Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 21091/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

l Tribunale di Foggiavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, FabiolaRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 22 gennaio 2026, il Tribunale di Foggiaconfermava il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero indata 12 dicembre 2025, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto, tra lealtre cose, il telefono cellulare in uso all’indagato.2.

Avverso l’ordinanza del Tribunale di Foggia ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’indagato deducendo, con un unico motivo, la violazionedi legge, in relazione all’art. 253 cod. proc. pen.In particolare, il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato nellaparte in cui ha confermato la legittimità del sequestro probatorio nonostante laassenza di un’adeguata motivazione del decreto genetico, lamentando che né ilPubblico Ministero né il Tribunale avessero esplicitato le concrete esigenzeprobatorie poste a fondamento del vincolo reale, né il nesso di pertinenzialità trail bene sequestrato e il reato provvisoriamente contestato.Secondo la difesa, il sequestro sarebbe stato disposto in formaonnicomprensiva ed indiscriminata, mediante acquisizione integrale dei daticontenuti nel dispositivo, in violazione dei princìpi di proporzionalità eadeguatezza, non essendo stati indicati né i criteri di selezione del materialeinformatico rilevante, né un perimetro temporale coerente con i fatti oggetto diindagine, né i tempi di conservazione e restituzione dei dati non pertinenti.È stato altresì dedotto che il Tribunale del riesame avrebbe illegittimamenteintegrato ex post la motivazione carente del decreto di sequestro probatorio,desumendo il perimetro temporale dei dati da acquisire dal tempus commissidelicti, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che richiede unamotivazione puntuale già nella fase genetica del provvedimento.Il ricorrente ha inoltre evidenziato che la restituzione del dispositivo,avvenuta a seguito dell’estrazione della copia forense, non avrebbe fatto venirmeno l’interesse all’impugnazione, permanendo gli effetti lesivi del sequestro suicontenuti digitali, con conseguente incidenza sui diritti fondamentali dell’indagato,quali la riservatezza e la protezione dei dati personali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2.

L’obbligo di osservanza del principio di proporzionalità in materia disequestro probatorio è stato affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza“Bevilacqua” (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711 - 01) ed èstato ribadito dalla sentenza “Botticelli” (Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018,Botticelli, Rv. 273548 - 01).In particolare, le Sezioni Unite “Bevilacqua” hanno statuito che il decreto disequestro a fini probatori deve essere sorretto, a pena di nullità, da un’adeguatamotivazione in ordine alla concreta finalità perseguita per l’accertamento dei fatti,anche quando abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato; taleinterpretazione è stata ritenuta l’unica compatibile con i limiti costituzionali econvenzionali alla compressione del diritto di proprietà, tutelato dall’art. 42 Cost.e dall’art. 1 Prot.

Add.

CEDU, dovendosi garantire un «giusto equilibrio tra i motividi interesse generale e il sacrificio del diritto del singolo al rispetto dei suoi beni»(Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, cit.).2.1.

I medesimi princìpi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite “Botticelli”,che hanno affermato come il decreto di sequestro probatorio – così come il decretodi convalida – debba contenere una motivazione, ancorché concisa, idonea aesplicitare in modo specifico la finalità probatoria perseguita (Sez.

U, n. 36072 del19/04/2018, Botticelli, cit.).In tale pronuncia è stata altresì evidenziata l’«ineludibile necessità» diun’interpretazione dell’art. 253 cod. proc. pen. conforme al principio diproporzionalità, che impone un bilanciamento tra esigenze di accertamento e dirittiindividuali.

In questa prospettiva, la motivazione sulla strumentalità della resassume funzione essenziale, quale presidio per contenere l’intervento penale entroi limiti costituzionali e convenzionali e per consentire un effettivo controllo dilegalità sulla necessità e sulla durata del vincolo reale.Le Sezioni Unite hanno, inoltre, chiarito che il principio di proporzionalitàimplica anche quello di “residualità”, nel senso che il sequestro può essere dispostosoltanto quando il risultato probatorio non sia conseguibile con strumenti menoinvasivi.2.2.

