CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 16582/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Amico avverso la sentenza della Corte Appello di Milano in data 5/6/2023 che confermava la decisione del Tribunale di Monza che l'aveva riconosciuto responsabile del delitto di tentata estorsione in concorso, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, ritenuto che il primo motivo che censura l'affermazione di penale responsabilità per l'addebito ascritto denunziando l'inadeguato scrutinio d'attendibilità della p.o. è reiterativo di rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e motivatamente disatteso ( pag. 4) con argomenti che non palesano criticità logiche, confutando analiticamente tutti i profili dedotti; che i giudici territoriali hanno correttamente vagliato anche la doglianza che assume la configurabilità della desistenza, richiamando al fine della reiezione pertinente giurisprudenza sul punto (pag. 5); rilevato che il terzo, generico, motivo che lamenta la mancata riqualificazione dei fatti alla stregua del delitto di tentata truffa è precluso dalla mancata devoluzione in appello e si risolve, comunque, in un'assertiva ed alternativa ricostruzione della condotta delittuosa che non può trovare ingresso in questa sede; che le conclusive censure in punto di diniego delle attenuanti generiche e dosimetria della pena sono affette da aspecificità in quanto prive di correlazione dialettica con l'ampia motivazione reiettiva rassegnata dalla sentenza impugnata; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]