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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 18489/2022

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te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 28224/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio legale sito in Roma alla piazza SS.

Apostoli n. 66 è elettivamente domiciliato; – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - F i r m a t o D a : L U C I O T T I L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 b 7 0 0 0 6 0 9 e 8 e 3 3 0 9 3 a 7 3 b a a 4 e f 8 c 8 d 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28224/2020 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] sezionale 4951/2022Numero di raccolta generale 18489/2022 n. 290/06/20 depositata in data 27/02/2020, Data pubblicazione 08/06/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatogli con il quale l’Ufficio richiedeva maggiore IRPEF, IRAP ed addizionali conseguenti per l’anno 2012; - la CTP rigettava il ricorso; tale pronuncia era impugnata dal contribuente; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava il gravame; - ricorre a questa Corte l’[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; Considerato che: - il primo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 del d.

Lgs. n. 546 del 1992, 132 c.p.c. e 111 c. 6 Cost., in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR reso motivazione apparente; - il motivo è infondato; - invero, la CTR ha adeguatamente esplicitato, sia pur in modo sintetico, le ragioni che l’hanno indotta a decisione; la motivazione non è quindi apparente (Cass.

SS.

UU.

Sent. n. 8053/2014) collocandosi nel concreto al di sopra del c.d.

“minimo costituzionale”; - in particolare, con riferimento all’avere l’[OSCURATO:PERSONA] movimentato in proprio i 100 kg di oro (e non quale amministratore di fatto delle società coinvolte nella frode) invero la sentenza della CTR riferisce il fatto in parola nella parte narrativa della propria pronuncia, dimostrando quindi di aver esaminato tale profilo e i fatti che lo costituiscono nel complessivo scrutinio delle risultanze processuali; F i r m a t o D a : L U C I O T T I L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 b 7 0 0 0 6 0 9 e 8 e 3 3 0 9 3 a 7 3 b a a 4 e f 8 c 8 d 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28224/2020 - più precisamente, la CTR dà espressamente atto, ed in modo Numero sezionale 4951/2022Numero di raccolta generale 18489/2022 adeguatamente analitico, di come la sentenza di applicazione Data pubblicazione 08/06/2022 pena ex art. 444 c.p.p. resa nel proc. n. 1592/2012 r.g.n.r. in data 9.11.2017 nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] riguardasse proprio l’imputazione consistente nell’omessa dichiarazione dei ricavi derivanti alla cessione di kg. 100,00 di oro (pag. 4 ultimo periodo); - a ciò aggiungasi che per questa Corte, con principi da recepirsi anche nel processo tributario (si vedano in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016; Sez. 1, Ordinanza n. 19011 del 31/07/2017), la valutazione dei documenti come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata; - il secondo motivo censura la pronuncia gravata per travisamento della prova, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., avendo la CTR ritenuto, per l’appunto contrariamente a quanto indicato delle emergenze processuali che ciò escludevano, che l’[OSCURATO:PERSONA] avesse agito in nome e per conto proprio nella compravendita di 100 kg di metallo prezioso autonomamente contestatagli; - il motivo è infondato; - in forza della giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3796 del 14/02/2020) il travisamento dedotto F i r m a t o D a : L U C I O T T I L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 b 7 0 0 0 6 0 9 e 8 e 3 3 0 9 3 a 7 3 b a a 4 e f 8 c 8 d 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28224/2020 Numero sezionale 4951/2022 opera solo ove sussista uno specifico atto processuale in grado Numero di raccolta generale 18489/2022Data pubblicazione 08/06/2022 di contraddire il complessivo materiale probatorio quanto all’esistenza o meno di un fatto storico; - nel dettaglio, il travisamento della prova – che ove sussistente in effetti non impinge in una valutazione dei fatti – ricorre nel caso in cui si accerti che un’informazione probatoria, utilizzata dal giudice ai fini della decisione, è contraddetta da uno specifico atto processuale, così che, a differenza del travisamento del fatto, può essere fatto valere mediante ricorso per cassazione, ove incida su un punto decisivo della controversia (Cass., Sez.

III, 21 gennaio 2020, n. 1163), come nel caso in cui l’informazione probatoria sia stata acquisita e non valutata (Cass., Sez.

I, 14 febbraio 2020, n. 3796; Cass., Sez.

I, 25 maggio 2015, n. 10749).

La fattispecie ricorre però laddove venga accertato che una informazione probatoria, utilizzata dal giudice, è contraddetta da uno specifico atto processuale incidente su un punto decisivo della controversia (Cass., Sez.

I, 14 febbraio 2020, n. 3796; Cass., Sez.

III, 21 gennaio 2020, n. 1163; Cass., Sez.

I, 25 maggio 2015, n. 10749); - ebbene, nel caso di specie ciò non è accaduto: parte ricorrente contesta nel concreto la valutazione dei fatti operata dal giudice dell’appello in forza dei quali si è ritenuto il coinvolgimento personale nell’attività illecita del contribuente sig. [OSCURATO:PERSONA], comportante la sottrazione a imposizione di rilevanti redditi; - e ciò in forza di due ragioni: in primo luogo nel caso in esame non sussiste lo specifico atto processuale escludente l’informazione probatoria: la mera contraddizione (fisiologica e ovvia nel processo) tra le ragioni del contribuente (si veda in particolare l’esposizione a pag. 28 del ricorso) e le ragioni dell’Agenzia delle Entrate (si vedano in particolare le considerazioni a pagg. 12 e 13 del controricorso) cristallizzano F i r m a t o D a : L U C I O T T I L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 b 7 0 0 0 6 0 9 e 8 e 3 3 0 9 3 a 7 3 b a a 4 e f 8 c 8 d 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28224/2020 Numero sezionale 4951/2022 al più una situazione di incertezza di un fatto nella Numero di raccolta generale 18489/2022Data pubblicazione 08/06/2022 prospettazione delle parti, non la sua erronea esclusione ad opera del giudice; - secondariamente, come già detto con riferimento ai motivi dedotti ut supra, anche quindi in ordine al contestato travisamento della prova, osserva il Collegio che solo l'informazione probatoria su un punto decisivo, acquisita e non valutata neppure implicitamente dal giudice, mette in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito (Cass. n. 12413/2022): il che qui non è avvenuto, come si è precedentemente illustrato; - tali ragioni (in particolare la sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. – c.d.

“patteggiamento” - e le risultanze del procedimento penale, nel contesto del complessivo materiale probatorio in atti, comprovante – nulla contestandosi sotto questo profilo – l’intensa e sistematica attività illecita dell’[OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto di svariate società) sono invero state correttamente percepite nella loro oggettiva storicità dalla CTR, e regolarmente acquisite; esse hanno indicato una precisa direzione quanto all’esito della loro valutazione, senza mostrare alcuna contraddizione in ordine alla destinazione cui poteva giungersi all’esito del loro esame; quindi sono state puntualmente ed anche espressamente valutate quali circostante indicative della sussistenza della maggior pretesa tributaria nei termini dedotti dall’Ufficio; - tali univoche informazioni probatorie il giudice dell’appello le indica, sia pur in modo assai sintetico e non privo di un errore di scritturazione, per vero anche nella parte motiva della pronuncia (ultima pagina della sentenza), soffermandosi sia sul contenuto della già citata sentenza sia sul contenuto delle ulteriori risultanze del procedimento penale: “la rilevanza dei fatti viene dimostrata dalla sentenza con la quale l’attuale F i r m a t o D a : L U C I O T T I L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 b 7 0 0 0 6 0 9 e 8 e 3 3 0 9 3 a 7 3 b a a 4 e f 8 c 8 d 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28224/2020 appellante ha confessato la propria responsabilità, i fatti Numero sezionale 4951/2022Numero di raccolta generale 18489/2022 risultano ben evidenti sia dalle intercettazioni che dalla Data pubblicazione 08/06/2022 testimonianza di [OSCURATO:PERSONA].

Tali elementi contribuiscono a definire concretezza le responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] anche sotto il profilo fiscale, come legittimamente accertato dall’Agenzia delle Entrate”; - il terzo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 della L. n. 537 del 1993 come modificato dal d.

L. n. 16 del 2012, art. 8, c. 1, in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto preclusa la deduzione dei costi recuperati in forza unicamente della sentenza di patteggiamento emessa a carico del contribuente in data 9 novembre 2007; - in forza delle considerazioni espresse in ordine anche al secondo motivo, il presente motivo è parimenti rigettato; - invero, alle già espresse considerazioni qui può ulteriormente aggiungersi il fatto che l’esercizio dell’azione penale conclusasi con la sentenza di applicazione pena, anche solo come fatto storico, non può esser smentito da alcun elemento in atti e risulta anzi incontroverso in causa; - le spese sono regolate dalla soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; - sussistono i presupposti processuali per il c.d.

“raddoppio” del contributo unificato per atti giudiziari; P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 7.800,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo F i r m a t o D a : L U C I O T T I L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 b 7 0 0 0 6 0 9 e 8 e 3 3 0 9 3 a 7 3 b a a 4 e f 8 c 8 d 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28224/2020 Numero sezionale 4951/2022 unificato pari quello dovuto per il ricorso principale a norma del Numero di raccolta generale 18489/2022Data

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 28224/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio legale sito in Roma alla piazza SS. Apostoli n. 66 è elettivamente domiciliato; – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - F i r m a t o D a : L U C I O T T I L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 b 7 0 0 0 6 0 9 e 8 e 3 3 0 9 3 a 7 3 b a a 4 e f 8 c 8 d 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28224/2020 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] sezionale 4951/2022Numero di raccolta generale 18489/2022 n. 290/06/20 depositata in data 27/02/2020, Data pubblicazione 08/06/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatogli con il quale l’Ufficio richiedeva maggiore IRPEF, IRAP ed addizionali conseguenti per l’anno 2012; - la CTP rigettava il ricorso; tale pronuncia era impugnata dal contribuente; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava il gravame; - ricorre a questa Corte l’[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; Considerato che: - il primo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992, 132 c.p.c. e 111 c. 6 Cost., in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR reso motivazione apparente; - il motivo è infondato; - invero, la CTR ha adeguatamente esplicitato, sia pur in modo sintetico, le ragioni che l’hanno indotta a decisione; la motivazione non è quindi apparente (Cass. SS. UU. Sent. n. 8053/2014) collocandosi nel concreto al di sopra del c.d. “minimo costituzionale”; - in particolare, con riferimento all’avere l’[OSCURATO:PERSONA] movimentato in proprio i 100 kg di oro (e non quale amministratore di fatto delle società coinvolte nella frode) invero la sentenza della CTR riferisce il fatto in parola nella parte narrativa della propria pronuncia, dimostrando quindi di aver esaminato tale profilo e i fatti che lo costituiscono nel complessivo scrutinio delle risultanze processuali; F i r m a t o D a : L U C I O T T I L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 b 7 0 0 0 6 0 9 e 8 e 3 3 0 9 3 a 7 3 b a a 4 e f 8 c 8 d 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28224/2020 - più precisamente, la CTR dà espressamente atto, ed in modo Numero sezionale 4951/2022Numero di raccolta generale 18489/2022 adeguatamente analitico, di come la sentenza di applicazione Data pubblicazione 08/06/2022 pena ex art. 444 c.p.p. resa nel proc. n. 1592/2012 r.g.n.r. in data 9.11.2017 nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] riguardasse proprio l’imputazione consistente nell’omessa dichiarazione dei ricavi derivanti alla cessione di kg. 100,00 di oro (pag. 4 ultimo periodo); - a ciò aggiungasi che per questa Corte, con principi da recepirsi anche nel processo tributario (si vedano in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016; Sez. 1, Ordinanza n. 19011 del 31/07/2017), la valutazione dei documenti come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata; - il secondo motivo censura la pronuncia gravata per travisamento della prova, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., avendo la CTR ritenuto, per l’appunto contrariamente a quanto indicato delle emergenze processuali che ciò escludevano, che l’[OSCURATO:PERSONA] avesse agito in nome e per conto proprio nella compravendita di 100 kg di metallo prezioso autonomamente contestatagli; - il motivo è infondato; - in forza della giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3796 del 14/02/2020) il travisamento dedotto F i r m a t o D a : L U C I O T T I L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 b 7 0 0 0 6 0 9 e 8 e 3 3 0 9 3 a 7 3 b a a 4 e f 8 c 8 d 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28224/2020 Numero sezionale 4951/2022 opera solo ove sussista uno specifico atto processuale in grado Numero di raccolta generale 18489/2022Data pubblicazione 08/06/2022 di contraddire il complessivo materiale probatorio quanto all’esistenza o meno di un fatto storico; - nel dettaglio, il travisamento della prova – che ove sussistente in effetti non impinge in una valutazione dei fatti – ricorre nel caso in cui si accerti che un’informazione probatoria, utilizzata dal giudice ai fini della decisione, è contraddetta da uno specifico atto processuale, così che, a differenza del travisamento del fatto, può essere fatto valere mediante ricorso per cassazione, ove incida su un punto decisivo della controversia (Cass., Sez. III, 21 gennaio 2020, n. 1163), come nel caso in cui l’informazione probatoria sia stata acquisita e non valutata (Cass., Sez. I, 14 febbraio 2020, n. 3796; Cass., Sez. I, 25 maggio 2015, n. 10749). La fattispecie ricorre però laddove venga accertato che una informazione probatoria, utilizzata dal giudice, è contraddetta da uno specifico atto processuale incidente su un punto decisivo della controversia (Cass., Sez. I, 14 febbraio 2020, n. 3796; Cass., Sez. III, 21 gennaio 2020, n. 1163; Cass., Sez. I, 25 maggio 2015, n. 10749); - ebbene, nel caso di specie ciò non è accaduto: parte ricorrente contesta nel concreto la valutazione dei fatti operata dal giudice dell’appello in forza dei quali si è ritenuto il coinvolgimento personale nell’attività illecita del contribuente sig. [OSCURATO:PERSONA], comportante la sottrazione a imposizione di rilevanti redditi; - e ciò in forza di due ragioni: in primo luogo nel caso in esame non sussiste lo specifico atto processuale escludente l’informazione probatoria: la mera contraddizione (fisiologica e ovvia nel processo) tra le ragioni del contribuente (si veda in particolare l’esposizione a pag. 28 del ricorso) e le ragioni dell’Agenzia delle Entrate (si vedano in particolare le considerazioni a pagg. 12 e 13 del controricorso) cristallizzano F i r m a t o D a : L U C I O T T I L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 b 7 0 0 0 6 0 9 e 8 e 3 3 0 9 3 a 7 3 b a a 4 e f 8 c 8 d 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28224/2020 Numero sezionale 4951/2022 al più una situazione di incertezza di un fatto nella Numero di raccolta generale 18489/2022Data pubblicazione 08/06/2022 prospettazione delle parti, non la sua erronea esclusione ad opera del giudice; - secondariamente, come già detto con riferimento ai motivi dedotti ut supra, anche quindi in ordine al contestato travisamento della prova, osserva il Collegio che solo l'informazione probatoria su un punto decisivo, acquisita e non valutata neppure implicitamente dal giudice, mette in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito (Cass. n. 12413/2022): il che qui non è avvenuto, come si è precedentemente illustrato; - tali ragioni (in particolare la sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. – c.d. “patteggiamento” - e le risultanze del procedimento penale, nel contesto del complessivo materiale probatorio in atti, comprovante – nulla contestandosi sotto questo profilo – l’intensa e sistematica attività illecita dell’[OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto di svariate società) sono invero state correttamente percepite nella loro oggettiva storicità dalla CTR, e regolarmente acquisite; esse hanno indicato una precisa direzione quanto all’esito della loro valutazione, senza mostrare alcuna contraddizione in ordine alla destinazione cui poteva giungersi all’esito del loro esame; quindi sono state puntualmente ed anche espressamente valutate quali circostante indicative della sussistenza della maggior pretesa tributaria nei termini dedotti dall’Ufficio; - tali univoche informazioni probatorie il giudice dell’appello le indica, sia pur in modo assai sintetico e non privo di un errore di scritturazione, per vero anche nella parte motiva della pronuncia (ultima pagina della sentenza), soffermandosi sia sul contenuto della già citata sentenza sia sul contenuto delle ulteriori risultanze del procedimento penale: “la rilevanza dei fatti viene dimostrata dalla sentenza con la quale l’attuale F i r m a t o D a : L U C I O T T I L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 b 7 0 0 0 6 0 9 e 8 e 3 3 0 9 3 a 7 3 b a a 4 e f 8 c 8 d 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28224/2020 appellante ha confessato la propria responsabilità, i fatti Numero sezionale 4951/2022Numero di raccolta generale 18489/2022 risultano ben evidenti sia dalle intercettazioni che dalla Data pubblicazione 08/06/2022 testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]. Tali elementi contribuiscono a definire concretezza le responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] anche sotto il profilo fiscale, come legittimamente accertato dall’Agenzia delle Entrate”; - il terzo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 della L. n. 537 del 1993 come modificato dal d. L. n. 16 del 2012, art. 8, c. 1, in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto preclusa la deduzione dei costi recuperati in forza unicamente della sentenza di patteggiamento emessa a carico del contribuente in data 9 novembre 2007; - in forza delle considerazioni espresse in ordine anche al secondo motivo, il presente motivo è parimenti rigettato; - invero, alle già espresse considerazioni qui può ulteriormente aggiungersi il fatto che l’esercizio dell’azione penale conclusasi con la sentenza di applicazione pena, anche solo come fatto storico, non può esser smentito da alcun elemento in atti e risulta anzi incontroverso in causa; - le spese sono regolate dalla soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; - sussistono i presupposti processuali per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato per atti giudiziari; P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 7.800,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo F i r m a t o D a : L U C I O T T I L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 b 7 0 0 0 6 0 9 e 8 e 3 3 0 9 3 a 7 3 b a a 4 e f 8 c 8 d 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28224/2020 Numero sezionale 4951/2022 unificato pari quello dovuto per il ricorso principale a norma del Numero di raccolta generale 18489/2022Data
Sentenza Cassazione n. 18489/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris