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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 novembre 2022

Cassazione n. 03535/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 del TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Savona applicava al ricorrente la pena concordata per il reato di rapina impropria.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge: sarebbe illegittima la qualificazione giuridica della condotta contestata.

3. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50<della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279573).

Nel caso in esame la contestazione, invero generica, si appunta nei confronti di una condotta che non presenta nessun difetto di inquadramento giuridico. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 2 novembre 2022 L'estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 del TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Savona applicava al ricorrente la pena concordata per il reato di rapina impropria. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: sarebbe illegittima la qualificazione giuridica della condotta contestata. 3. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50<della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279573). Nel caso in esame la contestazione, invero generica, si appunta nei confronti di una condotta che non presenta nessun difetto di inquadramento giuridico. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 2 novembre 2022 L'estenso
Sentenza Cassazione n. 03535/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris