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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 33503/2022

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9 ORDINANZA sul ricorso 26908/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] p.t., domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte Di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] in persona del suo Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]Erasmo, 19 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2657/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] teU, 1.-La società [OSCURATO:SOCIETA] ha ceduto un immobile, facente parte di un complesso più ampio, alla [OSCURATO:PERSONA] (già MS Costruzioni). [OSCURATO:PERSONA].Del. aveva a sua volta acquistato l'immobile dalla SIDA Immobiliare che per la realizzazione del complesso immobiliare di cui faceva parte quello oggetto di causa, aveva contratto un mutuo con il Banco di Napoli, che, a garanzia del suo credito, aveva iscritto ipoteca sul complesso immobiliare. 2.-Dunque, [OSCURATO:SOCIETA] cede il bene, che aveva acquistato da SIDA Immobiliare, a [OSCURATO:PERSONA] e quest'ultima si obbliga, quale parte del corrispettivo, a saldare il debito che, pro quota, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva verso il Banco di Napoli.

L'acquirente si rende però inadempiente, e viene convenuta in giudizio dalla curatela dell'alienante ([OSCURATO:SOCIETA], che si trovava sotto procedura concorsuale al momento della vendita), ma eccepisce il difetto di legittimazione di quest'ultima, sostenendo che si era perfezionato un accollo esterno, e che dunque la sua creditrice non era più l'alienante, ma il Banco di Napoli: quest'ultimo, in altri termini, aveva aderito all'accollo tra le due parti della compravendita ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]) e dunque era l'unico legittimato a pretendere l'adempimento dell'impegno preso dalla Immobiliare- acquirente del bene- di pagare il prezzo convenuto mediante estinzione del debito. 3.-Sia il Tribunale che la Corte di Appello hanno disatteso questo ragionamento, ed hanno escluso che si sia concluso un accollo esterno, vale a dire che la banca possa avere aderito all'accordo riconoscendo il nuovo debitore.

Avverso tale pronuncia ricorre la [OSCURATO:PERSONA] con un solo motivo.

La curatela della [OSCURATO:SOCIETA] ne chiede il rigetto con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4.-L'unico motivo di ricorso fa valere violazione dell'articolo 1273 c.c. .

Secondo la ricorrente, la Corte di Appello ha errato nell'escludere l'adesione del Banco di Napoli all'accollo che la stessa ricorrente ha fatto in ordine al pagamento del debito della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], posto che l'adesione del creditore ad un accollo tra il debitore e l'accollante può essere implicito, ossia non necessariamente espresso, ma ricavabile da fatti concludenti, avrebbe dovuto riconoscersi un tale assenso sia nella notifica del pignoramento all'accollante, vale a dire la ricorrente, sia nella richiesta, accolta, di immissione al passivo della [OSCURATO:SOCIETA],: elementi, questi, trascurati invece dalla Corte di Appello.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Secondo un principio di diritto di questa Corte, occorre distinguere tra l'interpretazione della volontà delle parti, ossia l'accertamento di cosa esse hanno voluto, che è accertamento in fatto riservato al giudice di merito, e non sindacabile in Cassazione se non per difetto assoluto di motivazione, e la qualificazione di tale volontà, che invece, implicando la riconduzione del fatto da una fattispecie, è giudizio sindacabile per violazione di legge (Cass. 15603/ 2021; Cass. 3115/ 2021; Cass. 9996/ 2019).

Stabilire se il Banco di Napoli ha aderito o no all'accollo del debito è attività del primo tipo: si tratta di accertare la volontà di una delle parti, ossia di accertare un fatto.

Solo dopo che si è accertata la volontà, si pone questione di qualificarla, come adesione ad un accollo, o meno, e se si, come adesione liberatoria, o meno.

Essendo dunque l'accertamento compiuto dalla Corte di Appello, accertamento di un fatto- se vi sia stata o meno adesione all'accollo- non può essere censurato in Cassazione se non sotto il profilo della mancanza assoluta di motivazione.

Ma, a prescindere da ciò, anche ad ammettere che nell'accertamento di quel fatto sia stato fatto ricorso a regole legali, e segnatamente, come ritiene la ricorrente, a quelle che consentono di qualificare un comportamento come concludente, ossia come equivalente al consenso espresso, il motivo è infondato comunque.

Infatti, la ricorrente ritiene che i comportamenti concludenti, che manifestano la volontà di aderire all'accordo, siano essenzialmente due.

Il primo costituito dalla notifica del pignoramento alla ricorrente, segno che la Banca l'ha considerata come "nuova" debitrice, ossia ha preso atto dell'accollo che quest'ultima ha fatto del debito dell'originario obbligato, ed a lei si è di conseguenza rivolta.

Questo argomento è stato già valutato dalla Corte di Appello, che, in base, per l'appunto, ad una ricostruzione in fatto, qui non smentita, ed anzi pacifica, ha accertato che la banca ha notificato il pignoramento alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto terzo proprietario, cui non ha però notificato il precetto, che invece è stato indirizzato solo alla originaria debitrice, la società [OSCURATO:SOCIETA]. (p. 11).

Questa circostanza di fatto- notifica del pignoramento, e non del precetto, alla ricorrente in quanto terzo proprietario- esclude che la banca abbia voluto riconoscere l'accollante come nuovo suo debitore.

Altrimenti avrebbe intimato anche a quest'ultima il pagamento con il precetto.

Quanto al secondo elemento, non risulta che la ricorrente lo abbia posto in appello, ossia che abbia sottoposto al giudice di secondo grado la questione del significato concludente della immissione al passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. al netto della somma accollata.

Dalla sentenza impugnata risultano due motivi di appello: il primo sulla notifica alla ricorrente del pignoramento, e di cui si è già detto; il secondo circa la nullità dell'accollo per carenza di frazionamento del mutuo.

Ad ogni modo, anche a ritenerla proposta questa censura è meramente assertiva, non supportata da alcun elemento da cui ricavare l'ammontare della immissione al passivo e l'effettiva volontà di rinunciare alla parte del credito oggetto di accollo. cA/‘ P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese legali nella misura di 10.000 euro, oltre 200,00 euro di spese generali.

