CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 gennaio 2020
Cassazione n. 36628/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13176-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], residente a SOAVE (\/R) VIA V.le della VITTORIA 49 - ricorrente -- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Av tocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e.d elett:vamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]:cnetti in [OSCURATO:PERSONA] 72 - controricorrente avverso la sentenza n. 260/2020, della CORE il APPELLO d VENEZIA pubblicata il 28.01.2020; nonché cue precedenti sentenze del Tribunale di Verona, non definStiva ;i. 824/2017, depositata in data 4.4.2017; e definitiva n. 1344/2018, depositata in data 6.6.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dei 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la sorella [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Verona per ottenere la divisione ereditaria dei beni appartenuti alla de 'urna madre [OSCURATO:PERSONA], deceduta senza lasciare testamento n data 3.9.2011, nonché la condanna della convenuta al versamento di un indennizzo per il godimento esclusivo delll—nmobile sito nel Comune di Soave. La convenuta, rimasta inizialmente conturnace, si costituiva tardivamente all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] tramite l'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedendo la sospensione del processo e la dilazione della divisione, nonché proponendo domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabiii d'ufficio, successivamente dichiarate inammissibili cPri sentenza non definitiva n. 824/2017, depositata in data 4.4.2n, . In data 12.7.2013, la convenuta revocz. ,/a i; mandato ai difensore con atto depositato personalmente presso la Cancelleria del Tribunale di Verona, senza nornharne. altre). Con sentenza definitiva n. 1344/2018, cepositata in data 6.6.2018, il Tribunale di Verona disponeva io scicolmento delle comunione ereditaria, assegnando le quote immobiliari ed i conguagli, nonché le spese. Avverso dette sentenze proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] senza assistenza di difensore. Re.s.ste.‘ a al gravame [OSCURATO:PERSONA] eccependone l'improcedibilità mmissibilità, in quanto proposto senza il patrocinio c: ...in avvocato e comunque chiedendone il rigetto nel merito in i-,uanto infondato.Con sentenza n. 260/2020, depositata in data 28.1.2020, la Corte d'Appello di Venezia dichiarava inamrn ssiJi:e il gravame proposto avverso entrambe le sentenze, condannando l'appellante al pagamento delle spese processuali de grado d'appello. In particolare, la Corte territoriale rilevava che secondo la Corte Costituzionale rientra nella discrezionalità de legislatore la disciplina in concreto del diritto di dìfesa; l'art. 24 Cost. stabilisce, infatti, l'inviolabilità del dirit-lx di difesa in giudizio, ma non impedisce al legislatore,- di d;sciplinarne l'esercizio secondo valutazioni discrezionali, i3indacabill solo se viziate da irrazionalità (Corte Cost. n. 188/13Ci ordinanza n. 48/1988). La Corte di Cassazione ha più volce ribadíto necessità della difesa tecnica, in assenza dl e3plicita norma derogatoria, anche nei confronti di persone in Jossesso della necessaria preparazione giuridica, ma prive dela quaffica di avvocato iscritto all'albo professionale (Cas sez.un., n.29919/2017). Avverso la sentenza n. 260/2020, depoitata ir data 28.1.2020 della Corte di appello di Venezia, nonché avverso le due sentenze del Tribunale di Verona, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base de: :gegdenti illustrati da memorie. [OSCURATO:PERSONA] cc n controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. - La signora [OSCURATO:PERSONA]:ro lamenta la «Violazione degli artt. 13-24 Cost.; artt. 75-99 c.p.c.; art. 6 Trattato U.E. e art. 47 Carta dei [OSCURATO:PERSONA] (a) La ricorrente osserva che l'art. 24 Cost. prevece il diritto di difesa, che configura una facoltà riservata al scggetto che la può esercitare come meglio crede. (b) Chiede altresì i riformare la sentenza non definitiva del Tribunale di Verona r. 824/20171 nella parte in cui afferma che la domanda di d:v s:one sarebbe stata esaminata solo con riguardo agli immobili r'sutando estinti i conti correnti, mentre in base alle argornert-azioni della ricorrente la controparte avrebbe dovuto restituire C 38.181,42, prelevati illegittimamente dalla sorella Paola ca conto corrente cointestato con la madre defunta. (c) La parte censura anche la sentenza definitiva del Tribunale di Verona [n. 1:3L-4/2018] per violazione dell'art. 42 Cost., artt. 834, 1112 (7 c. 17 Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell'U.E. relativamente ali'essegnazione degli immobili, in quanto secondo la ricorrente l'asse.gnazione di 4/6 della casa di Lignano alla sorella Paola e il 100% della casa Soave alla medesima con l'onere per lei insostenibile di pagare C 30.000,00 a titolo di conguaglio, la danneggetelThe gravemente in quanto verrebbe leso il suo diritto di proprietà a: sensi dell"art.42 Cost. (d) Inoltre, la ricorrente evidenzia che cetzupa la casa d! Soave dal giugno 2011 con un contratto ci con-lodato d'uso gratuito ricevuto dalla mamma, titolo prodetto, a detta dell'esponente, in maniera valida il 28.2.201 ma considerato tardivo dal Tribunale. (e) Riguardo alle spese per la successione ne contesta l'importo, sia in quanto la medesima, occupando l'immobile di Soave come prima casa, avrebbe potuto estendere l'agevolazione anche agli altri per quell'immobile; sia in quanto !a sorella Paola, di sua iniziativa, si era rivolta 3 ur . :notaio per !a presentazione della dichiarazione di succe5;3lere che aveva richiesto la somma di C 2.000,00. 1.2. - La parte controricorrente, [OSCURATO:PERSONA]--;tro, deduce la inammissibilità del ricorso per violazione: 1) 365 c.p.c. in quanto non sottoscritto da un avvocato iscritto all'albo speciale degli avvocati abilitati alla difesa avanti alla 5 , prerna Corte; b) dell'art. 330 c.p.c. essendo stato il ricorso ro:ìficato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Verona, mentre nel giudizio di appello [OSCURATO:PERSONA] ha eletto domicilio presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] di Mestre (VE), ove i r corso avrebbe dovuto essere notificato; c) dell'art. 360, cprima 1 potendo essere proposto solo avverso le sente.rze rese in grado di appello o in unico grado. Infine, in merito all'asserito vizio di violazione di legge attribuito alla sentenza della Corte d'appello ( i Venezia, la controricorrente deduce che il ricorso in appel o proposto galla parte personalmente è addirittura inesistente. 2. - Il ricorso è inammissibile, sotto diversi profili. 2.1. - In piena coerenza con la gilrTsprudenza di legittimità, la Corte distrettuale ha dato risposta [specifica ed articolata] all'assunto della ricorrente in orclle aiìa aUerrnata violazione di legge rispetto alle norme costituzionali / processual e comunitarie. In tal modo, le evocate norme del processo cìvile dispongono che le parti debbano stare in giudio cio ministero di un procuratore legalmente esercente [artt. 82, corrivra 3, c.p.c.]: ovvero che la persona che abbia la qualLà necessaria pec esercitare l'ufficio di difensore, possa stare senza h ministero di altro difensore [art. 86 c.p.c.]. Allo stesso moco, ìe medesime norme si sottraggono alle censure di illegittirri:à costituzonale„ in guanto il parametro di costituzionalità di clt aVart. 24 Cost., nel prevedere la inviolabilità del diritto di 61-esa, fissa i'onere della difesa tecnica che non ne preclude affatto la compatibiliti [cfr. Corte cost. n. 46 del 1957; Corte cost n. 39 de! 1961; Corte cost. n. 47 del 1971; Corte cost. n. 125 del 1979; Corte cost., n. 421 e n. 188 del 1997; Corte cost. n_ 182 del 2011; Corte cost. n. 381 del 2002; Corte cost. n. 317 del 2009]. 2.2. - Da un lato, dunque, la difesa tecnica garantisce ii principio del contraddittorio nella partecipazione nel processo. Dall'altro lato, la disciplina in concreto del dirido dT difesa rientra nella discrezionalità del legislatore, che npl ne impedisce l'esercizio secondo vautazioni discrezionali, s;:ndacabili solo se viziate da manifesta irrazionalità. Sicché, nuovamente evidenziato che l'importanza della assistenza tecnica del difensore si desume c.a ra corretta prospettazione delle ragioni e richieste delle :Darti necessaria nella generalità dei procedimenti giurisdizionali, ia tutela dei diritti e l'inviolabilità della difesa risu tano sanciti nell'ordinamento comunitario dalla Carta dei diritti fondamentali [approvati dal Consiglio UE a Nizza, art. 47] e dal 'Trattate) dell'Unione Europea [art. 6]: laddove, tuttavia, ressuna norma sovranazionale1=e preclude agli stati merr.b.- ia previsione di obbligatorietà della difesa tecnica. 2.3. - D'appresso, le decisoni sottese al principio di inviolabilità della difesa tecnica; si inizia con i pro\ -Aiedimento dei Consiglio dell'ordine territoriale di rigetto delia istanza di iscrizione all'albo speciale degli avvocati poiché iì mancanza di tale condizione] il ricorso rimane privo dello id5 postulandi indispensabile per stare in giudizio (Cass. ; sez, un , n. 20697 dei 2013); nello stesso senso, il patrocinio dinanzi ai [OSCURATO:PERSONA] è consentito, ai sensi dell'art. 60, comma del r.d. n. 37 del 1934, soltanto all'avvocato iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 33 rdl. n. 1578 de 1933, munito di mandato speciale, sicché è inammissibile i: rico ,-so proposto personalmente dall'avvocato radiato, privo ziell'indispensabile requisito dello ius postulandi, avverso la delibera del Consiglio dell'Ordine di rigetto della sua istanza di nEilscri2ione all'albo (Cass.,sez. un.,n. 10414 del 2017). Ancora, nello stesso senso, è stato ribadito che il principio secondo il quale la difesa personale della parte postula che abbia la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito trova applkiaziime pure con riguardo al ricorso per cassazione avverse le decisioni dei Consiglio superiore della magistratura in matela disciplinare, con la conseguenza che la memoria sottoscritta :,:ie.i -sonalmente da! magistrato ricorrente e notificata come allegato unitamente ricorso non può trovare ingresso nel giudizio ci ledittimità (Cass.n. 13532 del 2006). Così ancora, si è espressq la giurisprudenza contabile e amministrativa. La prima secondo cui il mad:stato della Corte dei Conti che abbia proposto ricorso alle se -ziori riunite per ia tutela dei propri diritti e interessi non può svolpere ia funzione di difensore e legale rappresentante di se ste;o; infatti il caso specifico non trova riscontro nella previsione deVert. 86 concernente la facoltà di stare in giudizio sei-iza il ministero di altro difensore, mancando al magistrato ricbrren ..ile la qualita necessaria per esercitare il detto ufficio, e cioé 1,suizione. - che è vietata per i dipendenti dello stato e quindi anche per i magistrate - nell'albo degli Avvocati patrocinanti in cassazione (Corte conti, 22.06.1983 n. 196). Ana;ocamente quella amministrativa, che ha affermato l'obbligo di difesa tecnica anche per il laureato in giurisprudenza, evidenziando che l'obbligo di difesa tecnica costituisce «un rai:i'orzarriento della capacità dì chi si rivolge alla giustizia, posto cfm: a:1" mettere agi: cittadino alla personale difesa nei tribunali ,:usituirebe una menomazione della tutela, e non già una sua rr D,ementazione)- ([OSCURATO:PERSONA]Liguria, sez. I, n. 5049 del 2016) 2.4. - Infine, nel processo tributario, è- staic, affermato i.. principio di diritto secondo cui «l'ordine imp27:1(.3 (±,al giudice a contribuente, nei giudizio di primo grado, di rri.ftr:31 di assisten tecnica - nel caso in cui lo stesso contribuente nor si sia avvalsu dell'assistenza di un difensore abilita-i:. )r pt aporru• l'impugnazione dell'atto impositivo - ancorcè ast. -attament(- ammissibile anche in grado di appello, non de; e e .sere reiterata, con conseguente inammissibilità dell'appello re,- li mancanza d: ius postulandi. L'impugnazione è parimenti inarnmssibile se ia parte, sfornita in grado di appello della necessafa assistenza tecnica, sia stata comunque resa edotta dat2ccezione d• controparte, nel giudizio davanti alla Com:,-nissim-ie TrIwtara provinciale, della necessità dell'assistenza t r:ni nec•E-ssaria non dovendo tale invito essere reiterato (lana cernmissiore. tributaria regionale» (Cass., sez. un., n. 29919 .del 2317; cfr. Cass. n. 15029 del 2009). 3. - Ciò premesso, la Corte distreta e ha, dunque, correttamente affermato che il ricorso in app-ik.) p. -opcsec, parte personalmente è inesistente e come tale no, -1 sanale sanato] con il successivo deposito di procur conferita ai difensore; e che la sanatoria prevista dall'art. 132, comma 2. c.p.c. [come modificato dall'art. 46, comrna 2. de ft L. n, 69 de: 2009] presupponendo che l'atto di costtuzic, -',e. •r giudizio sHa stato comunque redatto da un difensore, si a nel:e ipotes.di nullità, ma non di originaria inesistenza delia (Cass. fl 24257 del 2018; Cass. n. 5985 del 2021). Per tali ragioni, l'appello è inammissible e rei può essere esaminato nel merito. 4. - Il ricorso va dunque dichiarato narni-.7issiHle. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come 7.-vè: '.iispositivo emessa la dichiarazione ex art. 13, c. 1-quater, 11512CO2 P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricci:so. Condanna ia ricorrente al pagamento in favore della contror.c.:irrente deie spese del presente grado di giudizio, che liquIda ir (: 4.300,00 di cui € 200,00 per rimborso spe uve, Ctre rimborso forfettario spese generali, in mis cel accessori di legge. Ex art. 13, co. 1-quater, n. 1.15,/20C:: sussistono i presupposti per il versamento, da pa:te Cet ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di Ertuto urificate pari a quello previsto per il ricorso principale, ricrna del cc. bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di seconda