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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2021

Cassazione n. 03461/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 del GIP TRIBUNALE di NOVARActertererrrt5r-erFie-pe4i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché depositato 1'11 gennaio 2021 una volta perento il termine per l'utile interposizione dell'impugnazione ai sensi dei commi 1, lettera a), e 2, lettera b) dell'art 585 cod. proc pen. considerato che nella specie la decisione è stata assunta ai sensi dell'art. 544, comma 1, cod. proc. pen. in data 25 novembre 2020; rilevato che all'inamissibilità del ricorso, cui si provvede ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod.proc. pen. conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22/9/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 del GIP TRIBUNALE di NOVARActertererrrt5r-erFie-pe4i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché depositato 1'11 gennaio 2021 una volta perento il termine per l'utile interposizione dell'impugnazione ai sensi dei commi 1, lettera a), e 2, lettera b) dell'art 585 cod. proc pen. considerato che nella specie la decisione è stata assunta ai sensi dell'art. 544, comma 1, cod. proc. pen. in data 25 novembre 2020; rilevato che all'inamissibilità del ricorso, cui si provvede ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod.proc. pen. conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03461/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris