CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 42411/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Milano del 21 dicembre 2022, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza che, per quanto di interesse in questa sede, ha affermato la penale responsabilità di: [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 110,56,624 bis e 625 n. 2 cod. pen., in [OSCURATO:PERSONA]Adda il 20 aprile 2013 (capo b) e di cui agli artt. 110,624 e 625 n. 2 cod. pen., in Burago di Molgora il 20 aprile 2013 (capo c); [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 110,624 bis e 625 n. 2 cod. pen., in Erbusco il 26 aprile 2013 (capo d), 110,624 bis cod. pen., in [OSCURATO:PERSONA] il 26 aprile 2013 (capo e) e 110,56,624 bis e 625 n. 2 cod. pen., in Carobbio degli Angeli il 26 aprile 2013 (capo f); [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 110,56,624 bis e 625 n. 2 cod. pen., in Triuggio, il 27 aprile 2013 (capo g), 110, 624 bis, 625 n. 2 cod. pen., in Vedano al Lannbro il 27 aprile 2013 (capo h), 110, 624 bis, 625 n. 2 cod. pen., in Viganò il 27 aprile 2013 (capo i), 110,56, 624 bis e 625 n. 2 cod. pen., in Cremella il 27 aprile 2013 (capo I), 110,56,624 bis, 625 n. 2 cod. pen., in Albiate il 27 aprile 2013 (capo m), 110, 624 bis, 625 n. 2 cod. pen., in [OSCURATO:PERSONA], il 27 aprile 2013 (capo n). 1.Hanno proposto distinti ricorsi [OSCURATO:PERSONA], con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e lo Stojanovic per tramite dell'avv.Gnesi. 1.1. L'atto d'impugnazione del Radosavljevic ha dedotto un solo motivo, fondato sul vizio di motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale avrebbe semplicemente ripercorso quanto esposto nella pronuncia del primo giudice ed omesso di affrontare i motivi di gravame, concentrati sull'equivocità del compendio intercettivo, sulla fumosità degli esiti delle indagini a riguardo dell'assunta presenza dell'imputato nei luoghi e nelle fasce orarie dei furti e tentati furti contestati - con particolare riferimento a quelli del 27 aprile 2013 - e sull'insufficiente identificazione del prevenuto, avvenuta sulla base di un accostamento della fotografia di un documento d'identità esibito alla polizia giudiziaria, intestato a [OSCURATO:PERSONA], e la persona del ricorrente, indicato da una discutibile testimonianza con il soprannome di "Orbis". 2.1. Il ricorso formulato nell'interesse comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi. 2.2. Il primo ha lamentato nullità della sentenza per inosservanza della legge penale e carenza di motivazione, in quanto la Corte d'appello avrebbe acriticamente riproposto le ragioni espresse dalla sentenza del Tribunale, senza valutare le obiezioni della difesa. 2.3.11 secondo motivo è insorto per un presunto errore di diritto, commesso dalla sentenza impugnata, che avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione per intervenuta prescrizione - maturata prima della emissione del verdetto di seconde cure - dei reati contestati ai capi b), e), f) e g) e non richiamare genericamente la sospensione del termine di prescrizione, peraltro senza specificare se riferibile agli imputati tutti o a taluno di essi e senza considerare che , per "alcuni periodi di rinvio", il differimento del processo è stato ordinato per "ragioni dell'ufficio" e non su istanza degli imputati. Considerato in diritto I ricorsi sono inammissibili. 1.Preliminare all'esame degli altri motivi è il secondo, elaborato dalla difesa Stevic e Stojanovic, che ha lamentato l'estinzione per prescrizione dei delitti contestati ai capi b), e), f) e g), asseritamente perfezionatasi prima della sentenza di secondo grado. La questione è stata posta in modo totalmente generico - perché ha omesso di confrontarsi con le ragioni sul punto analiticamente esposte dalla Corte territoriale nell'affrontare il tema - ed è comunque manifestamente infondata. La censura formulata è in primo luogo inammissibile, perché è carente del requisito della specificità dei motivi il ricorso per cassazione che deduca l'omesso rilievo "ex officio" da parte del giudice di merito della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della stessa, l'intervenuta maturazione del termine di legge (Cass. Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495, che esprime un principio di carattere generale già introdotto in tema di procedimento di ricorso straordinario per errore di fatto, cfr. Cass. Sez.1, n. 12595 del 13/03/2015, Falco, Rv. 263206). Il collegio in ogni caso condivide, dopo la consultazione degli atti del fascicolo procedimentale, consentita dalla natura del vizio dedotto (Sez. U n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), il dettagliato computo, a riguardo della posizione dei ricorrenti, dei periodi di sospensione del corso della prescrizione - per rinvii determinati da istanze degli imputati o dei loro difensori, a norma dell'art. 159, primo comma n. 3 cod. pen., con eccezione della fascia temporale di 19 giorni inclusi tra il 11 giugno 2020 ed il 30 giugno 2020 - che comunque non influisce sulla valutazione di manifesta infondatezza della ragione di ricorso - in quanto relativi a sospensione del processo conseguente all'applicazione della disciplina anti-Covid (art. 83 comma 9 D.L. n. 18 del 2020) dichiarata incostituzionale, in parte qua, dalla Consulta con sentenza n. 140 del 6 luglio 2021, successiva alla sentenza di primo grado che già li aveva conteggiati ai fini del calcolo della prescrizione. In definitiva il periodo di sospensione del termine di prescrizione, in relazione alla posizione dei ricorrenti che hanno formulato il motivo, è pari ad 802 giorni (821 - 19, ovvero 2 anni, 2 mesi e 12 giorni). Come noto e come puntualmente ricordato dalla Corte territoriale, la sospensione del corso della prescrizione si estende a tutti i coimputati del medesimo processo allorché costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi al differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbiano sollecitato (se praticabile) l'eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili (oltre alla massima citata nella motivazione del provvedimento impugnato, cfr. Sez. F, n. 34896 del 11/09/2007, Laganà, Rv. 237586; Sez.5, n. 38078 del 05/04/2005, Mangia, Rv. 233074). In definitiva, per alcuna delle contestazioni oggetto del motivo di ricorso è maturato il termine massimo della prescrizione alla data della sentenza d'appello, perché il reato di cui al capo c), il più risalente nel tempo, si sarebbe prescritto il 1 gennaio 2023, data successiva alla pronuncia di secondo grado. 2.11 primo motivo del ricorso degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è, prima che aspecifico, intrinsecamente indeterminato (Cass. sez.5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.255568), perché - risolvendosi in evanescenti espressioni puramente "contestative" dei contenuti della sentenza impugnata - preclude alla Corte di legittimità di espletare il proprio sindacato. 3.11 motivo del ricorso presentato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] non è consentito dalla legge, è generico e manifestamente infondato. Quanto ai rilievi che hanno investito la tenuta della motivazione a riguardo della sussistenza della prova della riconducibilità degli illeciti all'imputato, si deve osservare che le doglianze difensive in nulla si misurano con le argomentazioni articolate dalla sentenza impugnata, che, nel richiamare quanto trasfuso dalla pronuncia di primo grado in un contesto di c.d. doppia conforme (pagg.4-8), hanno pianamente e, con valutazione articolata, immune da censure di illogicità, condiviso gli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria, in occasione dei cui appostamenti il prevenuto è stato visto salire sulla Peugeot 306 dello [OSCURATO:PERSONA] sia il 26 che il 27 aprile 2013, in una fascia temporale coerente con le risultanze del controllo a distanza a mezzo GPS, che ha consentito di collocare il veicolo, in una sequenza univocamente interpretabile, nei luoghi di commissione dei furti e tentati furti nelle abitazioni delle persone offese. Quanto alle lagnanze riservate alle conclusioni rassegnate sulla compiuta identificazione dell'imputato (pag.14 sentenza impugnata), è sufficiente rilevare che il ricorrente, prima che in base alle pur significative conferme offerte dal contributo del teste Taskovic quanto al soprannome di costui, è stato riconosciuto dagli operanti di polizia, che lo avevano notato e fotografato nel corso dei servizi di o.c.p.; l'associazione della sua figura all'effigie del documento d'identità è avvenuta successivamente, in occasione di un controllo al campo nomadi; quanto dedotto dalla difesa a riguardo dell'"ipotetica" non genuinità della carta d'identità riportante le generalità di [OSCURATO:PERSONA] è di per sé inammissibile, vuoi perché non sono consentiti motivi di ricorso a connotazione "perplessa" e congetturale, vuoi perché non emerge, dalle sentenze di merito, che il documento sia stato disconosciuto.In definitiva e nel complesso, il ricorso deduce vizio di motivazione, sostanzialmente contrapponendo, anche a riguardo dell'interpretazione dei contenuti delle conversazioni captate (questione di fatto, riservata al giudizio di merito: ex multis, Cass. sez. 3, n.44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv.282337), una diversa rielaborazione e valutazione dei fatti a quelle fatte proprie dalla Corte di appello. Ed allora non è superfluo ribadire che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale del provvedimento in sé e per sé considerato, verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso è "geneticamente" informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01). 4.L'inammissibilità del ricorso per cassazione, per genericità o manifesta infondatezza, preclude la rilevabilità d'ufficio dell'estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione, eventualmente spirato dopo la sentenza impugnata e nelle more del ricorso o dell'udienza del giudizio di legittimità (Cass. sez.2, n.28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv.256463; Sez. U n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). 5.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d