CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29666/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22282-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 842/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 28/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso avviso di accertamento relativo ad IRPEF per l'anno d'imposta 2012 in quanto l'Uffici aveva determinato una plusvalenza ai sensi dell'art. 67 del d.P.R. n. 917 del 1986 pari ad euro 76.902,02 euro con riferimento all'atto di compravendita di un terreno, con la conseguenza che si accertava un maggior reddito imponibile in capo al contribuente venditore; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che nell'atto di compravendita il contribuente ha indicato di aver provveduto alla rideterminazione del valore mediante perizia ai sensi dell'art. 7 della legge n. 448 del 2001, secondo cui la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi e dunque deve considerarsi ai fini del calcolo della plusvalenza per il calcolo dell'IRPEF il valore della perizia (84.465,21 euro) e non quello dichiarato nell'atto di 75.000,00 euro, senza che l'Ufficio possa rideterminare il valore del terreno prescindendo dalla perizia. L'indicazione del valore dell'immobile secondo la perizia rende infatti insussistente l'ipotesi che il venditore abbia voluto indicare nell'atto di compravendita un prezzo inferiore rispetto a quello effettivo allo scopo di eludere il pagamento delle imposte dirette in relazione a presunte plusvalenze. Ric. 2020 n. 22282 sez. MT - ud. 23-06-2021 -2- L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della legge n. 448 del 2001 nonché 67 e 68 della legge n. 917 del 1986 in quanto nel caso in cui nell'atto di trasferimento sia indicato un valore inferiore a quello rivalutato si applicano le regole ordinarie di determinazione delle plusvalenze indicate nell'art. 68 cit., senza tener conto del valore rideterminato dalla perizia. Il motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte, infatti: in tema di plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) e b), del d.P.R. n. 917 del 1986, per i terreni edificabili e con destinazione agricola, l'indicazione, nell'atto di vendita dell'immobile, di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base della perizia giurata a norma dell'art. 7 della I. n. 448 del 2001 non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell'imposta sostitutiva, né la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene (Cass., SU, n. 2321 del 2020). [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta al suddetto principio laddove - affermando che nell'atto di compravendita il contribuente ha indicato di aver provveduto alla rideternninazione del valore mediante perizia ai sensi dell'art. 7 della legge n. 448 del 2001, secondo cui la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi e dunque deve considerarsi ai fini del calcolo della plusvalenza per il calcolo dell'IRPEF il valore della perizia (84.465,21 euro) e non quello dichiarato nell'atto di 75.000,00 euro, senza che l'Ufficio possa rideterminare il valore Ric. 2020 n. 22282 sez. MT - ud. 23-06-2021 -3- del terreno prescindendo dalla perizia; l'indicazione del valore dell'immobile secondo la perizia rende infatti insussistente l'ipotesi che il venditore abbia voluto indicare nell'atto di compravendita un prezzo inferiore rispetto a quello effettivo allo scopo di eludere il pagamento delle imposte dirette in relazione a presunte plusvalenze - ha ritenuto che la presenza di un corrispettivo indicato nell'atto inferiore rispetto al valore del cespite rideterminato dal contribuente sulla base della perizia giurata a norma dell'art. 7 della I. n. 448 del 2001 non determinasse la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell'imposta sostitutiva sulla base della suddetta perizia, né la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene distaccandosi dal valore indicato nella perizia. Ritenuto dunque infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; devono essere compensate integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio in ragione dell'incertezza del quadro giurisprudenziale in quanto al momento della proposizione del ricorso non era stata ancora pubblicata la pronuncia della Cassazione a sezioni unite n. 2321 del 2020 citata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese di lite di tutti i gradi di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 23 giugno 2021. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] M Yr; m