CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 18678/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso f [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava quello del Tribunale di Milano che aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni tre e che aveva disposto la confisca di un'autovettura Audi Q5, del ramo d'azienda gestito dall'Associazione 1899, dei saldi attivi dei conti correnti e di undici orologi Rolex; in parziale riforma della decisione di primo grado, disponeva il dissequestro e la restituzione del bene immobile sito in Scanzorosciate, intestato al coniuge [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Milano aveva inquadrato [OSCURATO:PERSONA] nella categoria di cui agli artt. 1, lett. b) e 4, lett. i) d.lgs. n. 159 del 2011, ritenendo che il soggetto, sin dal 2006, fosse implicato nel traffico di sostanze stupefacenti gestito dalla criminalità organizzata, essendo stato più volte segnalato quale affidabile intermediario ovvero acquirente di grossi quantitativi riservati alla vendita al dettaglio, e che partecipasse ad episodi violenti legati al mondo degli ultras, con particolare riguardo alla tifoseria organizzata dell'A.C. Milan, essendo il leader del gruppo ultras denominato "[OSCURATO:PERSONA]". La pericolosità del soggetto era proseguita fino agli anni 2017-2018. Pur essendo vero che, fino all'arresto per le forniture di stupefacente accertate nel 2016, le indagini avevano solo lambito il proposto o comunque non erano giunte ad una affermazione di responsabilità in sede giudiziaria, il Tribunale chiariva che nel presente giudizio di prevenzione assumono rilievo ai fini del giudizio di pericolosità non solo pronunce giudiziarie, ma altresì dati fattuali quali: le dichiarazioni auto ed etero accusatorie del collaboratore di giustizia Cicalese in ordine alle consegne di cocaina fatte a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel 2006; i controlli di polizia unitamente al pregiudicato Lombardi in possesso di cocaina; la costante frequentazione, segnalata dalle forze dell'ordine dal 2008 in poi, di soggetti con pregiudizi per cessione di stupefacenti o reati contro il patrimonio ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lombardi e Romaniello) ovvero contigui alla criminalità organizzata (Trocino e Calabria); le risultanze dell'indagine "Mongolfiera", relativa al reato continuato di detenzione e cessione di stupefacenti in concorso con fornitori di origine albanese, che recapitavano la sostanza presso il Clan 1899, procedimento in cui il proposto era stato sottoposto a custodia cautelare ed aveva patteggiato la pena (procedimento Procura Milano); le conversazioni e i monitoraggi sugli incontri avvenuti presso il Clan 1899 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relativi all'importazione di un consistente carico di hashish che venne sequestrato in Spagna (procedimento [OSCURATO:PERSONA]). Il Tribunale aveva delineato, altresì, il profilo legato alle manifestazioni di aggressività e violenza di cui [OSCURATO:PERSONA] aveva dato prova nell'esercizio della sua leadership all'interno della [OSCURATO:PERSONA], riferendosi anzitutto alle gravissime lesioni cagionate al tifoso interista in occasione del derby calcistico del 15 febbraio 2009, per le quali il predetto aveva riportato una condanna definitiva alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione, con il divieto aggiuntivo di frequentare competizioni agonistiche per anni 5 e l'obbligo di presentarsi alla p.g. durante tali competizioni; nonché all'aggressione operata ai danni del tifoso percosso durante la partita Milan - Sassuolo del 2018, episodio documentato dai fotogrammi in atti e che dimostrava l'attualità della pericolosità. Al di là di questi episodi eclatanti, l'ascesa di [OSCURATO:PERSONA] all'interno della [OSCURATO:PERSONA] si connotava per la partecipazione a vari disordini e violenze che avevano determinato l'instaurazione di un procedimento penale per vari reati e l'applicazione di due provvedimenti DASPO. in sede amministrativa, oltre quello giudiziario. Inoltre, secondo il Tribunale, l'analisi patrimoniale evidenziava che i conti correnti della coppia [OSCURATO:PERSONA]-Bonomelli, entrambi lavoratori dipendenti con modesti redditi