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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26725/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20608/2012 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 15; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controrícorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 18/9/12, depositata il 13 febbraio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con la sentenza impugnata accoglieva l'appello proposto dall' Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 7/14/2011 della Commissione tributaria provinciale di Bari che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa contro l'avviso di accertamento IVA 2004.

La CTR osservava in particolare che: -che l'atto impositivo impugnato era stato emesso validamente, escludendo trattarsi di un accertamento integrativo; -che le riprese fiscali erano comunque fondate, trattandosi di operazione imponibili ai fini IVA, come contestato dall'Ente impositore, con conseguente correttezza del trattamento sanzionatorio, non essendo applicabile l'esimente di cui all'art. 8, d.lgs 546/1992.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo quattro motivi.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.

Con ordinanza interlocutoria del 25 novembre 2021 questa Corte ha chiesto alla ricorrente di depositare la documentazione afferente i versamenti connessi alla procedura di definizione agevolata della lite ex art. 6, d.l. 119/2018.

Considerato che: Nelle more del giudizio la contribuente si è avvalsa della previsione di definizione agevolata della lite di cui all'art. 6, d.l. 119/2018 e, riscontrando detta ordinanza interlocutoria, in data 15 febbraio 2022 ha depositato copia della quietanza di versamento della prima rata.

Ne consegue che, integrata la condizione di cui al comma 10 dell'art. 6, d.l. 119/2018, non essendo intervenuto diniego di condono né essendo stata proposta istanza di trattazione dalla parte interessata nei termini di legge (rispettivamente 31 luglio e 31 dicembre 2020), va dichiarata l'estinzione del processo ai sensi del comma 13 della citata disposizione legislativa, con spese a carico di chi le ha anticipate.

PQM La Corte dichiara estinto il giudizio; spese a carico delle parti anticipatarie.

Cosi deciso in Roma 6 luglio 2022 Il presidente [OSCURATO:PERSONA] ogg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20608/2012 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 15; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controrícorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 18/9/12, depositata il 13 febbraio 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata accoglieva l'appello proposto dall' Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 7/14/2011 della Commissione tributaria provinciale di Bari che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa contro l'avviso di accertamento IVA 2004. La CTR osservava in particolare che: -che l'atto impositivo impugnato era stato emesso validamente, escludendo trattarsi di un accertamento integrativo; -che le riprese fiscali erano comunque fondate, trattandosi di operazione imponibili ai fini IVA, come contestato dall'Ente impositore, con conseguente correttezza del trattamento sanzionatorio, non essendo applicabile l'esimente di cui all'art. 8, d.lgs 546/1992. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo quattro motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. Con ordinanza interlocutoria del 25 novembre 2021 questa Corte ha chiesto alla ricorrente di depositare la documentazione afferente i versamenti connessi alla procedura di definizione agevolata della lite ex art. 6, d.l. 119/2018. Considerato che: Nelle more del giudizio la contribuente si è avvalsa della previsione di definizione agevolata della lite di cui all'art. 6, d.l. 119/2018 e, riscontrando detta ordinanza interlocutoria, in data 15 febbraio 2022 ha depositato copia della quietanza di versamento della prima rata. Ne consegue che, integrata la condizione di cui al comma 10 dell'art. 6, d.l. 119/2018, non essendo intervenuto diniego di condono né essendo stata proposta istanza di trattazione dalla parte interessata nei termini di legge (rispettivamente 31 luglio e 31 dicembre 2020), va dichiarata l'estinzione del processo ai sensi del comma 13 della citata disposizione legislativa, con spese a carico di chi le ha anticipate. PQM La Corte dichiara estinto il giudizio; spese a carico delle parti anticipatarie. Cosi deciso in Roma 6 luglio 2022 Il presidente [OSCURATO:PERSONA] ogg
Sentenza Cassazione n. 26725/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris