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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 23 agosto 1976

Cassazione n. 39381/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/08/1976 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. La Corte d'appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di condanna (emessa all'esito di giudizio abbreviato) di [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui all'art. 186, commi 1, 2, lett. b), 2-bis e 2- sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada).

2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputo, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deduce la mancanza di motivazione in merito alla commisurazione giudiziale della pena, ritenuta dall'appellante non congrua in quanto superiore a quella risultante da una tabella, a dire del ricorrente, redatta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova e applicata, in casi simili, con decreto penale di condanna.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Circa il trattamento sanzionatorio, difatti, va ribadito che la valutazione dei vari elementi ai fini della commisurazione giudiziale della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio, se effettuato, come nella specie, nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragguaglio illogico (ex plurímis, Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Tanga, in motivazione; Sez. 2, n. 45312 del 13/11/2015, Luparello, in motivazione, e più di recente, anche Sez. 7, n. 17284 del 27/02/2024, Meli, in motivazione, e Sez. 7, n. 47589 del 09/11/2022, Patruno, cit., in motivazione).

Quanto innanzi è da escludersi nella specie, in quanto la Corte territoriale, facendo propria la sentenza di primo grado e in considerazione non di argomentazioni astratte e genericamente ricollegate ai trattamenti sanzionatori di altri casi specifici definiti con decreti penali di condanna, ha ritenuto congrua ed equa la pena ex art. 133 cod. pen. all'esito della valutazione della gravità del reato desunta dalle modalità della condotta tenuta da soggetto alla guida, dopo le ore 22, con tasso alcolemico pari a 0,96 g/1 e provocante un incidente stradale con investimento di un pedone.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/08/1976 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di condanna (emessa all'esito di giudizio abbreviato) di [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui all'art. 186, commi 1, 2, lett. b), 2-bis e 2- sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada). 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputo, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deduce la mancanza di motivazione in merito alla commisurazione giudiziale della pena, ritenuta dall'appellante non congrua in quanto superiore a quella risultante da una tabella, a dire del ricorrente, redatta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova e applicata, in casi simili, con decreto penale di condanna. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Circa il trattamento sanzionatorio, difatti, va ribadito che la valutazione dei vari elementi ai fini della commisurazione giudiziale della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio, se effettuato, come nella specie, nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragguaglio illogico (ex plurímis, Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Tanga, in motivazione; Sez. 2, n. 45312 del 13/11/2015, Luparello, in motivazione, e più di recente, anche Sez. 7, n. 17284 del 27/02/2024, Meli, in motivazione, e Sez. 7, n. 47589 del 09/11/2022, Patruno, cit., in motivazione). Quanto innanzi è da escludersi nella specie, in quanto la Corte territoriale, facendo propria la sentenza di primo grado e in considerazione non di argomentazioni astratte e genericamente ricollegate ai trattamenti sanzionatori di altri casi specifici definiti con decreti penali di condanna, ha ritenuto congrua ed equa la pena ex art. 133 cod. pen. all'esito della valutazione della gravità del reato desunta dalle modalità della condotta tenuta da soggetto alla guida, dopo le ore 22, con tasso alcolemico pari a 0,96 g/1 e provocante un incidente stradale con investimento di un pedone. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Decreto Cassazione n. 39381/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris