CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 aprile 2023
Cassazione n. 51167/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 13 aprile 2023 il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha respinto l'appello con il quale [OSCURATO:PERSONA], sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico quale indagato per i reati di cui agli artt. 424, comma 2, cod.pen. e 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, ha impugnato il rigetto della sua richiesta di essere autorizzato ad allontanarsi dal proprio domicilio per sei giorni alla settimana, dalle ore 14.00 alle ore 22.00, per svolgere attività lavorativa presso la srl [OSCURATO:PERSONA], richiesta motivata dal fatto di trovarsi in una situazione economica critica, tanto da essere assistito dalla famiglia di origine e da un ente caritatevole. Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Gela, in data 14 marzo 2023, aveva respinto tale richiesta i affermando che la situazione di indigenza non era provata e che, dovendo l'attività lavorativa svolgersi nel medesimo territorio ove erano stati commessi i reati contestati, il suo accoglimento avrebbe vanificato le esigenze di contenimento che motivavano la misura applicata. Il Tribunale ha rigettato l'appello / ribadendo non essere provata l'asserita situazione di indigenza. Lo stesso istante ha, in realtà, prospettato una mera situazione di difficoltà economica, mentre l'autorizzazione prevista dall'art. 284, comma 3, cod.proc.pen. ha carattere eccezionale, e impone di valutare con particolare rigore la situazione di assoluta indigenza, essendo onere dell'istante dimostrare non solo l'indisponibilità di mezzi economici adeguati da parte degli altri componenti della famiglia, ma anche la loro inidoneità a svolgere attività lavorativa. L'istante, invece, ha dichiarato di essere aiutato dalla propria famiglia di origine, attestando così di trovarsi in difficoltà economiche ma non in stato di assoluta indigenza, e non ha neppure allegato una documentazione relativa alla struttura di tale famiglia, impedendo così di valutare l'eventuale assenza di soggetti idonei al lavoro. La richiesta è, inoltre, incompatibile con la prescrizione del braccialetto elettronico, stante la natura dell'attività lavorativa che si chiede di svolgere, che comporta contatti con un numero indeterminato di persone. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., per la violazione dell'art. 284, comma 3, cod.proc.pen. Egli afferma di avere adeguatamente dimostrato il proprio stato di assoluta indigenza. In primo luogo ha autocertificato di vivere da solo, per cui è evidente che nel suo nucleo familiare non vi sono soggetti che possano svolgere attività lavorativa o provvedere comunque al suo mantenimento, ed ha autocertificato di non percepire nessun reddito, ad alcun titolo, circostanza che dimostra da sola il suo stato di assoluta indigenza e di incapacità di provvedere alle proprie necessità. La misura cautelare è in corso dal 05 ottobre 2022, ma egli si trova sottoposto ad un'analoga misura dal 04 luglio 2022, emessa nell'ambito di un diverso procedimento, circostanza che lo ha inevitabilmente ridotto in stato di assoluta povertà. La richiesta di una prova quasi documentale di tale condizione è poi errata, come ritenuto da varie sentenze della Corte di cassazione. L'assunto del Tribunale, circa la possibilità di suoi contatti con un numero indiscriminato di persone, è errato perché egli chiede di lavorare come aiuto- cuoco, e quindi opererebbe solo all'interno della cucina di un locale, avendo contatti solo con i colleghi. Anche l'affermazione che la misura cautelare già applicata non ha avuto effetto deterrente è errata, in quanto i reati contestati sono stati commessi nel giugno 2022, quindi prima della sua applicazione nel diverso procedimento. Anzi, poiché aveva già ottenuto, in quello, l'autorizzazione al lavoro, egli ha dato prova, sino all'applicazione della nuova misura cautelare, di rispettare le prescrizioni dell'autorità giudiziaria, non avendo riportato, in quel periodo, alcuna censura. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. CONSIDERATO :IEN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto. 2. E' infatti corretta la censura del ricorrente circa l'erroneità della motivazione dell'ordinanza impugnata, con riferimento al concetto di indigenza richiesto dall'art. 284, comma 3, cod.proc.pen., e con riferimento alla prova necessaria per dimostrarne la sussistenza. Questa Corte ha infatti più volte affermato che «Ai fini dell'autorizzazione dell'imputato sottoposto agli arresti domiciliari ad assentarsi per svolgere un'attività lavorativa, la valutazione del giudice in ordine alla situazione di assoluta indigenza dello stesso deve essere improntata, stante l'eccezionalità della previsione, a criteri di particolare rigore, che non possono, però, spingersi fino alla richiesta di dimostrazione di una totale impossidenza tale da non consentire neppure la soddisfazione delle primarie esigenze di vita, essendo \ sufficiente che le condizioni reddituali del soggetto non gli consentano, in assenza dei proventi dell'attività lavorativa per il cui svolgimento è chiesta l'autorizzazione, di provvedere agli oneri derivanti dalla educazione, istruzione e necessità di cura propria e dei soggetti della famiglia da lui dipendenti» (Sez. 3, n. 24995 del 13/02/2018, Rv. 273205). Il Tribunale, invece, ha fondato la sua valutazione circa l'assenza di uno stato di assoluta indigenza sull'affermazione dello stesso imputato, contenuta già nella richiesta originaria, secondo cui al suo mantenimento provvederebbero la famiglia di origine e un'associazione caritatevole. Tale valutazione non è corretta, in quanto il soddisfacimento delle esigenze primarie non può essere ritenuto adeguatamente assicurato da soggetti privi di un dovere giuridico di mantenimento o da soggetti conviventi, che abbiano una necessità anche personale di provvedere alla fornitura di un alloggio. Gli interventi assistenziali da parte di soggetti estranei al nucleo familiare e non legati all'istante neppure da un rapporto di convivenza sono infatti, per loro natura, occasionali, estemporanei e non esigibili dall'istante, il quale non può basare su di essi la certezza di godere stabilmente del minimo reddito indispensabile per soddisfare le proprie esigenze primarie di vita, che comprendono non solo la fornitura di un pasto o di un vestiario adeguato, ma anche la dotazione di un alloggio con le relative utenze e la prestazione delle cure sanitarie per le eventuali patologie sussistenti o sopraggiunte. Essi non sono dunque sufficienti per ritenere esclusa la prova della situazione di indigenza del ricorrente. 3. Quanto alle modalità con cui l'istante è tenuto a dimostrare il suo stato di indigenza, l'autocertificazione della mancanza di qualunque forma di reddito e dell'assenza di altri componenti del nucleo familiare, attestata quest'ultima dall'affermazione del ricorrente, non ritenuta falsa, di vivere da solo, può essere ritenuta sufficiente, senza la necessità di una ulteriore e diversa documentazione. La giurisprudenza di legittimità, infatti, pur esigendo che la situazione di assoluta indigenza venga valutata con criteri di particolare rigore, ha sempre escluso la necessità di una "prova legale" circa la sua sussistenza: si veda Sez. 2, n. 12618 del 12/02/2015, Rv. 262775, secondo cui «In tema di autorizzazione dell'imputato sottoposto agli arresti domiciliari ad assentarsi per svolgere un'attività lavorativa, la valutazione del giudice in ordine alla situazione di assoluta indigenza dello stesso deve essere improntata, stante l'eccezionalità della previsione, a criteri di particolare rigore, che non possano, però, spingersi sino al punto di pretendere una sorta di prova legale dello stato di assoluta indigenza del nucleo familiare dell'indagato mediante produzione di una autocertificazione attestante la impossidenza dei redditi necessari a soddisfare le ordinarie 'esigenze di vita». La motivazione del provvedimento impugnato è quindi carente laddove il Tribunale ha genericamente lamentato la mancata documentazione della situazione di assoluta indigenza del ricorrente, senza precisare quale documentazione ritenesse necessaria. In particolare non è corretta la richiesta di documentare la mancanza di mezzi o di capacità lavorativa da parte degli altri componenti del nucleo familiare, non essendosi contestata l'affermazione del ricorrente di essere l'unico componente di tale nucleo e non rilevando la eventuale capacità reddituale dei familiari ad esso estranei, non avendo questi ultimi, come detto, alcun obbligo giuridico di provvedere al mantenimento dell'istante. 4. Infine, l'affermazione della «totale incompatibilità» dell'autorizzazione richiesta con la prescrizione del braccialetto elettronico, per la possibilità del ricorrente di avere contatti con un indiscriminato numero di persone e per l'impossibilità di svolgere i necessari controlli sul rispetto della misura, non è adeguatamente motivata, atteso che il ricorrente ha chiesto di svolgere un'attività lavorativa in un unico e specifico luogo di lavoro e in un orario determinato, ed il Tribunale non ha chiarito perché non sia possibile superare tale assenta incompatibilità applicando, con l'autorizzazione eventualmente concessa, le prescrizioni idonee a evitare la sottrazione al controllo o il pericolo di reiterazione dei reati. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Caltanissetta per un nuovo esame, che prenda in considerazione tutti gli elementi, desumibili dagli atti, potenzialmente utili a ricostruire l'effettiva situazione reddituale dell'istante e la compatibilità o meno dell'autorizzazione richiesta con la misura cautelare in corso. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di C