Doppio contributo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9 ORDINANZA sul ricorso 26908/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] p.t., domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte Di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] in persona del suo Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]Erasmo, 19 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2657/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] teU, 1.-La società [OSCURATO:SOCIETA] ha ceduto un immobile, facente parte di un complesso più ampio, alla [OSCURATO:PERSONA] (già MS Costruzioni). [OSCURATO:PERSONA].Del. aveva a sua volta acquistato l'immobile dalla SIDA Immobiliare che per la realizzazione del complesso immobiliare di cui faceva parte quello oggetto di causa, aveva contratto un mutuo con il Banco di Napoli, che, a garanzia del suo credito, aveva iscritto ipoteca sul complesso immobiliare. 2.-Dunque, [OSCURATO:SOCIETA] cede il bene, che aveva acquistato da SIDA Immobiliare, a [OSCURATO:PERSONA] e quest'ultima si obbliga, quale parte del corrispettivo, a saldare il debito che, pro quota, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva verso il Banco di Napoli. L'acquirente si rende però inadempiente, e viene convenuta in giudizio dalla curatela dell'alienante ([OSCURATO:SOCIETA], che si trovava sotto procedura concorsuale al momento della vendita), ma eccepisce il difetto di legittimazione di quest'ultima, sostenendo che si era perfezionato un accollo esterno, e che dunque la sua creditrice non era più l'alienante, ma il Banco di Napoli: quest'ultimo, in altri termini, aveva aderito all'accollo tra le due parti della compravendita ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]) e dunque era l'unico legittimato a pretendere l'adempimento dell'impegno preso dalla Immobiliare- acquirente del bene- di pagare il prezzo convenuto mediante estinzione del debito. 3.-Sia il Tribunale che la Corte di Appello hanno disatteso questo ragionamento, ed hanno escluso che si sia concluso un accollo esterno, vale a dire che la banca possa avere aderito all'accordo riconoscendo il nuovo debitore. Avverso tale pronuncia ricorre la [OSCURATO:PERSONA] con un solo motivo. La curatela della [OSCURATO:SOCIETA] ne chiede il rigetto con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4.-L'unico motivo di ricorso fa valere violazione dell'articolo 1273 c.c. . Secondo la ricorrente, la Corte di Appello ha errato nell'escludere l'adesione del Banco di Napoli all'accollo che la stessa ricorrente ha fatto in ordine al pagamento del debito della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], posto che l'adesione del creditore ad un accollo tra il debitore e l'accollante può essere implicito, ossia non necessariamente espresso, ma ricavabile da fatti concludenti, avrebbe dovuto riconoscersi un tale assenso sia nella notifica del pignoramento all'accollante, vale a dire la ricorrente, sia nella richiesta, accolta, di immissione al passivo della [OSCURATO:SOCIETA],: elementi, questi, trascurati invece dalla Corte di Appello. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. Secondo un principio di diritto di questa Corte, occorre distinguere tra l'interpretazione della volontà delle parti, ossia l'accertamento di cosa esse hanno voluto, che è accertamento in fatto riservato al giudice di merito, e non sindacabile in Cassazione se non per difetto assoluto di motivazione, e la qualificazione di tale volontà, che invece, implicando la riconduzione del fatto da una fattispecie, è giudizio sindacabile per violazione di legge (Cass. 15603/ 2021; Cass. 3115/ 2021; Cass. 9996/ 2019). Stabilire se il Banco di Napoli ha aderito o no all'accollo del debito è attività del primo tipo: si tratta di accertare la volontà di una delle parti, ossia di accertare un fatto. Solo dopo che si è accertata la volontà, si pone questione di qualificarla, come adesione ad un accollo, o meno, e se si, come adesione liberatoria, o meno. Essendo dunque l'accertamento compiuto dalla Corte di Appello, accertamento di un fatto- se vi sia stata o meno adesione all'accollo- non può essere censurato in Cassazione se non sotto il profilo della mancanza assoluta di motivazione. Ma, a prescindere da ciò, anche ad ammettere che nell'accertamento di quel fatto sia stato fatto ricorso a regole legali, e segnatamente, come ritiene la ricorrente, a quelle che consentono di qualificare un comportamento come concludente, ossia come equivalente al consenso espresso, il motivo è infondato comunque. Infatti, la ricorrente ritiene che i comportamenti concludenti, che manifestano la volontà di aderire all'accordo, siano essenzialmente due. Il primo costituito dalla notifica del pignoramento alla ricorrente, segno che la Banca l'ha considerata come "nuova" debitrice, ossia ha preso atto dell'accollo che quest'ultima ha fatto del debito dell'originario obbligato, ed a lei si è di conseguenza rivolta. Questo argomento è stato già valutato dalla Corte di Appello, che, in base, per l'appunto, ad una ricostruzione in fatto, qui non smentita, ed anzi pacifica, ha accertato che la banca ha notificato il pignoramento alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto terzo proprietario, cui non ha però notificato il precetto, che invece è stato indirizzato solo alla originaria debitrice, la società [OSCURATO:SOCIETA]. (p. 11). Questa circostanza di fatto- notifica del pignoramento, e non del precetto, alla ricorrente in quanto terzo proprietario- esclude che la banca abbia voluto riconoscere l'accollante come nuovo suo debitore. Altrimenti avrebbe intimato anche a quest'ultima il pagamento con il precetto. Quanto al secondo elemento, non risulta che la ricorrente lo abbia posto in appello, ossia che abbia sottoposto al giudice di secondo grado la questione del significato concludente della immissione al passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. al netto della somma accollata. Dalla sentenza impugnata risultano due motivi di appello: il primo sulla notifica alla ricorrente del pignoramento, e di cui si è già detto; il secondo circa la nullità dell'accollo per carenza di frazionamento del mutuo. Ad ogni modo, anche a ritenerla proposta questa censura è meramente assertiva, non supportata da alcun elemento da cui ricavare l'ammontare della immissione al passivo e l'effettiva volontà di rinunciare alla parte del credito oggetto di accollo. cA/‘ P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese legali nella misura di 10.000 euro, oltre 200,00 euro di spese generali. Doppio contributo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto p
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