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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 18159/2026

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lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- controricorrente -avversola sentenza n. 791, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, il 28.4.2016, epubblicata il 2.9.2016;Numero registro generale 5826/2017Numero sezionale 264/2026Numero di raccolta generale 18159/2026Data pubblicazione 05/06/2026ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];raccolte le conclusioni del P.M., s.[OSCURATO:PERSONA],che ha confermato la propria richiesta di accogliere il ricorso in relazioneal quinto motivo, assorbiti gli ulteriori;ascoltate le conclusioni rassegnate, per la ricorrente, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha domandato l’accoglimento del ricorso e,per la controricorrente, dall’Avv.to dello [OSCURATO:PERSONA] cheha domandato il rigetto del ricorso;la Corte osserva:1. [OSCURATO:PERSONA] di Finanza, a seguito di indagini anche penali, il13.12.2012 consegnava alla [OSCURATO:PERSONA] diCostatazione (PVC).

L’Agenzia delle Entrate recepiva gli esiti delle verificheeffettuate dai Militari, e notificava il 24.12.2012 alla società l’avviso diaccertamento n.

TA603A402622/2012, avente ad oggetto Irpeg ed Irapcon riferimento all’anno 2003, contestando l’indeducibilità di costi relativiad operazioni commerciali inesistenti e ad operazioni non inerenti.2.

La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Pescara proponendo plurime censure,procedimentali e di merito e criticando, tra l’altro, l’inapplicabilità delraddoppio dei termini di accertamento e la conseguenziale decadenzadell’Amministrazione finanziaria dal potere di azionare la pretesatributaria, nonché la violazione del termine dilatorio di sessanta giorni trala data di consegna del [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione (PVC) e la datadi notificazione dell’avviso di accertamento.

La CTP riteneva fondate leindicate difese proposte dalla società, ed annullava l’avviso diaccertamento.3.

L’Amministrazione finanziaria spiegava appello, avverso la decisionesfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi allaCommissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sezione staccata diNumero registro generale 5826/2017Numero sezionale 264/2026Numero di raccolta generale 18159/2026Data pubblicazione 05/06/2026Pescara, riproponendo i propri rilievi.

La CTR reputava fondate le difeseproposte dall’Ente impositore, in conseguenza riformava la decisione dellaCTP e riaffermava la piena validità ed efficacia dell’avviso di accertamento.4.

Avverso la decisione assunta dal giudice del gravame ha propostoricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sei motivi di ricorso.L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso.

La società haanche depositato memoria.4.1.

Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il PubblicoMinistero, nella persona del s.[OSCURATO:PERSONA], ed hadomandato accogliersi il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli ulteriori.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., la società contesta l’omesso esame di un fattodecisivo, con riferimento al fatto che l’operazione in relazione alla quale“l’Ufficio pretendeva di applicare il raddoppio” dei termini di accertamento,“non è mai stata oggetto di alcuna contestazione in sede penale” (ric., p.8), dato di fatto che aveva indotto la CTP ad annullare l’avviso diaccertamento.2.

Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la ricorrente censura la violazionedell’art. 43, terzo comma, del Dpr n. 600 del 1973, perché il giudicedell’appello non ha chiarito, con valutazione propria, per quali ragionidebba ritenersi sussistessero fatti che imponevano l’esercizio dell’azionepenale, e in relazione a quali reati.3.

Con il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la contribuente critica ancora la violazionedell’art. 43, terzo comma, del Dpr n. 600 del 1973, perché anche ove iltermine di accertamento dovesse ritenersi legittimamente raddoppiato,questo non potrebbe valere in relazione al tributo dell’Irap.Numero registro generale 5826/2017Numero sezionale 264/2026Numero di raccolta generale 18159/2026Data pubblicazione 05/06/20264.

Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la ricorrente denuncia l’omessoesame di un fatto decisivo, con riferimento al dato che la richiesta diautorizzazione all’utilizzo delle indagini fiscali al P.M. era statatardivamente inviata il 20.11.2012, ad oltre un anno dall’informativa dellaGdF, e per questo l’Amministrazione finanziaria aveva poi notificatol’avviso di accertamento senza rispettare il termine dilatorio di sessantagiorni dalla consegna del PVC.5.

Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la società lamenta la violazione dell’art. 12, comma7, della legge n. 212 del 2000 (c.d.

Statuto del contribuente), perché lasola prossima scadenza del termine utile per notificare l’avviso diaccertamento non poteva costituire una ragione d’urgenza giustificativadel mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni tra laconsegna del PVC e la notificazione dell’avviso di accertamento.6.

Mediante il sesto strumento d’impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la ricorrente contesta la nullitàdella sentenza impugnata, perché meramente apparente in ordine almerito dell’accertamento, non essendosi il giudice del gravamepronunciato sui motivi ritenuti assorbiti dalla CTP, ed in particolare inordine “alla presunta indeducibilità dei costi sostenuti dalla società ed allapresunta esterovestizione della medesima” (ric., p. 25).7.

Sebbene la contribuente lamenti con il sesto motivo di ricorso unvizio di nullità, cui occorrerebbe di regola assicurare trattazione prioritaria,appare nel caso di specie opportuno esaminare prima il quinto motivo diricorso, che potrebbe comportare l’originaria invalidità dell’attoimpugnato, mentre il vizio di apparenza della motivazione potrebbeimportare solo la cassazione della decisione d’appello.Con il quinto motivo di ricorso, oggetto anche delle valutazioni delPubblico Ministero, la società contesta l’invalidità dell’atto impositivoNumero registro generale 5826/2017Numero sezionale 264/2026Numero di raccolta generale 18159/2026Data pubblicazione 05/06/2026impugnato a causa della violazione del termine dilatorio di sessanta giornisuccessivo alla consegna del [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione.Risulta pacifico che il PVC è stato redatto e consegnato allacontribuente il 13.12.2012, e l’avviso di accertamento è stato notificato il24.12.2012, in prossimità della maturazione del termine di decadenza(31.12.2012).

Pertanto il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dallalegge non è stato rispettato.È anche ben noto che l’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000prevede la validità della notificazione dell’atto prima che sia decorso iltermine dilatorio, quando l’Amministrazione finanziaria dimostri chericorreva un caso “di particolare e motivata urgenza”.7.1.

Nel presente giudizio, la CTP aveva accolto il ricorso dellacontribuente, ed annullato l’atto impositivo, anche perché ne avevaritenuto la nullità in conseguenza della violazione del termine dilatorio, inquanto la giustificazione delle ragioni d’urgenza invocatadall’Amministrazione finanziaria, costituita dalla prossimità della scadenzadel termine, non poteva assumere rilievo.La CTR, invece, ha osservato che “fu solo nel mese di novembre del2012 che fu rilasciata l’autorizzazione all’accesso agli atti che eranocertamente necessari agli accertatori per proseguire il loro compito” (sent.CTR, p. 3), e non sarebbe stato possibile, pertanto, notificare l’avviso diaccertamento nel rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni, tenutoconto che il termine utile, pur raddoppiato, scadeva il 31.12.2012.7.2.

In sostanza il giudice dell’appello ha ritenuto giustificata laviolazione del termine dilatorio da parte dell’Amministrazione finanziariaperché gli atti fondanti l’accertamento le erano pervenuti in prossimità deltermine di decadenza dalla possibilità di esercitare la pretesa fiscale.Neppure nel controricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria hainvocato, per giustificare la violazione del termine, ragioni diverse dallaprossimità della scadenza del termine di decadenza.Numero registro generale 5826/2017Numero sezionale 264/2026Numero di raccolta generale 18159/2026Data pubblicazione 05/06/20267.2.1.

Questa Corte di legittimità ha però già condivisibilmente avutooccasione di chiarire che, in materia di garanzie del contribuentesottoposto a verifiche fiscali, le ragioni di urgenza le quali, ove sussistentie provate dall'[OSCURATO:PERSONA], consentono l'inosservanza deltermine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000,devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'enteimpositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché nonpossono in alcun modo essere individuate nell'imminente scadenza deltermine decadenziale dell'azione accertativa; poiché la disposizionelegislativa ha come destinataria l'Amministrazione finanziaria nel suocomplesso, intesa come Ente impositore, “l'agenzia fiscale è comunqueresponsabile anche dei ritardi imputabili alla Guardia di Finanza, in quantoorgano ispettivo collaterale”, Cass. sez.

V, 6.4.2022, n. 11110.Il quinto motivo di ricorso proposto dalla contribuente risulta pertantofondato e deve perciò essere accolto.7.3.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata e,non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte dilegittimità deve decidere nel merito, pronunciando ai sensi dell’art. 384,secondo comma, c.p.c., accogliendo l’originario ricorso della società edannullando l’avviso di accertamento impugnato.Gli ulteriori motivi di ricorso rimangono pertanto assorbiti.8.

Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza esono liquidate in dispositivo, anche in relazione ai gradi di merito delgiudizio, in considerazione della natura delle questioni affrontate e delvalore della controversia.La Corte di Cassazione, P.Q.Maccoglie il quinto motivo di ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, assorbiti gli ulteriorimotivi, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e,Numero registro generale 5826/2017Numero sezionale 264/2026Numero di raccolta generale 18159/2026Data pubblicazione 05/06/2026decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente edannulla l’avviso di accertamento n.

TA603A402622/2012.Condanna la controricorrente Agenzia delle Entrate al pagamento dellespese di lite in favore della società e le liquida: in relazione al primo gradodi giudizio, in complessivi Euro 2.500,00 per compensi, nonché 15% per lespese generali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge;con riferimento al grado di appello, in complessivi Euro 3.500,00 percompensi, nonché 15% per le spese generali ed Euro 200,00 per esborsi,oltre accessori come per legge;ed in complessivi Euro 6.500,00 per compensi, nonché 15% per lespese generali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge,in relazione al giudizio di cassazione.Così deciso in Roma il 7.5.2026L’Estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- controricorrente -avversola sentenza n. 791, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, il 28.4.2016, epubblicata il 2.9.2016;Numero registro generale 5826/2017Numero sezionale 264/2026Numero di raccolta generale 18159/2026Data pubblicazione 05/06/2026ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];raccolte le conclusioni del P.M., s.[OSCURATO:PERSONA],che ha confermato la propria richiesta di accogliere il ricorso in relazioneal quinto motivo, assorbiti gli ulteriori;ascoltate le conclusioni rassegnate, per la ricorrente, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha domandato l’accoglimento del ricorso e,per la controricorrente, dall’Avv.to dello [OSCURATO:PERSONA] cheha domandato il rigetto del ricorso;la Corte osserva:1. [OSCURATO:PERSONA] di Finanza, a seguito di indagini anche penali, il13.12.2012 consegnava alla [OSCURATO:PERSONA] diCostatazione (PVC). L’Agenzia delle Entrate recepiva gli esiti delle verificheeffettuate dai Militari, e notificava il 24.12.2012 alla società l’avviso diaccertamento n. TA603A402622/2012, avente ad oggetto Irpeg ed Irapcon riferimento all’anno 2003, contestando l’indeducibilità di costi relativiad operazioni commerciali inesistenti e ad operazioni non inerenti.2. La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Pescara proponendo plurime censure,procedimentali e di merito e criticando, tra l’altro, l’inapplicabilità delraddoppio dei termini di accertamento e la conseguenziale decadenzadell’Amministrazione finanziaria dal potere di azionare la pretesatributaria, nonché la violazione del termine dilatorio di sessanta giorni trala data di consegna del [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione (PVC) e la datadi notificazione dell’avviso di accertamento. La CTP riteneva fondate leindicate difese proposte dalla società, ed annullava l’avviso diaccertamento.3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello, avverso la decisionesfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi allaCommissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sezione staccata diNumero registro generale 5826/2017Numero sezionale 264/2026Numero di raccolta generale 18159/2026Data pubblicazione 05/06/2026Pescara, riproponendo i propri rilievi. La CTR reputava fondate le difeseproposte dall’Ente impositore, in conseguenza riformava la decisione dellaCTP e riaffermava la piena validità ed efficacia dell’avviso di accertamento.4. Avverso la decisione assunta dal giudice del gravame ha propostoricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sei motivi di ricorso.L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso. La società haanche depositato memoria.4.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il PubblicoMinistero, nella persona del s.[OSCURATO:PERSONA], ed hadomandato accogliersi il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli ulteriori.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., la società contesta l’omesso esame di un fattodecisivo, con riferimento al fatto che l’operazione in relazione alla quale“l’Ufficio pretendeva di applicare il raddoppio” dei termini di accertamento,“non è mai stata oggetto di alcuna contestazione in sede penale” (ric., p.8), dato di fatto che aveva indotto la CTP ad annullare l’avviso diaccertamento.2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la ricorrente censura la violazionedell’art. 43, terzo comma, del Dpr n. 600 del 1973, perché il giudicedell’appello non ha chiarito, con valutazione propria, per quali ragionidebba ritenersi sussistessero fatti che imponevano l’esercizio dell’azionepenale, e in relazione a quali reati.3. Con il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la contribuente critica ancora la violazionedell’art. 43, terzo comma, del Dpr n. 600 del 1973, perché anche ove iltermine di accertamento dovesse ritenersi legittimamente raddoppiato,questo non potrebbe valere in relazione al tributo dell’Irap.Numero registro generale 5826/2017Numero sezionale 264/2026Numero di raccolta generale 18159/2026Data pubblicazione 05/06/20264. Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la ricorrente denuncia l’omessoesame di un fatto decisivo, con riferimento al dato che la richiesta diautorizzazione all’utilizzo delle indagini fiscali al P.M. era statatardivamente inviata il 20.11.2012, ad oltre un anno dall’informativa dellaGdF, e per questo l’Amministrazione finanziaria aveva poi notificatol’avviso di accertamento senza rispettare il termine dilatorio di sessantagiorni dalla consegna del PVC.5. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la società lamenta la violazione dell’art. 12, comma7, della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente), perché lasola prossima scadenza del termine utile per notificare l’avviso diaccertamento non poteva costituire una ragione d’urgenza giustificativadel mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni tra laconsegna del PVC e la notificazione dell’avviso di accertamento.6. Mediante il sesto strumento d’impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la ricorrente contesta la nullitàdella sentenza impugnata, perché meramente apparente in ordine almerito dell’accertamento, non essendosi il giudice del gravamepronunciato sui motivi ritenuti assorbiti dalla CTP, ed in particolare inordine “alla presunta indeducibilità dei costi sostenuti dalla società ed allapresunta esterovestizione della medesima” (ric., p. 25).7. Sebbene la contribuente lamenti con il sesto motivo di ricorso unvizio di nullità, cui occorrerebbe di regola assicurare trattazione prioritaria,appare nel caso di specie opportuno esaminare prima il quinto motivo diricorso, che potrebbe comportare l’originaria invalidità dell’attoimpugnato, mentre il vizio di apparenza della motivazione potrebbeimportare solo la cassazione della decisione d’appello.Con il quinto motivo di ricorso, oggetto anche delle valutazioni delPubblico Ministero, la società contesta l’invalidità dell’atto impositivoNumero registro generale 5826/2017Numero sezionale 264/2026Numero di raccolta generale 18159/2026Data pubblicazione 05/06/2026impugnato a causa della violazione del termine dilatorio di sessanta giornisuccessivo alla consegna del [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione.Risulta pacifico che il PVC è stato redatto e consegnato allacontribuente il 13.12.2012, e l’avviso di accertamento è stato notificato il24.12.2012, in prossimità della maturazione del termine di decadenza(31.12.2012). Pertanto il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dallalegge non è stato rispettato.È anche ben noto che l’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000prevede la validità della notificazione dell’atto prima che sia decorso iltermine dilatorio, quando l’Amministrazione finanziaria dimostri chericorreva un caso “di particolare e motivata urgenza”.7.1. Nel presente giudizio, la CTP aveva accolto il ricorso dellacontribuente, ed annullato l’atto impositivo, anche perché ne avevaritenuto la nullità in conseguenza della violazione del termine dilatorio, inquanto la giustificazione delle ragioni d’urgenza invocatadall’Amministrazione finanziaria, costituita dalla prossimità della scadenzadel termine, non poteva assumere rilievo.La CTR, invece, ha osservato che “fu solo nel mese di novembre del2012 che fu rilasciata l’autorizzazione all’accesso agli atti che eranocertamente necessari agli accertatori per proseguire il loro compito” (sent.CTR, p. 3), e non sarebbe stato possibile, pertanto, notificare l’avviso diaccertamento nel rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni, tenutoconto che il termine utile, pur raddoppiato, scadeva il 31.12.2012.7.2. In sostanza il giudice dell’appello ha ritenuto giustificata laviolazione del termine dilatorio da parte dell’Amministrazione finanziariaperché gli atti fondanti l’accertamento le erano pervenuti in prossimità deltermine di decadenza dalla possibilità di esercitare la pretesa fiscale.Neppure nel controricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria hainvocato, per giustificare la violazione del termine, ragioni diverse dallaprossimità della scadenza del termine di decadenza.Numero registro generale 5826/2017Numero sezionale 264/2026Numero di raccolta generale 18159/2026Data pubblicazione 05/06/20267.2.1. Questa Corte di legittimità ha però già condivisibilmente avutooccasione di chiarire che, in materia di garanzie del contribuentesottoposto a verifiche fiscali, le ragioni di urgenza le quali, ove sussistentie provate dall'[OSCURATO:PERSONA], consentono l'inosservanza deltermine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000,devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'enteimpositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché nonpossono in alcun modo essere individuate nell'imminente scadenza deltermine decadenziale dell'azione accertativa; poiché la disposizionelegislativa ha come destinataria l'Amministrazione finanziaria nel suocomplesso, intesa come Ente impositore, “l'agenzia fiscale è comunqueresponsabile anche dei ritardi imputabili alla Guardia di Finanza, in quantoorgano ispettivo collaterale”, Cass. sez. V, 6.4.2022, n. 11110.Il quinto motivo di ricorso proposto dalla contribuente risulta pertantofondato e deve perciò essere accolto.7.3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata e,non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte dilegittimità deve decidere nel merito, pronunciando ai sensi dell’art. 384,secondo comma, c.p.c., accogliendo l’originario ricorso della società edannullando l’avviso di accertamento impugnato.Gli ulteriori motivi di ricorso rimangono pertanto assorbiti.8. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza esono liquidate in dispositivo, anche in relazione ai gradi di merito delgiudizio, in considerazione della natura delle questioni affrontate e delvalore della controversia.La Corte di Cassazione, P.Q.Maccoglie il quinto motivo di ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, assorbiti gli ulteriorimotivi, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e,Numero registro generale 5826/2017Numero sezionale 264/2026Numero di raccolta generale 18159/2026Data pubblicazione 05/06/2026decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente edannulla l’avviso di accertamento n. TA603A402622/2012.Condanna la controricorrente Agenzia delle Entrate al pagamento dellespese di lite in favore della società e le liquida: in relazione al primo gradodi giudizio, in complessivi Euro 2.500,00 per compensi, nonché 15% per lespese generali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge;con riferimento al grado di appello, in complessivi Euro 3.500,00 percompensi, nonché 15% per le spese generali ed Euro 200,00 per esborsi,oltre accessori come per legge;ed in complessivi Euro 6.500,00 per compensi, nonché 15% per lespese generali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge,in relazione al giudizio di cassazione.Così deciso in Roma il 7.5.2026L’Estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
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