito dando modo alla Corte di verificare l'esistenza di eventuali cause di sospensione del corso della sospensione che, all'esito di tale controllo, e tenuto conto della pena edittale massima contemplata dall'art. 476 comma 1 cod. pen., si deve convenire fosse certamente maturata alla data della sentenza qui impugnata. Con riguardo, poi, ai due atti oggetto della imputazione di falso in atto pubblico, gli odierni ricorrenti avevano articolato l'ultimo motivo di ricorso con cui era stata contestata la sussistenza degli estremi oggettivi e soggettivi del delitto di cui all'art. 476 cod. pen.; in particolare, la difesa aveva sostenuto che non si trattava di verbali ma di semplici atti interni diretti a rappresentare l'attività di servizio e che non si sarebbe trattato perciò di atti pubblici che, come tali, non potevano essere utilizzati all'esterno del Nucleo di appartenenza: in altri termini, quando la sentenza impugnata fa riferimento al fatto che "la difesa ha limitato la sua doglianza alla configurabilità del falso ex art. 476 comma 1 cod. pen." (cfr., pag. 14 della sentenza), ha certamente inteso dire che il ricorrente contestava che si trattasse di atti pubblici non che il fatto, contestato come capoverso dell'art. 476 cod. pen., andasse ricondotto al comma 1 piuttosto che al comma 2 quale atto "fidefaciente". In tal senso, peraltro, milita il tenore del ricorso che era stato proposto nei confronti della sentenza di merito. La VI Sezione, d'altra parte, nel respingere la doglianza difensiva ha fatto presente che "... non risulta neppure contestato dalla difesa che anzi ha espressamente rivendicato la riconducibilità delle audizioni in questione alle attività inerenti il ruolo istituzionale del nucleo di appartenenza dei due imputati, così confermando la sussistenza della competenza dei pubblici ufficiali operanti che hanno pertanto agito nell'esercizio delle loro funzioni in linea con quanto richiesto dal primo comma dell'art 476 cod. pen.". E comunque, è appena il caso di richiamare quanto affermato dalle SS.UU. di questa Corte in ordine alle modalità di contestazione delle aggravanti sottolineando che in tema di reato di falso in atto pubblico, non può ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., qualora nel capo d'imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma (cfr., Sez. U - , Sentenza n. 24906 del 18/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275436 - 01, quando, in applicazione del principio le Sezioni unite hanno escluso che la mera indicazione dell'atto, in relazione al quale la condotta di falso è contestata, sia sufficiente a tal fine in quanto l'attribuzione ad esso della qualità di documento fidefacente costituisce il risultato di una valutazione). In definitiva, non potendosi in alcun modo ritenere che la contestazione potesse aver fatto riferimento ad un atto pubblico rientrante nel novero di quelli contemplati nel capoverso dell'art. 476 cod. pen., si deve concludere nel senso che il termine di anni sette e mesi 6 necessario al maturarsi della prescrizione per quello contemplato al comma 1, fosse interamente decorso alla data della pronuncia della VI Sezione.La sentenza impugnata va dunque revocata sul punto. P.Q.M. revoca la sentenza n. 1588 pronunciata dalla Sesta Sezione della Corte di Cassazione in data 12.10.2021 nei confronti di
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