In continuità con tali princìpi, che hanno valorizzato l’oneremotivazionale quale strumento di controllo del rispetto del principio diproporzionalità del sequestro probatorio, la giurisprudenza di legittimità haulteriormente precisato che l’obbligo di motivazione del decreto di sequestroprobatorio – imposto a pena di nullità con riferimento sia alla qualificazione deibeni come corpo del reato o cose pertinenti, sia alla concreta finalità probatoria –deve essere calibrato in relazione al fatto ipotizzato, alla qualificazione giuridicadello stesso, al rapporto tra la res e il reato e alla natura del bene oggetto diapprensione.

Ne deriva che non è sufficiente il mero richiamo alle disposizioni dilegge, ove non sia accompagnato dalla descrizione del fatto, dall’indicazione delleragioni che giustificano la riconducibilità dei beni al reato e dalla specificazionedelle finalità probatorie perseguite (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Santandrea,Rv. 285348 – 01; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781 – 01).2.3.

Tali princìpi sono stati ulteriormente sviluppati con riguardo alsequestro di dati informatici, riconosciuto come misura particolarmente invasivadella sfera privata, in quanto idonea a rivelare una pluralità di informazionieccedenti i fatti oggetto di indagine.È stato quindi affermato che il sequestro di dispositivi elettronici deverispettare il canone di proporzionalità sotto i profili quantitativo, qualitativo etemporale.

In particolare, quando il pubblico ministero intenda procedereall’esame del contenuto del dispositivo – e non alla mera acquisizione del supporto– il decreto deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestroesteso e onnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto diricerca, indicando i criteri di selezione del materiale informatico archiviato neldispositivo, la giustificazione della perimetrazione temporale dei dati di interessee i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzioneanche della copia informatica dei dati non rilevanti.

Invero, solo una motivazionestrutturata in tali termini consente di verificare l’effettivo bilanciamento traesigenze investigative e sacrificio imposto ai diritti fondamentali dell’interessato(Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 - 01; Sez. 6, n. 17312del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358 - 03; conformi: Sez. 6, n. 1286 del20/11/2024, dep. 2025, Bozzano, Rv. 287421 – 01; Sez. 2, n. 34324 del25/09/2025, Resmini, non massimata sul punto).2.4.

È stato, inoltre, chiarito che, nella fase di acquisizione della prova, ilpubblico ministero può disporre un sequestro anche ampio quando i dati sianopotenzialmente rilevanti, restando tuttavia tenuto a disporre la tempestivarestituzione delle cose non necessarie all’accertamento.

In caso contrario,l’interessato può attivare i rimedi previsti dall’ordinamento (Sez. 6, n. 53168 del11/11/2016, Amores, Rv. 268489-01; conforme: Sez. 5, n. 16622 del 14/03/2017,Storari, Rv. 270018 – 01), quali l’istanza di restituzione ai sensi dell'art. 262 cod.proc. pen. e, in caso di rigetto, il ricorso al giudice per le indagini preliminari aisensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen. e al tribunale del riesame, chepotranno verificare se le operazioni disposte rispettino o meno il canone diproporzionalità temporale e se sia giustificata o meno la perdurante protrazionedel vincolo reale.2.5.

Deve, tuttavia, considerarsi che la puntuale perimetrazione delsequestro, specie con riferimento ai dati informatici, presuppone risorse tecnichee competenze specialistiche non sempre compatibili con la natura “a sorpresa”dell’atto, in particolare nelle fasi iniziali delle indagini e nei casi di interventourgente della polizia giudiziaria.Ne consegue che l’onere motivazionale deve essere calibrato in relazione almomento procedimentale e alla consistenza dei dati da esaminare.

In taleprospettiva, la giurisprudenza ha affermato che il necessario bilanciamento puòessere assicurato attraverso un sequestro temporaneo dei dati, destinato aprotrarsi per il tempo ragionevolmente necessario alla loro analisi, tenuto contoanche delle difficoltà tecniche di acquisizione; la giurisprudenza di legittimità fa,invero, riferimento all'indicazione nel decreto di un termine «ragionevole» didurata delle operazioni, proprio per la consapevolezza della necessità per ilpubblico ministero di fruire di un termine per estrapolare e analizzare i datiacquisiti tanto più ampio, quanto più esteso è il novero degli stessi e tenuto contodelle difficoltà tecniche di apprensione dei dati (Sez. 3, n. 36776 del 04/07/2024,– 01).2.6.

Per quanto riguarda il criterio della ragionevole durata degliaccertamenti, è stato precisato che l’esigenza di assicurare la proporzionalità delvincolo reale non implica l’obbligo di indicare ex ante un termine preciso einderogabile di durata, né di predeterminare in modo puntuale i tempi delleoperazioni tecniche.

Una simile previsione risulterebbe, infatti, incompatibile conl’oggettiva impossibilità, per il pubblico ministero, all’atto di emissione del decretodi sequestro probatorio, di stimare preventivamente i tempi di analisi dei dati erischierebbe di comprimere irragionevolmente le esigenze investigative.

Resta,tuttavia, ferma la possibilità per l’interessato di contestare la durata del sequestro2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289205 – 01).2.7.

Nella fattispecie, oggetto di scrutinio da parte del Tribunale è stato ildecreto di perquisizione e sequestro del Pubblico Ministero del 12 dicembre 2025,con il quale, ravvisato il fumus del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. neiconfronti del ricorrente, veniva disposta la perquisizione personale e locale pressola sua abitazione, finalizzata al reperimento di documentazione inerente ai fattioggetto di indagine.In esecuzione di tale provvedimento, in data 17 dicembre 2025 la Guardiadi finanza di Foggia procedeva alla perquisizione domiciliare e, all’esito, alsequestro – tra gli altri beni indicati nel relativo verbale – di un telefono cellularein uso al ricorrente.2.8.

La motivazione dell’ordinanza impugnata si pone in linea con i princìpidi diritto sopra richiamati, avendo il Tribunale ritenuto che il Pubblico Ministeroabbia assolto all’onere motivazionale imposto dall’art. 253 cod. proc. pen.In particolare, il decreto genetico risulta avere adeguatamente delineato lefinalità probatorie, individuando le informazioni da acquisire, costituite,segnatamente, dalla corrispondenza e dalle comunicazioni idonee a comprovare lanatura fittizia delle operazioni contestate, la falsificazione dei documenti diidentità, le modalità di apertura dei conti, l’individuazione dei reali percettori dellesomme e l’eventuale reimpiego delle stesse.Quanto al profilo temporale, il Tribunale ha congruamente rilevato chel’arco cronologico delle ricerche risulta implicitamente desumibile dal capo diimputazione provvisoria, il quale individua con precisione il periodo di commissionedelle condotte, collocato tra il 23 maggio 2023 e l’ottobre 2025.Con riferimento, infine, alla durata delle operazioni di selezione e allarestituzione del bene, il giudice del riesame ha evidenziato che il Pubblico Ministeroha conferito incarico a un consulente tecnico per l’estrazione dei dati dal dispositivosequestrato, prevedendo, all’esito delle operazioni, la immediata restituzione deltelefono all’avente diritto; restituzione peraltro già contemplata nel decreto disequestro, anche nell’ipotesi di contestuale completamento della copia forense almomento dell’apprensione.A fronte di tale apparato motivazionale, puntuale e coerente con i parametrielaborati dalla giurisprudenza di legittimità, le doglianze del ricorrente sisottraggono a una effettiva critica del percorso argomentativo sviluppato dalgiudice del riesame, risultando infondate.3.

Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Tribunale di Foggiavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, FabiolaRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza emessa in data 22 gennaio 2026, il Tribunale di Foggiaconfermava il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero indata 12 dicembre 2025, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto, tra lealtre cose, il telefono cellulare in uso all’indagato.2. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Foggia ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’indagato deducendo, con un unico motivo, la violazionedi legge, in relazione all’art. 253 cod. proc. pen.In particolare, il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato nellaparte in cui ha confermato la legittimità del sequestro probatorio nonostante laassenza di un’adeguata motivazione del decreto genetico, lamentando che né ilPubblico Ministero né il Tribunale avessero esplicitato le concrete esigenzeprobatorie poste a fondamento del vincolo reale, né il nesso di pertinenzialità trail bene sequestrato e il reato provvisoriamente contestato.Secondo la difesa, il sequestro sarebbe stato disposto in formaonnicomprensiva ed indiscriminata, mediante acquisizione integrale dei daticontenuti nel dispositivo, in violazione dei princìpi di proporzionalità eadeguatezza, non essendo stati indicati né i criteri di selezione del materialeinformatico rilevante, né un perimetro temporale coerente con i fatti oggetto diindagine, né i tempi di conservazione e restituzione dei dati non pertinenti.È stato altresì dedotto che il Tribunale del riesame avrebbe illegittimamenteintegrato ex post la motivazione carente del decreto di sequestro probatorio,desumendo il perimetro temporale dei dati da acquisire dal tempus commissidelicti, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che richiede unamotivazione puntuale già nella fase genetica del provvedimento.Il ricorrente ha inoltre evidenziato che la restituzione del dispositivo,avvenuta a seguito dell’estrazione della copia forense, non avrebbe fatto venirmeno l’interesse all’impugnazione, permanendo gli effetti lesivi del sequestro suicontenuti digitali, con conseguente incidenza sui diritti fondamentali dell’indagato,quali la riservatezza e la protezione dei dati personali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. L’obbligo di osservanza del principio di proporzionalità in materia disequestro probatorio è stato affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza“Bevilacqua” (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711 - 01) ed èstato ribadito dalla sentenza “Botticelli” (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018,Botticelli, Rv. 273548 - 01).In particolare, le Sezioni Unite “Bevilacqua” hanno statuito che il decreto disequestro a fini probatori deve essere sorretto, a pena di nullità, da un’adeguatamotivazione in ordine alla concreta finalità perseguita per l’accertamento dei fatti,anche quando abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato; taleinterpretazione è stata ritenuta l’unica compatibile con i limiti costituzionali econvenzionali alla compressione del diritto di proprietà, tutelato dall’art. 42 Cost.e dall’art. 1 Prot. Add. CEDU, dovendosi garantire un «giusto equilibrio tra i motividi interesse generale e il sacrificio del diritto del singolo al rispetto dei suoi beni»(Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, cit.).2.1. I medesimi princìpi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite “Botticelli”,che hanno affermato come il decreto di sequestro probatorio – così come il decretodi convalida – debba contenere una motivazione, ancorché concisa, idonea aesplicitare in modo specifico la finalità probatoria perseguita (Sez. U, n. 36072 del19/04/2018, Botticelli, cit.).In tale pronuncia è stata altresì evidenziata l’«ineludibile necessità» diun’interpretazione dell’art. 253 cod. proc. pen. conforme al principio diproporzionalità, che impone un bilanciamento tra esigenze di accertamento e dirittiindividuali. In questa prospettiva, la motivazione sulla strumentalità della resassume funzione essenziale, quale presidio per contenere l’intervento penale entroi limiti costituzionali e convenzionali e per consentire un effettivo controllo dilegalità sulla necessità e sulla durata del vincolo reale.Le Sezioni Unite hanno, inoltre, chiarito che il principio di proporzionalitàimplica anche quello di “residualità”, nel senso che il sequestro può essere dispostosoltanto quando il risultato probatorio non sia conseguibile con strumenti menoinvasivi.2.2. In continuità con tali princìpi, che hanno valorizzato l’oneremotivazionale quale strumento di controllo del rispetto del principio diproporzionalità del sequestro probatorio, la giurisprudenza di legittimità haulteriormente precisato che l’obbligo di motivazione del decreto di sequestroprobatorio – imposto a pena di nullità con riferimento sia alla qualificazione deibeni come corpo del reato o cose pertinenti, sia alla concreta finalità probatoria –deve essere calibrato in relazione al fatto ipotizzato, alla qualificazione giuridicadello stesso, al rapporto tra la res e il reato e alla natura del bene oggetto diapprensione. Ne deriva che non è sufficiente il mero richiamo alle disposizioni dilegge, ove non sia accompagnato dalla descrizione del fatto, dall’indicazione delleragioni che giustificano la riconducibilità dei beni al reato e dalla specificazionedelle finalità probatorie perseguite (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Santandrea,Rv. 285348 – 01; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781 – 01).2.3. Tali princìpi sono stati ulteriormente sviluppati con riguardo alsequestro di dati informatici, riconosciuto come misura particolarmente invasivadella sfera privata, in quanto idonea a rivelare una pluralità di informazionieccedenti i fatti oggetto di indagine.È stato quindi affermato che il sequestro di dispositivi elettronici deverispettare il canone di proporzionalità sotto i profili quantitativo, qualitativo etemporale. In particolare, quando il pubblico ministero intenda procedereall’esame del contenuto del dispositivo – e non alla mera acquisizione del supporto– il decreto deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestroesteso e onnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto diricerca, indicando i criteri di selezione del materiale informatico archiviato neldispositivo, la giustificazione della perimetrazione temporale dei dati di interessee i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzioneanche della copia informatica dei dati non rilevanti. Invero, solo una motivazionestrutturata in tali termini consente di verificare l’effettivo bilanciamento traesigenze investigative e sacrificio imposto ai diritti fondamentali dell’interessato(Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 - 01; Sez. 6, n. 17312del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358 - 03; conformi: Sez. 6, n. 1286 del20/11/2024, dep. 2025, Bozzano, Rv. 287421 – 01; Sez. 2, n. 34324 del25/09/2025, Resmini, non massimata sul punto).2.4. È stato, inoltre, chiarito che, nella fase di acquisizione della prova, ilpubblico ministero può disporre un sequestro anche ampio quando i dati sianopotenzialmente rilevanti, restando tuttavia tenuto a disporre la tempestivarestituzione delle cose non necessarie all’accertamento. In caso contrario,l’interessato può attivare i rimedi previsti dall’ordinamento (Sez. 6, n. 53168 del11/11/2016, Amores, Rv. 268489-01; conforme: Sez. 5, n. 16622 del 14/03/2017,Storari, Rv. 270018 – 01), quali l’istanza di restituzione ai sensi dell'art. 262 cod.proc. pen. e, in caso di rigetto, il ricorso al giudice per le indagini preliminari aisensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen. e al tribunale del riesame, chepotranno verificare se le operazioni disposte rispettino o meno il canone diproporzionalità temporale e se sia giustificata o meno la perdurante protrazionedel vincolo reale.2.5. Deve, tuttavia, considerarsi che la puntuale perimetrazione delsequestro, specie con riferimento ai dati informatici, presuppone risorse tecnichee competenze specialistiche non sempre compatibili con la natura “a sorpresa”dell’atto, in particolare nelle fasi iniziali delle indagini e nei casi di interventourgente della polizia giudiziaria.Ne consegue che l’onere motivazionale deve essere calibrato in relazione almomento procedimentale e alla consistenza dei dati da esaminare. In taleprospettiva, la giurisprudenza ha affermato che il necessario bilanciamento puòessere assicurato attraverso un sequestro temporaneo dei dati, destinato aprotrarsi per il tempo ragionevolmente necessario alla loro analisi, tenuto contoanche delle difficoltà tecniche di acquisizione; la giurisprudenza di legittimità fa,invero, riferimento all'indicazione nel decreto di un termine «ragionevole» didurata delle operazioni, proprio per la consapevolezza della necessità per ilpubblico ministero di fruire di un termine per estrapolare e analizzare i datiacquisiti tanto più ampio, quanto più esteso è il novero degli stessi e tenuto contodelle difficoltà tecniche di apprensione dei dati (Sez. 3, n. 36776 del 04/07/2024,– 01).2.6. Per quanto riguarda il criterio della ragionevole durata degliaccertamenti, è stato precisato che l’esigenza di assicurare la proporzionalità delvincolo reale non implica l’obbligo di indicare ex ante un termine preciso einderogabile di durata, né di predeterminare in modo puntuale i tempi delleoperazioni tecniche. Una simile previsione risulterebbe, infatti, incompatibile conl’oggettiva impossibilità, per il pubblico ministero, all’atto di emissione del decretodi sequestro probatorio, di stimare preventivamente i tempi di analisi dei dati erischierebbe di comprimere irragionevolmente le esigenze investigative. Resta,tuttavia, ferma la possibilità per l’interessato di contestare la durata del sequestro2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289205 – 01).2.7. Nella fattispecie, oggetto di scrutinio da parte del Tribunale è stato ildecreto di perquisizione e sequestro del Pubblico Ministero del 12 dicembre 2025,con il quale, ravvisato il fumus del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. neiconfronti del ricorrente, veniva disposta la perquisizione personale e locale pressola sua abitazione, finalizzata al reperimento di documentazione inerente ai fattioggetto di indagine.In esecuzione di tale provvedimento, in data 17 dicembre 2025 la Guardiadi finanza di Foggia procedeva alla perquisizione domiciliare e, all’esito, alsequestro – tra gli altri beni indicati nel relativo verbale – di un telefono cellularein uso al ricorrente.2.8. La motivazione dell’ordinanza impugnata si pone in linea con i princìpidi diritto sopra richiamati, avendo il Tribunale ritenuto che il Pubblico Ministeroabbia assolto all’onere motivazionale imposto dall’art. 253 cod. proc. pen.In particolare, il decreto genetico risulta avere adeguatamente delineato lefinalità probatorie, individuando le informazioni da acquisire, costituite,segnatamente, dalla corrispondenza e dalle comunicazioni idonee a comprovare lanatura fittizia delle operazioni contestate, la falsificazione dei documenti diidentità, le modalità di apertura dei conti, l’individuazione dei reali percettori dellesomme e l’eventuale reimpiego delle stesse.Quanto al profilo temporale, il Tribunale ha congruamente rilevato chel’arco cronologico delle ricerche risulta implicitamente desumibile dal capo diimputazione provvisoria, il quale individua con precisione il periodo di commissionedelle condotte, collocato tra il 23 maggio 2023 e l’ottobre 2025.Con riferimento, infine, alla durata delle operazioni di selezione e allarestituzione del bene, il giudice del riesame ha evidenziato che il Pubblico Ministeroha conferito incarico a un consulente tecnico per l’estrazione dei dati dal dispositivosequestrato, prevedendo, all’esito delle operazioni, la immediata restituzione deltelefono all’avente diritto; restituzione peraltro già contemplata nel decreto disequestro, anche nell’ipotesi di contestuale completamento della copia forense almomento dell’apprensione.A fronte di tale apparato motivazionale, puntuale e coerente con i parametrielaborati dalla giurisprudenza di legittimità, le doglianze del ricorrente sisottraggono a una effettiva critica del percorso argomentativo sviluppato dalgiudice del riesame, risultando infondate.3. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 21091/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris