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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 aprile 2025

Cassazione n. 26004/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1462/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 9292/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] Tribunale di Cagliari nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari il 2 marzo 2016; lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Cagliari, quale giudice dell’esecuzione, con provvedimento in data 28 gennaio 2025, ha respinto la richiesta dell’Ufficio della Procura di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del Tribunale di Cagliari del 2 marzo 2016, irrevocabile il 31 marzo 2016.

2. Nello specifico il giudice dell’esecuzione ha respinto la domanda ritenendo che la pena inflitta con la successiva sentenza dell’11 marzo 2024 per mesi due e giorni venti di reclusione, pure cumulata con con i mesi tre e giorni due di reclusione inflitti con la sentenza del 2 marzo 2016, non superino i limiti di cui all’art. 163 c.p. e, inoltre, che non ricorrono i presupposti del 168 cod. pen. in quanto la seconda condanna non è intervenuta nel termine di cinque anni dalla precedente.

3. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in relazione all’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. evidenziando che il giudice dell’esecuzione, facendo riferimento alla data di pronuncia della sentenza e non a quella di commissione del reato, sarebbe incorso in errore in ordine alla individuazione del quinquennio cui fare riferimento ai fini della revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza del 2 marzo 2016.

4. In data 7 aprile 2025 sono pervenute in cancelleria le osservazioni con le quali il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con la revoca della sospensione condizionale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26004/2025 Roma, lì, 15/07/2025 della pena concessa con la sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari il 2 marzo 2016.

5. In data 28 marzo 2025 sono pervenute le conclusioni con le quali l’avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Nell’unico motivo di ricorso l’organo dell’accusa deduce la violazione di legge in relazione all’art. 168 cod. pen. evidenziando che il giudice dell’esecuzione sarebbe incorso in errore in quanto ai fini del quinquennio avrebbe considerato la data di emissione della seconda sentenza di condanna e non quella di commissione del reato.

La doglianza è fondata.

2.1. A fronte del dato testuale della norma, come anche di recente evidenziato «la revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell'esecuzione quando, entro i termini previsti dall'art. 163 cod. pen., sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stata già accordato il beneficio, anche se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura, poiché la valutazione di meritevolezza per la concessione di questa compete al solo giudice della cognizione» (Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, Ahmetovic, Rv. 280682 - 01) In tale prospettiva la data cui fare riferimento ai fini del quinquennio è quella in cui è stato commesso il reato e non quella successiva della sentenza che lo ha accertato, in ciò dovendosi pertanto ribadire che «il concetto di commissione del reato, dal quale la legge fa dipendere l'ostacolo all'effetto estintivo del reato, è ancorato alla data di consumazione dello stesso con riferimento al quinquennio, ma l'effetto ostativo di tale evenienza è subordinato all'accertamento definitivo del reato medesimo, in ragione della presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, comma 1, Cost.» (Sez. 5, n. 11759 del 22/11/2019, dep. 2020, Greco, Rv. 279015 - 01).

Nel caso della revoca della sospensione condizionale previsto dall’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., d’altro canto, è irrilevante che la sentenza di condanna per il delitto commesso nel quinquennio sia stata emessa, o sia divenuta irrevocabile, soltanto dopo il decorso del quinquennio in quanto l'accertamento giudiziale del delitto, con efficacia di giudicato in un momento successivo al quinquennio, non è ostativo alla revoca del beneficio, rappresentando lo stesso piuttosto la condizione necessaria per procedersi alla revoca, ma non il presupposto sostanziale, costituito, invece, dall'aver commesso un nuovo reato nel quinquennio (Sez. 1, n. 12847 del 26/02/2025, Ferrara, Rv. 287876 – 01; conformi Sez. 1, n. 9673 del 19/10/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 1, n. 22546 del 07/02/2023, Belli, n.m.; Sez. 1, n. 18843 del 22/06/2020, P.m.

Tribunale di Imperia in proc.

Hayari, n.m.).

Come era stato precisato in una risalente pronuncia delle Sezioni Unite, infatti, la sentenza revocante «è meramente ricognitiva di un effetto decadenziale già prodottosi con la ricaduta nel reato, che costituisce condizione per la revoca.

Gli effetti di diritto sostanziale risalgono de iure al momento, antecedente la nuova pronuncia giudiziale e indipendente da essa, in cui si è verificata detta condizione, sicché il provvedimento di revoca prende atto di una situazione (il venir meno della clausola di sospensione) già determinatasi per legge, in conseguenza del reato sopravvenuto e accertato con pronuncia passata in giudicato» (Sez.

U, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798- 01).

2.2. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione non si è conformato ai principi indicati e facendo riferimento alla data di pronuncia piuttosto che a quella di commissione del reato è incorso in errore.

Il reato per il quale è stata concessa la sospensione condizionale della pena è stato commesso il 1° marzo 2016 e la sentenza è divenuta irrevocabile il 31 marzo 2016.

Il reato oggetto della seconda sentenza, emessa il 26 luglio 2024, è stato commesso l’11 ottobre 2017 e, quindi, nel quinquennio rispetto alla data di irrevocabilità della precedente sentenza.

La revoca della sospensione condizionale della pena, pertanto, doveva, e deve ora, essere necessariamente disposta, senza che peraltro abbia alcun rilievo il fatto che il pubblico ministero aveva fondato la richiesta di revoca anche su argomenti in parte diversi ed eventualmente errati.

In tale caso, infatti, come detto, la revoca del beneficio è prevista "ex lege" come obbligatoria e automatica, per cui il provvedimento del giudice ha una natura meramente ricognitiva tanto che in questo caso, come anche recentemente ribadito, «il pubblico ministero è legittimato a porre direttamente in esecuzione la pena coperta dalla misura di favore caducata, sempre che, nel contempo, richieda al competente giudice dell'esecuzione di pronunciare, nelle forme previste, la declaratoria di cui all'art. 674 cod. proc. pen.» (così Sez. 1, n. 19894 del 08/02/2022, Pmt, Rv. 283092 – 01 anche facendo riferimento a Sez.

U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399 – 01).

Alla luce delle considerazioni esposte il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e deve conseguentemente essere disposta la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cagliari il 2 marzo 2016, divenuta irrevocabile il 31 marzo 2016.

P.Q.M Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata di rigetto della richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del Tribunale di Cagliari del 2/03/2016, irrevocabile il 31/03/2016, revoca che dispone.

Così è deciso, 23/04/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1462/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 9292/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] Tribunale di Cagliari nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari il 2 marzo 2016; lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Cagliari, quale giudice dell’esecuzione, con provvedimento in data 28 gennaio 2025, ha respinto la richiesta dell’Ufficio della Procura di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del Tribunale di Cagliari del 2 marzo 2016, irrevocabile il 31 marzo 2016. 2. Nello specifico il giudice dell’esecuzione ha respinto la domanda ritenendo che la pena inflitta con la successiva sentenza dell’11 marzo 2024 per mesi due e giorni venti di reclusione, pure cumulata con con i mesi tre e giorni due di reclusione inflitti con la sentenza del 2 marzo 2016, non superino i limiti di cui all’art. 163 c.p. e, inoltre, che non ricorrono i presupposti del 168 cod. pen. in quanto la seconda condanna non è intervenuta nel termine di cinque anni dalla precedente. 3. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in relazione all’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. evidenziando che il giudice dell’esecuzione, facendo riferimento alla data di pronuncia della sentenza e non a quella di commissione del reato, sarebbe incorso in errore in ordine alla individuazione del quinquennio cui fare riferimento ai fini della revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza del 2 marzo 2016. 4. In data 7 aprile 2025 sono pervenute in cancelleria le osservazioni con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con la revoca della sospensione condizionale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26004/2025 Roma, lì, 15/07/2025 della pena concessa con la sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari il 2 marzo 2016. 5. In data 28 marzo 2025 sono pervenute le conclusioni con le quali l’avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Nell’unico motivo di ricorso l’organo dell’accusa deduce la violazione di legge in relazione all’art. 168 cod. pen. evidenziando che il giudice dell’esecuzione sarebbe incorso in errore in quanto ai fini del quinquennio avrebbe considerato la data di emissione della seconda sentenza di condanna e non quella di commissione del reato. La doglianza è fondata. 2.1. A fronte del dato testuale della norma, come anche di recente evidenziato «la revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell'esecuzione quando, entro i termini previsti dall'art. 163 cod. pen., sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stata già accordato il beneficio, anche se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura, poiché la valutazione di meritevolezza per la concessione di questa compete al solo giudice della cognizione» (Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, Ahmetovic, Rv. 280682 - 01) In tale prospettiva la data cui fare riferimento ai fini del quinquennio è quella in cui è stato commesso il reato e non quella successiva della sentenza che lo ha accertato, in ciò dovendosi pertanto ribadire che «il concetto di commissione del reato, dal quale la legge fa dipendere l'ostacolo all'effetto estintivo del reato, è ancorato alla data di consumazione dello stesso con riferimento al quinquennio, ma l'effetto ostativo di tale evenienza è subordinato all'accertamento definitivo del reato medesimo, in ragione della presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, comma 1, Cost.» (Sez. 5, n. 11759 del 22/11/2019, dep. 2020, Greco, Rv. 279015 - 01). Nel caso della revoca della sospensione condizionale previsto dall’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., d’altro canto, è irrilevante che la sentenza di condanna per il delitto commesso nel quinquennio sia stata emessa, o sia divenuta irrevocabile, soltanto dopo il decorso del quinquennio in quanto l'accertamento giudiziale del delitto, con efficacia di giudicato in un momento successivo al quinquennio, non è ostativo alla revoca del beneficio, rappresentando lo stesso piuttosto la condizione necessaria per procedersi alla revoca, ma non il presupposto sostanziale, costituito, invece, dall'aver commesso un nuovo reato nel quinquennio (Sez. 1, n. 12847 del 26/02/2025, Ferrara, Rv. 287876 – 01; conformi Sez. 1, n. 9673 del 19/10/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 1, n. 22546 del 07/02/2023, Belli, n.m.; Sez. 1, n. 18843 del 22/06/2020, P.m. Tribunale di Imperia in proc. Hayari, n.m.). Come era stato precisato in una risalente pronuncia delle Sezioni Unite, infatti, la sentenza revocante «è meramente ricognitiva di un effetto decadenziale già prodottosi con la ricaduta nel reato, che costituisce condizione per la revoca. Gli effetti di diritto sostanziale risalgono de iure al momento, antecedente la nuova pronuncia giudiziale e indipendente da essa, in cui si è verificata detta condizione, sicché il provvedimento di revoca prende atto di una situazione (il venir meno della clausola di sospensione) già determinatasi per legge, in conseguenza del reato sopravvenuto e accertato con pronuncia passata in giudicato» (Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798- 01). 2.2. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione non si è conformato ai principi indicati e facendo riferimento alla data di pronuncia piuttosto che a quella di commissione del reato è incorso in errore. Il reato per il quale è stata concessa la sospensione condizionale della pena è stato commesso il 1° marzo 2016 e la sentenza è divenuta irrevocabile il 31 marzo 2016. Il reato oggetto della seconda sentenza, emessa il 26 luglio 2024, è stato commesso l’11 ottobre 2017 e, quindi, nel quinquennio rispetto alla data di irrevocabilità della precedente sentenza. La revoca della sospensione condizionale della pena, pertanto, doveva, e deve ora, essere necessariamente disposta, senza che peraltro abbia alcun rilievo il fatto che il pubblico ministero aveva fondato la richiesta di revoca anche su argomenti in parte diversi ed eventualmente errati. In tale caso, infatti, come detto, la revoca del beneficio è prevista "ex lege" come obbligatoria e automatica, per cui il provvedimento del giudice ha una natura meramente ricognitiva tanto che in questo caso, come anche recentemente ribadito, «il pubblico ministero è legittimato a porre direttamente in esecuzione la pena coperta dalla misura di favore caducata, sempre che, nel contempo, richieda al competente giudice dell'esecuzione di pronunciare, nelle forme previste, la declaratoria di cui all'art. 674 cod. proc. pen.» (così Sez. 1, n. 19894 del 08/02/2022, Pmt, Rv. 283092 – 01 anche facendo riferimento a Sez. U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399 – 01). Alla luce delle considerazioni esposte il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e deve conseguentemente essere disposta la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cagliari il 2 marzo 2016, divenuta irrevocabile il 31 marzo 2016. P.Q.M Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata di rigetto della richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del Tribunale di Cagliari del 2/03/2016, irrevocabile il 31/03/2016, revoca che dispone. Così è deciso, 23/04/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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