lavorativi, erano alimentati con cospicui versamenti di denaro contante, anche di grosso taglio; che analoghi versamenti in contanti giungevano nelle casse del Clan in misura non riconciliabile con la sola attività dell'esercizio; che il lavoro di [OSCURATO:PERSONA] - quantomeno quello svolto come elettricista durante l'affidamento in prova - non era effettivo e che, tuttavia, il proposto aveva un elevato tenore di vita, desumibile dal possesso di orologi di valore ed autovetture costose. Veniva altresì rilevato che le risultanze emerse a proposito dell'attività esercitata sotto la denominazione di Clan 1899 inducessero a ritenere non adeguatamente giustificate le entrate affluite in contanti sul rapporto bancario associativo, con particolare riferimento agli ultimi anni dal 2016 in poi, in cui l'attività del Clan aveva avuto un sensibile decremento; al contempo, nello stesso periodo [OSCURATO:PERSONA] era coinvolto nel traffico di stupefacenti ed effettuava acquisti di orologi e viaggi, indicativi di una disponibilità economica superiore agli ordinari stipendi percepiti. Per tali ragioni, venivano ritenuti sussistenti forti indizi del reimpiego nell'attività del Clan di proventi inquinati ab origine e dell'utilizzo strumentale dello stesso circolo rispetto ad attività illecite. Con riferimento al possesso della collezione di orologi Rolex, il Tribunale aveva sottolineato che le dichiarazioni dei testi addotti dalla difesa davano conto di acquisti effettuati in contanti da parte di soggetti che non avevano redditi sufficienti ad affrontare spese e risultavano gravati da precedenti penali o di polizia per reati contro il patrimonio (Lombardi, Maida, [OSCURATO:PERSONA]); in ogni caso, ad avviso del Tribunale, non vi erano elementi che consentissero di ricondurre con certezza gli orologi in sequestro a quelli oggetto delle donazioni riferite dai dichiaranti, tenuto conto che si trattava di beni prodotti in serie, tanto più che il proposto nel corso degli anni aveva venduto degli orologi Rolex, come emerso dal suo estratto conto. In ordine agli altri orologi, inclusi quelli acquistati direttamente dal proposto e dalla coniuge in anni ricompresi nel perimetro di pericolosità sociale, veniva disposta la confisca, essendo beni di valore non giustificato dal profilo reddituale lecito della coppia. La Corte territoriale confermava la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], sottolineando che nessun elemento contrario all'attendibilità del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] era emerso nel procedimento, né la difesa aveva prodotto la sentenza annullata con rinvio della Corte di cassazione con riferimento all'omicidio Piazzola. Con riguardo alla censura relativa alla produzione della prova d'alibi in relazione alla gita in una delle isole Baleari, ascrittagli come svolta in compagnia di un trafficante di hashish, si evidenziava la contraddittorietà dell'atto di appello nel quale si leggeva "né [OSCURATO:PERSONA] né gli altri soggetti che con lui hanno partecipato alla vacanza a Palma di Mallorca sono dunque mai stati iscritti nel registro degli indagati [...] l'unico rapporto evidenziato con i fratelli Trocino è la vacanza di pochi giorni in Spagna nel 2012". Sulla scorta di tali argomentazioni, la Corte prospettava la compatibilità logica tra una traversata in barca da Savona a una delle isole Baleari nei primi giorni di agosto e una successiva partenza in aeroporto da [OSCURATO:PERSONA] in data 9 agosto, attese le notorie connessioni aeree tra le isole Baleari e l'aerostazione lombarda. Con riferimento al riconoscimento della pericolosità ex art. 4, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 159 del 2011, la Corte chiariva che l'appellante era soggetto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, con divieto di dimora nei Comuni di Milano e [OSCURATO:PERSONA], in quanto era stato pronto a ricorrere alla violenza fisica per assicurarsi la detenzione di una maglietta lanciata da un calciatore del Milan, dotata tanto per lui quanto per il contendente di valore precipuamente affettivo. Relativamente alla censura secondo cui la pericolosità di un soggetto riceverebbe una prova contraria nel suo non essere stato indagato o imputato, la Corte di appello richiamava il principio di autonoma valutazione da parte del giudice della prevenzione della rilevanza dei fatti accertati in sede penale che non abbiano dato luogo ad una sentenza di condanna, ogniqualvolta non sia stata emessa una sentenza irrevocabile di assoluzione che contenga l'espressa negazione della rilevanza penale di un fatto. Per quel che concerne l'asserita sproporzione tra la sostanziale costanza degli importi versati in contanti sul conto corrente associativo e gli emolumenti erogati da esso al proposto, da un lato, e dall'altro lato la restrizione, dal 2016, delle attività aperte al pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, asserendo l'incremento della redditività aziendale, a sua volta spiegabile con l'esaurimento del magazzino, la Corte territoriale ribadiva la natura ampiamente congetturale di tale tesi difensiva formulata dal consulente tecnico di parte del proposto; quest'ultimo aveva, peraltro, confessato di non poter supportare la propria ipotesi con un riscontro documentale a causa della difformità tra le scritture aziendali, così come concretamente tenute, e la contabilità ordinaria che si sarebbe dovuta associare alla natura sostanzialmente imprenditoriale dell'attività di fatto svolta nel ramo d'azienda confiscato. Con riguardo agli orologi confiscati, alla luce della valutazione delle testimonianze dei donanti addotte dalla difesa sulla legittima provenienza dei beni, la Corte rilevava che la circostanza che fossero regali di eccezionale pregio e valore sul mercato, provenienti da soggetti connessi ad ambienti criminogeni notevoli, in assenza di specifiche allegazioni circa la disponibilità di altrettanti eccezionali risorse economiche lecite in capo agli stessi, si spiegava ragionevolmente soltanto ammettendo l'esistenza di debiti di gratitudine particolarmente forti nei confronti del proposto. 2. Avverso tale provvedimento presentano ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del loro difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], la quale formula quattro distinti motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso, vengono dedotti violazione dell'art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 e vizio di motivazione. La motivazione del decreto impugnato si rivela meramente apparente ovvero assolutamente inidonea ad individuare il filo logico seguito dal giudice nell'adottare il provvedimento impugnato, nella parte in cui omette integralmente di confrontarsi con le doglianze difensive afferenti all'inizio del decorso della pericolosità sociale del prevenuto, e, in particolare, i fatti occorsi nel 2012 e la accertata estraneità ad essi di [OSCURATO:PERSONA]. Più precisamente, la Corte di appello, nel respingere le doglianze afferenti all'attendibilità delle dichiarazioni di Cicalese, ha omesso di valutare i motivi esposti con riferimento all'irrilevanza di tali dichiarazioni, aventi ad oggetto fatti asseritamente occorsi nel 2006, e dunque in epoca ampiamente antecedente al perimetro della pericolosità sociale delineato nella pronuncia di primo grado ovvero l'anno 2012. Per quanto concerne le plurime indagini condotte da diversi Uffici requirenti in ordine ad un traffico di hashish risalente all'anno 2012, la Corte ha travisato il contenuto della doglianza difensiva, addirittura pervenendo ad una conclusione - l'effettuazione di due diversi viaggi alla volta della Spagna - nemmeno proposta dalla Procura della Repubblica e dal Tribunale. Secondo la difesa, la valutazione ragionata degli elementi addotti a presupposto della richiesta di misura di prevenzione consente di escludere in relazione alle vicende in oggetto la ricorrenza di fatti storicamente apprezzabili. Al riguardo, si ritiene che non sono utilizzabili ai fini del giudizio di prevenzione le comunicazioni di notizia di reato che hanno dato origine a procedimenti che non hanno visto nemmeno l'iscrizione del nominativo di [OSCURATO:PERSONA] nel registro delle notizie di reato; per ciò che riguarda i procedimenti condotti dalla DDA di Bologna e dalla Procura di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto esserne esclusa la rilevanza ai fini del presente giudizio, giacché in entrambi la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] è stata o definitivamente esclusa (procedimento di [OSCURATO:PERSONA] del 2016/2017 in cui la posizione dell'indagato è stata archiviata) oppure nemmeno ipotizzata da nessuna delle quattro Procure (Milano, Savona, Imperia, Bologna), che avevano condotto indagini in relazione all'importazione di hashish del 2012. La difesa sottolinea che la motivazione è altresì apparente laddove omette di confrontarsi con le doglianze difensive afferenti alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità con riferimento alla fattispecie di pericolosità. Nel dettaglio, si esclude che tali delitti siano connotati da abitualità, e dunque siano stati commessi in un arco temporale significativo della vita del soggetto: [OSCURATO:PERSONA] ha ormai quarant'anni ed è gravato da due precedenti penali, di cui il primo (per lesioni e rissa risalente al 15 febbraio 2009) risulta irrilevante rispetto al thema decidendum, sia poiché commesso in epoca antecedente alla datazione della pericolosità sociale individuata dal Tribunale, sia, soprattutto poiché i titoli di reato e i fatti oggetto di tale procedimento, si rivelano inconferenti rispetto ai principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale sul punto. Gli unici fatto oggetto di accertamento giudiziale valutabili a carico del proposto nella presente sede, sarebbero stati realizzati in un arco temporale di circa 3 mesi, dal novembre 2016 alla fine di febbraio 2017; proprio la costante sottoposizione, quantomeno dal 2006 ad oggi come emerge dagli atti di polizia giudiziaria acquisiti e dal tenore dei decreti di primo e secondo grado, di [OSCURATO:PERSONA] ad attività di monitoraggio senza alcun esito processuale consente di dimostrare l'insussistenza di profili di abitualità criminale nella condotta di vita del proposto. Né i giudici di merito prospettano alcuna motivazione in riferimento al tema degli effettivi profitti generati dagli illeciti attribuiti all'indagato, nonostante il puntuale motivo di gravame formulato dalla difesa nell'atto di appello; in particolare, con riguardo al precedente penale del 26 luglio 2018 per tre episodi di acquisto di stupefacente del tipo marijuana in capo a [OSCURATO:PERSONA] asseritamente fornito da due soggetti albanesi presso il circolo Clan 1899, il difensore evidenzia che non è stato possibile ipotizzare la sussistenza di un profitto in capo al proposto, né tantomeno la sua quantificazione. Si afferma, poi, che, come documentato sia attraverso le acquisizioni della Questura sia nel corpo della consulenza prodotta dalla difesa, [OSCURATO:PERSONA] e la consorte Bonomelli hanno costantemente generato redditi leciti, tanto che la Corte di appello ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, disponendo la restituzione dell'immobile in ragione della liceità della provvista utilizzata per l'acquisto nonché per i lavori di ristrutturazione. Da ultimo, la difesa evidenzia la totale assenza di motivazione con riferimento al profilo - oggetto di specifica doglianza nel giudizio di appello - concernente il carattere di attualità della pericolosità sociale, imprescindibile ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione personale. Gli ultimi fatti sintomatici di tale presunta pericolosità risalgono a cinque anni fa, e si sono sviluppati in un ristretto arco temporale, pari a circa tre mesi (da dicembre 2016 all'I. marzo 2017); dalla data del più recente episodio [OSCURATO:PERSONA], da un lato, ha costantemente svolto attività lavorativa, generando redditi leciti ed addirittura incrementandoli allorché ha intrapreso prima un rapporto di collaborazione con la società [OSCURATO:SOCIETA], diventandone poi dipendente, e, dall'altro lato, non è mai più stato coinvolto nei quasi cinque anni successivi in ulteriori fatti sintomatici della sussistenza della pericolosità richiesta dalla norma, corroborando con il suo contegno la correttezza della positiva valutazione prognostica effettuata dal G.i.p. nell'unico procedimento in cui [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna. A fronte di tali doglianze, la Corte si è limitata ad osservare apoditticamente come il provvedimento di estinzione della pena, ottenuto in relazione alla condanna per i fatti del 2009, in quanto successivo alla condanna, non inciderebbe sull'utilizzabilità di tale sentenza nel giudizio di pericolosità sociale, così pretermettendo il contenuto della censura afferente il requisito dell'attualità della pericolosità, non ricavabile da un unico fatto violento commesso dodici anni fa; ed, in secondo luogo, come il giudizio prognostico positivo reso in sede cautelare nel secondo processo in cui [OSCURATO:PERSONA] è stato coinvolto ed ha riportato condanna (anni 1 mesi 4 per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.p.r. n. 309 del 1990 commesso fra dicembre 2016 e I'l marzo 2017) non rivestirebbe alcun rilievo nel presente giudizio di prevenzione, in ragione della netta distinzione fra esigenze cautelari e pericolosità per la pubblica sicurezza. Con il secondo motivo di ricorso, vengono lamentati violazione dell'art. 4, lett. i), d.lgs. n. 159 del 2011 e vizio di motivazione. La Corte si è limitata a fare riferimento alla supposta violenza fisica agita da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di un altro tifoso nell'ambito di una contesa per afferrare una maglia lanciata da un calciatore del Milan, pretermettendo integralmente le doglianze difensive devolute con l'atto d'appello sia in riferimento all'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] all'episodio, sia alla sussistenza di plurimi e convergenti elementi di positiva valutazione al fine di escludere la pericolosità del proposto. A fronte di tali doglianze, la Corte, pur recependo l'ipotesi che [OSCURATO:PERSONA] non abbia agito in tale contesto alcuna violenza fisica, ha parificato la mancata stigmatizzazione - peraltro ovviamente congetturale - all'adesione ad un fatto violento del tutto indimostrato; ha poi del tutto pretermesso di valutare i plurimi elementi di positiva valutazione circa il contegno mantenuto da [OSCURATO:PERSONA] nel suo ruolo di leader della tifoseria per il lungo arco temporale successivo al 2009, fra cui la deposizione del Dirigente del Milan addetto al rapporto con le tifoserie [OSCURATO:PERSONA], i provvedimenti di revoca anticipata del DASPO. per buona condotta, nonché l'ordinanza di estinzione della pena inflitta per il reato di lesioni emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Brescia. In conclusione, l'ipotesi di cui all'art. 4, lett. i), d.lgs. n. 159 del 2011 è da ritenersi erroneamente applicata nella parte in cui il provvedimento impugnato non ha enucleato alcun elemento obiettivo, non potendosi ritenere il mero ruolo di leadership in seno alla tifoseria tale da poter inserire il ricorrente nella categoria criminogena descritta nella norma. Con il terzo motivo di ricorso, vengono dedotti violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011 in relazione al capo del decreto impugnato che ha confermato la confisca del saldo attivo dei conti correnti intestati a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha omesso di verificare la riconducibilità al proposto del denaro depositato sui conti correnti e la illecita provenienza del medesimo nonché di esaminare la doglianza difensiva fondata sul contenuto della consulenza tecnica di parte redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA]; la confisca del denaro è stata perciò disposta esclusivamente sulla scorta della movimentazione di denaro contante, la cui liceità è stata documentata e dimostrata dalla difesa in relazione alle spese sostenute con la carte di credito e riconosciuta nel corpo del medesimo provvedimento impugnato. Con il quarto motivo di ricorso, viene denunciata violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011 in relazione al capo del decreto impugnato che ha confermato la confisca degli orologi sequestrati, nonché vizio di motivazione. Il decreto è da ritenersi illegittimo laddove omette di considerare che le informazioni acquisite ex art. 391 bis cod. proc. pen. - in alcun modo sconfessate - e la documentazione fotografica prodotta, attestano la legittima provenienza - attraverso la donazione - dei beni, consentendo di escludere tali preziosi dal giudizio di proporzione. Il difensore, per tutte le ragioni sopra indicate, conclude per l'annullamento del decreto impugnato. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Si deve premettere che, in base all'art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011, a sua volta richiamato dall'art. 27, comma 2 con riferimento alle misure di prevenzione patrimoniale, avverso il decreto della Corte di appello è ammesso ricorso per cassazione solo per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. U., n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246). Tale limitazione impone di valutare l'ammissibilità dei motivi di ricorso, prima di verificarne la fondatezza. Il primo motivo di ricorso ripropone la tesi secondo cui le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Cicalese sarebbero irrilevanti in quanto aventi ad oggetto fatti occorsi nel 2006, e dunque in epoca antecedente al perimetro di pericolosità sociale delineato dalla pronuncia di primo grado. Al riguardo, la Corte territoriale ha precisato che l'asserita inattendibilità del dichiarante non emerge da alcun elemento presente agli atti del procedimento di prevenzione e che la difesa non aveva prodotto la sentenza annullata con rinvio della Corte di cassazione con riferimento all'omicidio Piazzola. D'altra parte, non risulta assolutamente, come affermato nel ricorso, che in primo grado la pericolosità sia stata perimetrata a decorrere dal 2012 e non invece dal 2006, come emerge dalle dichiarazioni del collaboratore; queste ultime, ad avviso del Tribunale, consentivano infatti di ritenere già consolidato il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel traffico di sostanze stupefacenti in epoca anteriore al 2012. Con riferimento alla unicità o pluralità di viaggi effettuati per Palma di Maiorca nel 2012, si tratta di elemento del fatto non suscettibile di scrutinio da parte del giudice di legittimità, specie se si considera che il ricorrente non ha in alcun modo 8 A rappresentato in che termini siffatta alternativa possa incidere sul giudizio di pericolosità espresso. Quanto ai dati cui il giudice della prevenzione debba fare riferimento per esprimere un giudizio valutativo in relazione alla personalità del soggetto e prognostico in relazione al suo agire futuro, la costante giurisprudenza di legittimità afferma che in sede di verifica della pericolosità del soggetto proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice della prevenzione può ricostruire in via autonoma la rilevanza penale dei fatti accertati in sede penale che non abbiano dato luogo ad una sentenza di condanna a condizione che non sia stata emessa una sentenza irrevocabile di assoluzione in quanto la negazione penale di un fatto impedisce di assumerlo come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità. Partendo da tale premessa questa Corte è giunta anche ad affermare, in maniera condivisibile, che detto potere di autonoma valutazione sussiste anche nel caso di emissione di una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione purché il fatto risulti delineato con sufficiente chiarezza o sia comunque ricavabile in via autonoma dagli atti. (Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale e altri, Rv. 27249601; Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Rv. 264320). [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il provvedimento impugnato abbia legittimamente considerato, unitamente alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per cessione di stupefacenti e alla sentenza di condanna per delitti di rissa e lesioni aggravate, anche altri procedimenti nell'ambito dei quali sono annoverate una serie di contestazioni con adozione di misure cautelari che hanno comunque attestato l'esistenza di fatti aventi caratteristiche di oggettiva pericolosità sociale, dando conto, in motivazione, della ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice idonea alla produzione di proventi illeciti. Con riferimento all'analisi dei presupposti della ritenuta pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dall'art. 1, lett b), d.lgs. n. 159 del 2011, il ricorrente deduce la carenza e la manifesta illogicità della motivazione del decreto oggetto del ricorso per cassazione, sollecitando una inammissibile rivalutazione da parte di questa Corte degli elementi fattuali posti dai Giudici di merito a fondamento del giudizio di pericolosità del prevenuto. Relativamente alla questione dell'attualità della pericolosità, giova evidenziare che il ricorrente è stato dichiarato pericoloso con riferimento alla lett. b) dell'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011, ma anche rispetto all'art. 4, lett. i) ed i fatti relativi alla prima declinazione di pericolosità giungono fino al 2017, quelli relativi alla seconda fino al 2018. Per il resto, non può che rilevarsi che la motivazione del decreto della Corte di appello dia atto che il ricorrente risulta essersi dedicato al delitto come pratica 9 A] comune di vita per periodi assai significativi, sicché il giudizio di pericolosità giustificativo della misura, lungi dall'apparire sprovvisto di dati fattuali certi, è risultato ancorato a condotte rivelatrici della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine economico perché poste in essere abitualmente ed al fine di ricavarne il provento per il proprio sostentamento. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. In maniera questa volta più esplicita il ricorrente censura la motivazione del decreto impugnato con riferimento alla valutazione effettuata dalla Corte di appello in relazione all'episodio del 2018, cui egli si ritiene estraneo. Sul punto, va rilevato che la pericolosità in parola non prevede la commissione di atti violenti, ma solo l'agevolazione di gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza; in ogni caso, il provvedimento impugnato evidenzia che agli atti risultava che [OSCURATO:PERSONA] era stato ripreso dalle telecamere mentre percuoteva un tifoso a fine partita: "[OSCURATO:PERSONA] inquadrato dalle telecamere, percuote violentemente un altro tifoso. Il motivo del pugno sembra essere la contesa di una maglietta lanciata da un calciatore del Milan a fine partita sugli spalti, nell'ambito dei festeggiamenti per la vittoria, maglietta afferrata in contemporanea sia dal proposto che da un altro tifoso" (si veda pag. 11 del decreto impugnato). A fronte di tali ragioni argomentative, il vizio in definitiva lamentato dal ricorrente è del tutto inammissibile in quanto, attraverso la dedotta violazione di legge, si mira in realtà ad attaccare la motivazione del provvedimento impugnato. 3. Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono violazione di legge per la confermata confisca del saldo attivo dei conti correnti, con riferimento alla riconducibilità al proposto della provvista ed alla provenienza della stessa. Relativamente al primo aspetto, il ricorso è assolutamente aspecifico, poiché non prospetta alcun argomento in confutazione rispetto alle statuizioni dei giudici di merito; sotto il secondo profilo, risulta invece reiterativo e reso al di fuori delle ipotesi previste per legge, in quanto si limita ad asserire la non condivisibilità delle determinazioni della Corte territoriale rispetto alle conclusioni del consulente tecnico della difesa. D'altra parte, come adeguatamente rilevato dalla Corte, le questioni afferenti la determinazione del reddito e la sproporzione risultavano già ampiamente affrontate e risolte dal Tribunale che, sulla base di una puntuale e minuziosa analisi dei redditi dichiarati dal proposto e dai suoi familiari, era giunto alla conclusione che le risorse lecite non erano tali da consentire un così elevato tenore di vita, e che a fronte di ciò non erano stati offerti elementi o argomenti idonei a contrastare le articolate ricostruzioni. La motivazione del decreto impugnato tiene perciò conto di tutti i fattori evidenziati dalla difesa e non può dirsi né inesistente, né apparente. 4. Inammissibile è, infine, il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente sostanzialmente sollecita una rivalutazione delle dichiarazioni dei testimoni addotti dalla difesa sulla legittima provenienza degli orologi, effettuata in primo grado e reiterata in appello. Ebbene il ricorso in esame presenta, sotto forma di vizi di violazioni di legge, anche censure di merito, in ordine alla lettura dei dati fattuali per come interpretati dai giudici di merito ed in tal caso si appalesano inammissibili, non confrontandosi con la dettagliata motivazione resa dalla Corte di territoriale che ha adeguatamente valutato i motivi di appello. 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di cause di inammissibilità determinate da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritie