CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 19616/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14973/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella persona del Presidente pro tempore in atti indicato, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di MACERATA n. 20/2023 depositata il 12/01/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Macerata la Regione [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la condanna dell’ente convenuto al risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura [OSCURATO:PERSONA] 4x4 tg [OSCURATO:TARGA] in data 07.11.2018 alle ore 23,15, allorquando detta auto, da lui condotta, mentre percorreva la SP 78 nel territorio di Sarnano, con direzione Macerata-Sarnano, all’altezza del km 28+950, era andata ad imbattere con un cinghiale. Nel contraddittorio delle parti, istruita la causa, il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 1189/2019 condannava la Regione convenuta a pagare al Curi, per la causale di cui all’atto di citazione, la somma di €. 1.525,22, oltre interessi legali, nonché esborsi, spese di lite e accessori, determinati in complessivi € 1.510,75, ritenendo che la responsabilità per danno da fauna selvatica fosse da valutarsi alla stregua dell’art. 2043 c.c. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva impugnazione la Regione [OSCURATO:PERSONA], la quale: in via preliminare, chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e per l’effetto statuire la sua estraneità nel giudizio de quo; e, nel merito, chiedeva dichiararsi infondata e comunque non provata nell’an e nel quantum la domanda attrice; in via subordinata chiedeva che, ritenuto provato l’impatto, fosse dichiarata l’assenza del nesso di causalità e di responsabilità a suo carico per mancata specificazione del comportamento concreto ascrivibile all’ente; in ogni caso, chiedeva fosse dichiarata la condotta negligente dell’automobilista e riconoscerne quindi la responsabilità esclusiva nella causazione dei danni lamentati, con conseguente rigetto di tutte le eccezioni ed istanze sollevate dalla parte appellata dinanzi il Giudice di Pace e con conseguente affermazione del suo diritto a ripetere le somme erogate in esecuzione della sentenza di primo grado esecutiva ai sensi dell’art.282 c.p.c. Costituitosi in giudizio, il Curi concludeva per il rigetto dell’appello con il favore delle spese. Il Tribunale di Macerata, quale giudice di appello, con sentenza depositata in data 11 gennaio 2023, rigettava l’impugnazione condannando l’appellante alla refusione delle spese processuali relative al grado. 2.Avverso la sentenza del giudice di appello ha proposto ricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA]. Parte intimata non ha svolto difese. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria a sostegno del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria entro il termine di sessanta giorni dalla camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nella impugnata sentenza il giudice d’appello – dopo aver esordito, affermando correttamente che: Il tema dei danni causati dalla fauna selvatica ha visto negli anni ondivaghi orientamenti interpretativi da parte sia della giurisprudenza di merito che di legittimità; orientamenti che hanno affermato o escluso la responsabilità a volte richiamando l’art. 2043 c.c. altre volte l’art. 2051 c.c., fino a un recente revirement giurisprudenziale che ha ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 2052 c.c. (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020) - ha tratto dalla giurisprudenza di questa Corte (e, in particolare, da Cass. n. 27595/2022) i principi di diritto affermati in materia, tra i quali quello per cui grava sul danneggiato l’onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell’animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l’adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell’ambiente e dell’ecosistema -di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi. Quindi, applicando i suddetti principi al caso di specie, a) ha affermato la legittimazione passiva in capo alla Regione [OSCURATO:PERSONA]; b) ha sussunto la fattispecie (non nel titolo di responsabilità generale di cui all’art. 2043 c.c., ma) in quello speciale di cui all’ art. 2052 c.c., in quanto detta disposizione prescinde dalla sussistenza di una effettiva custodia dell’animale da parte dell’uomo, ma prevede la responsabilità del proprietario o dell’utilizzatore sia che l’animale fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito e, d’altra parte, il danno lamentato dall’attore era imputabile alla libera circolazione degli animali sul territorio regionale; c) ha aggiunto che sulla qualificazione giuridica della domanda non si è formato il giudicato. Ciò posto, il giudice di appello ha ritenuto provata l’attribuibilità dei danni all’ungulato (alla luce delle foto acquisite, della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], che seguiva con la propria auto quella del Curi, unitamente alla relazione di servizio dei carabinieri redatta il giorno seguente), ma ha ritenuto che la Regione (unico Ente convenuto in giudizio) si era limitata ad invocare la presunzione di colpa e/o il concorso di colpa del conducente (ex art. 2054 c.c.) e non aveva fornito la prova liberatoria del caso fortuito. 2. [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo la regione ricorrente denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. violazione ed errata applicazione degli articoli 2052 e 2054 comma 1 c.c. Mancata applicazione della presunzione di colpa gravante sul conducente Si duole che il giudice di merito, disattendendo principi di diritto affermati da questa Corte, ha escluso l’operatività della presunzione ex art. 2054 comma 1 c.c. a carico dell’automobilista danneggiato da un sinistro stradale con fauna selvatica, affermando che la ridetta presunzione sarebbe automaticamente esclusa nei casi in cui trova applicazione l’art. 2052 c.c. (pagg. 10-18). 2.2. Con il secondo motivo la regione ricorrente denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. violazione ed errata applicazione degli articoli 1227, 2052 e 2054 c.c. Omesso accertamento della condotta colposa del conducente ai fini dell’eventuale corresponsabilità nella causazione del sinistro . Si duole che il giudice di appello, avendo escluso l’operatività della presunzione di colpa ex art. 2054 c.c., ha attribuito ad essa regione l’onere di dimostrare il concorso di colpa del guidatore ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., omettendo di valutare gli elementi già in atti (pagg. 18-21). 2.3. Con il terzo motivo la regione ricorrente denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. violazione ed errata applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2043 c.c. e 2052 c.c. Errata attribuzione della responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. alla Regione [OSCURATO:PERSONA]: di conseguenza, omessa declaratoria di difetto di legittimazione passiva ed erroneo accertamento della condotta omissiva regionale (pagg. 21-27). 2.4. Con il quarto motivo la regione ricorrente denuncia ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Omessa valutazione, ai fini della prova del fortuito, dei provvedimenti adottati dalla Regione in materia di fauna selvatica, in violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2052 c.c. . Sottolinea che essa amministrazione, avendo adottato ogni provvedimento di sua spettanza, non aveva altro mezzo per evitare in concreto il verificarsi dell’evento, né potevano ritenersi esigibili da parte sua azioni o interventi (recinzioni, guardrail, illuminazione) che invece rientravano nella competenza dell’ente proprietario della strada ai sensi degli artt. 14, 37 e 38 c.d.s. (pagg. 27-30). 3. I primi due motivi sono fondati. Invero - secondo ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale qui si intende dare continuità - nel caso di sinistri causati da fauna selvatica, il giudice non deve prima accertare se il danneggiato abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, e, quindi, solo in presenza di tale prova, applicare la presunzione di cui all’art. 2052 c.c. a carico del proprietario dell’animale. È stato precisato, infatti (Cass. n. 16550/2022, n. 4373/2016, n. 200/2002, n. 5783/1997, n. 2717/1983, n. 778/1979, n. 2615 e 1356/1970, n. 1860/1962), che la presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo (ove, come nella specie, danneggiato dall’impatto tra il veicolo stesso e l’animale selvatico ed attore in risarcitoria) concorre, senza prevalere, sulla presunzione di responsabilità a carico del proprietario dell’animale, stabilita dall’art.2052 c.c. Con la conseguenza che (cfr. ad es. Cass. n. 31335/2023 n. 18386/2023 e 16550/2022): a) se uno solo dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull’altro soggetto; b) se tutti e due vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità; c) se nessuno dei due raggiungere la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura. Di tali principi di diritto non ha tenuto conto il giudice di appello nella parte in cui ha affermato che: La presunzione di cui all’art.2052 c.c. è un criterio di imputazione della responsabilità non equiparabile a quella di cui all’art. 2054 comma 1, c.c., poiché essa – diversamente da quest’ultima -non riguarda la efficienza causale della condotta dell’animale a cagionare il danno, che si presuppone già dimostrata dal danneggiato, ma esclusivamente l’imputazione al proprietario o all’utilizzatore dell’animale della responsabilità per i danni da tale condotta cagionati. Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. opera in un momento logico successivo rispetto a quello dell’accertamento della concreta responsabilità dell’incidente stradale, per la quale opera invece certamente la presunzione di cui all’art. 2054, comma 1, c.c. posta a carico del danneggiante (non del danneggiato) . In definitiva,il giudice di appello ha errato, in quanto non soltanto non ha preteso dal conducente la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, ma ha anche attribuito all’amministrazione appellante l’onere di provare il fatto colposo del conducente. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alle censure accolte. Restano impregiudicate le questioni di merito, devolute al giudice di rinvio. Questi, in particolare, dovrà valutare se la mancata dimostrazione della diligenza del Curi avrebbe dovuto condurre quanto meno al riconoscimento della concorrente responsabilità dello stesso nella causazione del sinistro e, di conseguenza, alla proporzionale riduzione del suo diritto al risarcimento: sia per un concorso di colpa ex art. 1227 primo comma c.c.; sia per il concorso tra la presunzione di cui all’art. 2052 c.c. e quella di cui all’art. 2054 c.c. 4. Infondato è invece il terzo motivo. Dando continuità ad un principio di diritto più volte di recente affermato da questa Corte (Cass. n. 31342/2023; n. 16550/2022, n. 3023/2021, nn. 20997/2020, n. 16550/2020, n. 13848/2020, n. 12113/2020, 8385/2020, n. 8384/2020, n. 7969/2020), occorre qui ribadire che, nel caso in cui si invoca il risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica, trova applicazione la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. Invero, detta norma è applicabile non soltanto nel caso di animali domestici, ma anche di specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157/1992 che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura ed alla gestione di soggetti pubblici (e precisamente, nel caso di specie della Regione) in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema. Ne consegue che correttamente è stata affermata in sede di merito la legittimazione passiva della regione, odierna ricorrente, non occorrendo a tal fine la prova positiva di una inottemperanza o condotta altrimenti colposa del responsabile, ma invece incombendo a questi la prova liberatoria disegnata con rigore dal richiamato art. 2052 c.c.. 5. Il quarto motivo è inammissibile sotto un duplice profilo. In primo luogo, parte ricorrente si duole che il giudice di appello non ha valutato i provvedimenti che essa regione aveva adottato in materia di fauna selvatica, ma inammissibilmente non precisa in ricorso (non potendo colmarsene le eventuali lacune con alcun atto successivo) in che termini aveva sollevato la corrispondente questione di fatto in sede di merito. Inoltre, parte ricorrente, con l’illustrazione del motivo in esame, formalmente denuncia il vizio di cui all’art. 360 n. 5, ma sostanzialmente sollecita questa Corte ad una rivalutazione del materiale istruttorio, precluso in sede di legittimità. 6. Per le ragioni che precedono, dichiarato infondato il motivo terzo ed inammissibile il motivo quarto, dell’impugnata sentenza s’impone la cassazione in relazione al primo ed al secondo motivo, con rinvio al Tribunale di Macerata, che, nella persona di altro magistrato, procederà a nuovo esame dell’impugnazione. P. Q. M. La Corte: -accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso e, per l’effetto, rigettato il terzo e dichiarato inammissibile il quarto:-cassa la sentenza impugnata in relazione alle censur