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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 marzo 2026

Cassazione n. 09450/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 9450/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 11/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 961/2026* * CC 06/03/2026* * * 39387/2025* * * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato a * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 16/10/2025 del TRIBUNALE di * di CATANZAROvisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con l ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha revocatola misura alternativa alla detenzione della semilibertà che era stata concessa conprovvedimento in data 26/06/2025 a * *2.

Ricorre per cassazione * * a mezzo dell avv. * *deducendo cumulativamente i vizi di violazione di legge sostanziale e processuale e didifetto motivazionale.

Si è data preminenza al tenore della querela sporta nei confrontidell interessato senza tener conto degli elementi di segno contrario pure emersi e ignorandola dubbiosità sia del fatto sia della prospettiva di condanna a carico del soggetto stesso.3.

Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è da dichiarare inammissibile.2.

Secondo quanto già sintetizzato in parte espositiva viene in rilievo un provvedimento direvoca della misura alternativa della semilibertà adottato nei confronti dell odiernoricorrente soggetto in espiazione di pena riportata per i reati di violazione della legge suglistupefacenti resistenza a pubblico ufficiale e furto con strappo nonché lesioni personalispendita e introduzione nello Stato di monete falsificate e infine truffa e ricettazione posti inessere in un arco temporale intercorrente fra il 2010 ed il 2016.

Tale misura alternativarisultava già sospesa – in forza di provvedimento adottato dal * di sorveglianza diCosenza il 19/09/2025 – a causa dell esistenza di una notizia di reato a carico delcondannato questi avrebbe infatti commesso da semilibero il delitto di maltrattamenti infamiglia in danno della compagna.3. * avversato provvedimento mancherebbe in ipotesi difensiva qualsiasi motivazionedal titolo del reato per il quale è intervenuta la sopra detta denuncia.

In tal modo proseguela difesa si sarebbe dato luogo a un incongruo automatismo che avrebbe condotto allarevoca della misura alternativa sulla sola base dell esistenza di una denuncia.* si sarebbe tenuto conto trattarsi di una denuncia sporta da familiari e non dallapersona offesa la quale anzi non è stata neanche ascoltata a conferma del contenutodella denunzia stessa dalle indagini difensive portate all attenzione del Tribunale disorveglianza inoltre sarebbe emersa la realizzazione di atti violenti ma ad opera dellapersona offesa e in danno del ricorrente.4.In diritto giova ricordare che questa Corte ha da tempo chiarito come l accertamento diuna violazione rispetto alle prescrizioni che connotano l iter trattamentale debba essereincastonato in una valutazione di carattere globale riferita alla complessiva idoneità delpercorso di recupero si può richiamare fra tante * 1 n. 31739 del 01/07/2010 ** 248357 a mente della quale ‹‹Assumono rilievo ai fini del giudizio di revoca delbeneficio della semilibertà le condotte che per natura modalità di commissione ed oggettosiano tali da arrecare grave vulnus al rapporto fiduciario che deve esistere tra ilcondannato semilibero e gli organi del trattamento dovendosi valutare se il complessivocomportamento del condannato riveli l inidoneità al trattamento e quindi l esito negativodell esperimento›› così anche * 1 n. 46631 del 25/10/2019 * * ** * 277452 – 01 .È anche utile precisare sul punto che l art. 51 * pen. consente la revoca della misuraalternativa della semilibertà proprio a causa del marcato contenuto di afflittività che laconnota in casi tassativamente determinati stando al dato letterale della norma quandoemerga un comportamento che appaia non idoneo al trattamento e quando ci si assentiingiustificatamente dall istituto potendo ciò integrare anche il delitto di evasione .La revoca stabilita con efficacia ex tunc inoltre non collima con il carattere fortementerestrittivo dell istituto stesso visto che essa si tradurrebbe in una duplicazione di detenzioneper lo stesso titolo.

Occorre richiamare in proposito un ulteriore principio di diritto del tuttoconsolidato nella giurisprudenza di legittimità e al quale questo Collegio intende prestareconvinta adesione – secondo il quale ‹‹In materia di benefici penitenziari la revoca dellasemilibertà disposta per comportamento incompatibile ha effetto soltanto per il futuro attesele caratteristiche profondamente afflittive di tale misura che la rendono paragonabile alladetenzione di conseguenza devono essere riconosciuti in detrazione i periodi di penaespiati in costanza di misura sino alla revoca›› * 1 n. 57634 del 21/09/2017 * *271909 – 01 .5. * concreta fattispecie a fronte di una struttura motivazionale lineare e congruenteoltre che priva del pur minimo spunto di contraddittorietà la difesa ha svolto una critica dinatura esclusivamente fattuale e rivalutativa.

Il punto nodale dell impugnazione infatti èrappresentato dalle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive da un certo soggetto ilquale ha rovesciato completamente la prospettiva dei fatti sussunti nella denuncia inoltratanei confronti del ricorrente tale dichiarante in sostanza ha descritto il condannato come lavera vittima di condotte maltrattanti asseritamente poste in essere dalla compagna.Non vi è chi non rilevi come tale doglianza sia palesemente volta alla integrale rivalutazionedi questioni di merito che risultano invece adeguatamente affrontate nel provvedimentoimpugnato con la cui motivazione la difesa manca di instaurare un confronto di tipo effettivo.È noto come sia radicalmente inammissibile però ogni censura che si risolva in criticheversate in fatto che sottopongano al giudice di legittimità una diversa valutazione delle proveraccolte.

Tanto esula infatti dal novero dei vizi deducibili ex art. 606 comma 1 lettera ecod. proc. pen. con limiti non aggirabili ovviamente col mero richiamo a ulteriori violazioninormative * U n. 29541 del 16/07/2020 * * 280027 04 salvo non emerganoomissioni contraddizioni o illogicità manifeste e ovviamente decisive. * ultime inquanto «manifeste» devono essere tali da apparire di lapalissiana evidenza per essere lamotivazione del provvedimento aggredito fondata su congetture implausibili ovvero peravere la stessa trascurato dati di superiore valenza * U n. 6402 del 30/04/1997* * 207944 01 * U n. 16 del 19/06/1996 Di * * 205621 01* 1 n. 45331 del 17/02/2023 * 285504 01 * 4 n. 10153 del 11/02/2020 *278609 01In realtà il Tribunale di sorveglianza ha anche preso in considerazione la sopra espostadeduzione difensiva fondata sull esistenza di tale difforme ricostruzione dei rapportiintercorsi fra il condannato e la compagna concludendo nel senso che comunquepermarrebbe pur sempre un rapporto di matrice estremamente conflittuale tra i due e il tuttoevidenzierebbe pur sempre il mancato sfruttamento da parte del ricorrentedell occasione di reinserimento concessagli.

Anche in ragione dell esistenza di tale analisiche è completa e comprensiva anche della valutazione in ordine alle differenti allegazionidifensive l impugnazione non può che risultare di tipo marcatamente rivalutativo easpecifico.6.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali oltre che di una somma che si stima equo fissare in euro tremila in favoredella * delle ammende non si ravvisano elementi per ritenere il ricorrente esente dacolpe nella determinazione della causa di inammissibilità conformemente a quanto indicatoda Corte cost. sentenza n. 186 del 2000 . * le condizioni infine deve esseredisposta l annotazione di cui all art. 52 comma 1 del decreto legislativo 20 giugno 2003 n.196 recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 9450/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 11/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 961/2026* * CC 06/03/2026* * * 39387/2025* * * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato a * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 16/10/2025 del TRIBUNALE di * di CATANZAROvisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con l ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha revocatola misura alternativa alla detenzione della semilibertà che era stata concessa conprovvedimento in data 26/06/2025 a * *2.

Ricorre per cassazione * * a mezzo dell avv. * *deducendo cumulativamente i vizi di violazione di legge sostanziale e processuale e didifetto motivazionale.

Si è data preminenza al tenore della querela sporta nei confrontidell interessato senza tener conto degli elementi di segno contrario pure emersi e ignorandola dubbiosità sia del fatto sia della prospettiva di condanna a carico del soggetto stesso.3.

Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è da dichiarare inammissibile.2.

Secondo quanto già sintetizzato in parte espositiva viene in rilievo un provvedimento direvoca della misura alternativa della semilibertà adottato nei confronti dell odiernoricorrente soggetto in espiazione di pena riportata per i reati di violazione della legge suglistupefacenti resistenza a pubblico ufficiale e furto con strappo nonché lesioni personalispendita e introduzione nello Stato di monete falsificate e infine truffa e ricettazione posti inessere in un arco temporale intercorrente fra il 2010 ed il 2016.

Tale misura alternativarisultava già sospesa – in forza di provvedimento adottato dal * di sorveglianza diCosenza il 19/09/2025 – a causa dell esistenza di una notizia di reato a carico delcondannato questi avrebbe infatti commesso da semilibero il delitto di maltrattamenti infamiglia in danno della compagna.3. * avversato provvedimento mancherebbe in ipotesi difensiva qualsiasi motivazionedal titolo del reato per il quale è intervenuta la sopra detta denuncia.

In tal modo proseguela difesa si sarebbe dato luogo a un incongruo automatismo che avrebbe condotto allarevoca della misura alternativa sulla sola base dell esistenza di una denuncia.* si sarebbe tenuto conto trattarsi di una denuncia sporta da familiari e non dallapersona offesa la quale anzi non è stata neanche ascoltata a conferma del contenutodella denunzia stessa dalle indagini difensive portate all attenzione del Tribunale disorveglianza inoltre sarebbe emersa la realizzazione di atti violenti ma ad opera dellapersona offesa e in danno del ricorrente.4.In diritto giova ricordare che questa Corte ha da tempo chiarito come l accertamento diuna violazione rispetto alle prescrizioni che connotano l iter trattamentale debba essereincastonato in una valutazione di carattere globale riferita alla complessiva idoneità delpercorso di recupero si può richiamare fra tante * 1 n. 31739 del 01/07/2010 ** 248357 a mente della quale ‹‹Assumono rilievo ai fini del giudizio di revoca delbeneficio della semilibertà le condotte che per natura modalità di commissione ed oggettosiano tali da arrecare grave vulnus al rapporto fiduciario che deve esistere tra ilcondannato semilibero e gli organi del trattamento dovendosi valutare se il complessivocomportamento del condannato riveli l inidoneità al trattamento e quindi l esito negativodell esperimento›› così anche * 1 n. 46631 del 25/10/2019 * * ** * 277452 – 01 .È anche utile precisare sul punto che l art. 51 * pen. consente la revoca della misuraalternativa della semilibertà proprio a causa del marcato contenuto di afflittività che laconnota in casi tassativamente determinati stando al dato letterale della norma quandoemerga un comportamento che appaia non idoneo al trattamento e quando ci si assentiingiustificatamente dall istituto potendo ciò integrare anche il delitto di evasione .La revoca stabilita con efficacia ex tunc inoltre non collima con il carattere fortementerestrittivo dell istituto stesso visto che essa si tradurrebbe in una duplicazione di detenzioneper lo stesso titolo.

Occorre richiamare in proposito un ulteriore principio di diritto del tuttoconsolidato nella giurisprudenza di legittimità e al quale questo Collegio intende prestareconvinta adesione – secondo il quale ‹‹In materia di benefici penitenziari la revoca dellasemilibertà disposta per comportamento incompatibile ha effetto soltanto per il futuro attesele caratteristiche profondamente afflittive di tale misura che la rendono paragonabile alladetenzione di conseguenza devono essere riconosciuti in detrazione i periodi di penaespiati in costanza di misura sino alla revoca›› * 1 n. 57634 del 21/09/2017 * *271909 – 01 .5. * concreta fattispecie a fronte di una struttura motivazionale lineare e congruenteoltre che priva del pur minimo spunto di contraddittorietà la difesa ha svolto una critica dinatura esclusivamente fattuale e rivalutativa.

Il punto nodale dell impugnazione infatti èrappresentato dalle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive da un certo soggetto ilquale ha rovesciato completamente la prospettiva dei fatti sussunti nella denuncia inoltratanei confronti del ricorrente tale dichiarante in sostanza ha descritto il condannato come lavera vittima di condotte maltrattanti asseritamente poste in essere dalla compagna.Non vi è chi non rilevi come tale doglianza sia palesemente volta alla integrale rivalutazionedi questioni di merito che risultano invece adeguatamente affrontate nel provvedimentoimpugnato con la cui motivazione la difesa manca di instaurare un confronto di tipo effettivo.È noto come sia radicalmente inammissibile però ogni censura che si risolva in criticheversate in fatto che sottopongano al giudice di legittimità una diversa valutazione delle proveraccolte.

Tanto esula infatti dal novero dei vizi deducibili ex art. 606 comma 1 lettera ecod. proc. pen. con limiti non aggirabili ovviamente col mero richiamo a ulteriori violazioninormative * U n. 29541 del 16/07/2020 * * 280027 04 salvo non emerganoomissioni contraddizioni o illogicità manifeste e ovviamente decisive. * ultime inquanto «manifeste» devono essere tali da apparire di lapalissiana evidenza per essere lamotivazione del provvedimento aggredito fondata su congetture implausibili ovvero peravere la stessa trascurato dati di superiore valenza * U n. 6402 del 30/04/1997* * 207944 01 * U n. 16 del 19/06/1996 Di * * 205621 01* 1 n. 45331 del 17/02/2023 * 285504 01 * 4 n. 10153 del 11/02/2020 *278609 01In realtà il Tribunale di sorveglianza ha anche preso in considerazione la sopra espostadeduzione difensiva fondata sull esistenza di tale difforme ricostruzione dei rapportiintercorsi fra il condannato e la compagna concludendo nel senso che comunquepermarrebbe pur sempre un rapporto di matrice estremamente conflittuale tra i due e il tuttoevidenzierebbe pur sempre il mancato sfruttamento da parte del ricorrentedell occasione di reinserimento concessagli.

Anche in ragione dell esistenza di tale analisiche è completa e comprensiva anche della valutazione in ordine alle differenti allegazionidifensive l impugnazione non può che risultare di tipo marcatamente rivalutativo easpecifico.6.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali oltre che di una somma che si stima equo fissare in euro tremila in favoredella * delle ammende non si ravvisano elementi per ritenere il ricorrente esente dacolpe nella determinazione della causa di inammissibilità conformemente a quanto indicatoda Corte cost. sentenza n. 186 del 2000 . * le condizioni infine deve esseredisposta l annotazione di cui all art. 52 comma 1 del decreto legislativo 20 giugno 2003 n.196 recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 06/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * DE *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 06/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * DE *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9450/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 11/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 961/2026* * CC 06/03/2026* * * 39387/2025* * * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato a * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 16/10/2025 del TRIBUNALE di * di CATANZAROvisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha revocatola misura alternativa alla detenzione della semilibertà che era stata concessa conprovvedimento in data 26/06/2025 a * *2. Ricorre per cassazione * * a mezzo dell avv. * *deducendo cumulativamente i vizi di violazione di legge sostanziale e processuale e didifetto motivazionale. Si è data preminenza al tenore della querela sporta nei confrontidell interessato senza tener conto degli elementi di segno contrario pure emersi e ignorandola dubbiosità sia del fatto sia della prospettiva di condanna a carico del soggetto stesso.3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile.2. Secondo quanto già sintetizzato in parte espositiva viene in rilievo un provvedimento direvoca della misura alternativa della semilibertà adottato nei confronti dell odiernoricorrente soggetto in espiazione di pena riportata per i reati di violazione della legge suglistupefacenti resistenza a pubblico ufficiale e furto con strappo nonché lesioni personalispendita e introduzione nello Stato di monete falsificate e infine truffa e ricettazione posti inessere in un arco temporale intercorrente fra il 2010 ed il 2016. Tale misura alternativarisultava già sospesa – in forza di provvedimento adottato dal * di sorveglianza diCosenza il 19/09/2025 – a causa dell esistenza di una notizia di reato a carico delcondannato questi avrebbe infatti commesso da semilibero il delitto di maltrattamenti infamiglia in danno della compagna.3. * avversato provvedimento mancherebbe in ipotesi difensiva qualsiasi motivazionedal titolo del reato per il quale è intervenuta la sopra detta denuncia. In tal modo proseguela difesa si sarebbe dato luogo a un incongruo automatismo che avrebbe condotto allarevoca della misura alternativa sulla sola base dell esistenza di una denuncia.* si sarebbe tenuto conto trattarsi di una denuncia sporta da familiari e non dallapersona offesa la quale anzi non è stata neanche ascoltata a conferma del contenutodella denunzia stessa dalle indagini difensive portate all attenzione del Tribunale disorveglianza inoltre sarebbe emersa la realizzazione di atti violenti ma ad opera dellapersona offesa e in danno del ricorrente.4.In diritto giova ricordare che questa Corte ha da tempo chiarito come l accertamento diuna violazione rispetto alle prescrizioni che connotano l iter trattamentale debba essereincastonato in una valutazione di carattere globale riferita alla complessiva idoneità delpercorso di recupero si può richiamare fra tante * 1 n. 31739 del 01/07/2010 ** 248357 a mente della quale ‹‹Assumono rilievo ai fini del giudizio di revoca delbeneficio della semilibertà le condotte che per natura modalità di commissione ed oggettosiano tali da arrecare grave vulnus al rapporto fiduciario che deve esistere tra ilcondannato semilibero e gli organi del trattamento dovendosi valutare se il complessivocomportamento del condannato riveli l inidoneità al trattamento e quindi l esito negativodell esperimento›› così anche * 1 n. 46631 del 25/10/2019 * * ** * 277452 – 01 .È anche utile precisare sul punto che l art. 51 * pen. consente la revoca della misuraalternativa della semilibertà proprio a causa del marcato contenuto di afflittività che laconnota in casi tassativamente determinati stando al dato letterale della norma quandoemerga un comportamento che appaia non idoneo al trattamento e quando ci si assentiingiustificatamente dall istituto potendo ciò integrare anche il delitto di evasione .La revoca stabilita con efficacia ex tunc inoltre non collima con il carattere fortementerestrittivo dell istituto stesso visto che essa si tradurrebbe in una duplicazione di detenzioneper lo stesso titolo. Occorre richiamare in proposito un ulteriore principio di diritto del tuttoconsolidato nella giurisprudenza di legittimità e al quale questo Collegio intende prestareconvinta adesione – secondo il quale ‹‹In materia di benefici penitenziari la revoca dellasemilibertà disposta per comportamento incompatibile ha effetto soltanto per il futuro attesele caratteristiche profondamente afflittive di tale misura che la rendono paragonabile alladetenzione di conseguenza devono essere riconosciuti in detrazione i periodi di penaespiati in costanza di misura sino alla revoca›› * 1 n. 57634 del 21/09/2017 * *271909 – 01 .5. * concreta fattispecie a fronte di una struttura motivazionale lineare e congruenteoltre che priva del pur minimo spunto di contraddittorietà la difesa ha svolto una critica dinatura esclusivamente fattuale e rivalutativa. Il punto nodale dell impugnazione infatti èrappresentato dalle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive da un certo soggetto ilquale ha rovesciato completamente la prospettiva dei fatti sussunti nella denuncia inoltratanei confronti del ricorrente tale dichiarante in sostanza ha descritto il condannato come lavera vittima di condotte maltrattanti asseritamente poste in essere dalla compagna.Non vi è chi non rilevi come tale doglianza sia palesemente volta alla integrale rivalutazionedi questioni di merito che risultano invece adeguatamente affrontate nel provvedimentoimpugnato con la cui motivazione la difesa manca di instaurare un confronto di tipo effettivo.È noto come sia radicalmente inammissibile però ogni censura che si risolva in criticheversate in fatto che sottopongano al giudice di legittimità una diversa valutazione delle proveraccolte. Tanto esula infatti dal novero dei vizi deducibili ex art. 606 comma 1 lettera ecod. proc. pen. con limiti non aggirabili ovviamente col mero richiamo a ulteriori violazioninormative * U n. 29541 del 16/07/2020 * * 280027 04 salvo non emerganoomissioni contraddizioni o illogicità manifeste e ovviamente decisive. * ultime inquanto «manifeste» devono essere tali da apparire di lapalissiana evidenza per essere lamotivazione del provvedimento aggredito fondata su congetture implausibili ovvero peravere la stessa trascurato dati di superiore valenza * U n. 6402 del 30/04/1997* * 207944 01 * U n. 16 del 19/06/1996 Di * * 205621 01* 1 n. 45331 del 17/02/2023 * 285504 01 * 4 n. 10153 del 11/02/2020 *278609 01In realtà il Tribunale di sorveglianza ha anche preso in considerazione la sopra espostadeduzione difensiva fondata sull esistenza di tale difforme ricostruzione dei rapportiintercorsi fra il condannato e la compagna concludendo nel senso che comunquepermarrebbe pur sempre un rapporto di matrice estremamente conflittuale tra i due e il tuttoevidenzierebbe pur sempre il mancato sfruttamento da parte del ricorrentedell occasione di reinserimento concessagli. Anche in ragione dell esistenza di tale analisiche è completa e comprensiva anche della valutazione in ordine alle differenti allegazionidifensive l impugnazione non può che risultare di tipo marcatamente rivalutativo easpecifico.6. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali oltre che di una somma che si stima equo fissare in euro tremila in favoredella * delle ammende non si ravvisano elementi per ritenere il ricorrente esente dacolpe nella determinazione della causa di inammissibilità conformemente a quanto indicatoda Corte cost. sentenza n. 186 del 2000 . * le condizioni infine deve esseredisposta l annotazione di cui all art. 52 comma 1 del decreto legislativo 20 giugno 2003 n.196 recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9450/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 11/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 961/2026* * CC 06/03/2026* * * 39387/2025* * * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato a * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 16/10/2025 del TRIBUNALE di * di CATANZAROvisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha revocatola misura alternativa alla detenzione della semilibertà che era stata concessa conprovvedimento in data 26/06/2025 a * *2. Ricorre per cassazione * * a mezzo dell avv. * *deducendo cumulativamente i vizi di violazione di legge sostanziale e processuale e didifetto motivazionale. Si è data preminenza al tenore della querela sporta nei confrontidell interessato senza tener conto degli elementi di segno contrario pure emersi e ignorandola dubbiosità sia del fatto sia della prospettiva di condanna a carico del soggetto stesso.3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile.2. Secondo quanto già sintetizzato in parte espositiva viene in rilievo un provvedimento direvoca della misura alternativa della semilibertà adottato nei confronti dell odiernoricorrente soggetto in espiazione di pena riportata per i reati di violazione della legge suglistupefacenti resistenza a pubblico ufficiale e furto con strappo nonché lesioni personalispendita e introduzione nello Stato di monete falsificate e infine truffa e ricettazione posti inessere in un arco temporale intercorrente fra il 2010 ed il 2016. Tale misura alternativarisultava già sospesa – in forza di provvedimento adottato dal * di sorveglianza diCosenza il 19/09/2025 – a causa dell esistenza di una notizia di reato a carico delcondannato questi avrebbe infatti commesso da semilibero il delitto di maltrattamenti infamiglia in danno della compagna.3. * avversato provvedimento mancherebbe in ipotesi difensiva qualsiasi motivazionedal titolo del reato per il quale è intervenuta la sopra detta denuncia. In tal modo proseguela difesa si sarebbe dato luogo a un incongruo automatismo che avrebbe condotto allarevoca della misura alternativa sulla sola base dell esistenza di una denuncia.* si sarebbe tenuto conto trattarsi di una denuncia sporta da familiari e non dallapersona offesa la quale anzi non è stata neanche ascoltata a conferma del contenutodella denunzia stessa dalle indagini difensive portate all attenzione del Tribunale disorveglianza inoltre sarebbe emersa la realizzazione di atti violenti ma ad opera dellapersona offesa e in danno del ricorrente.4.In diritto giova ricordare che questa Corte ha da tempo chiarito come l accertamento diuna violazione rispetto alle prescrizioni che connotano l iter trattamentale debba essereincastonato in una valutazione di carattere globale riferita alla complessiva idoneità delpercorso di recupero si può richiamare fra tante * 1 n. 31739 del 01/07/2010 ** 248357 a mente della quale ‹‹Assumono rilievo ai fini del giudizio di revoca delbeneficio della semilibertà le condotte che per natura modalità di commissione ed oggettosiano tali da arrecare grave vulnus al rapporto fiduciario che deve esistere tra ilcondannato semilibero e gli organi del trattamento dovendosi valutare se il complessivocomportamento del condannato riveli l inidoneità al trattamento e quindi l esito negativodell esperimento›› così anche * 1 n. 46631 del 25/10/2019 * * ** * 277452 – 01 .È anche utile precisare sul punto che l art. 51 * pen. consente la revoca della misuraalternativa della semilibertà proprio a causa del marcato contenuto di afflittività che laconnota in casi tassativamente determinati stando al dato letterale della norma quandoemerga un comportamento che appaia non idoneo al trattamento e quando ci si assentiingiustificatamente dall istituto potendo ciò integrare anche il delitto di evasione .La revoca stabilita con efficacia ex tunc inoltre non collima con il carattere fortementerestrittivo dell istituto stesso visto che essa si tradurrebbe in una duplicazione di detenzioneper lo stesso titolo. Occorre richiamare in proposito un ulteriore principio di diritto del tuttoconsolidato nella giurisprudenza di legittimità e al quale questo Collegio intende prestareconvinta adesione – secondo il quale ‹‹In materia di benefici penitenziari la revoca dellasemilibertà disposta per comportamento incompatibile ha effetto soltanto per il futuro attesele caratteristiche profondamente afflittive di tale misura che la rendono paragonabile alladetenzione di conseguenza devono essere riconosciuti in detrazione i periodi di penaespiati in costanza di misura sino alla revoca›› * 1 n. 57634 del 21/09/2017 * *271909 – 01 .5. * concreta fattispecie a fronte di una struttura motivazionale lineare e congruenteoltre che priva del pur minimo spunto di contraddittorietà la difesa ha svolto una critica dinatura esclusivamente fattuale e rivalutativa. Il punto nodale dell impugnazione infatti èrappresentato dalle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive da un certo soggetto ilquale ha rovesciato completamente la prospettiva dei fatti sussunti nella denuncia inoltratanei confronti del ricorrente tale dichiarante in sostanza ha descritto il condannato come lavera vittima di condotte maltrattanti asseritamente poste in essere dalla compagna.Non vi è chi non rilevi come tale doglianza sia palesemente volta alla integrale rivalutazionedi questioni di merito che risultano invece adeguatamente affrontate nel provvedimentoimpugnato con la cui motivazione la difesa manca di instaurare un confronto di tipo effettivo.È noto come sia radicalmente inammissibile però ogni censura che si risolva in criticheversate in fatto che sottopongano al giudice di legittimità una diversa valutazione delle proveraccolte. Tanto esula infatti dal novero dei vizi deducibili ex art. 606 comma 1 lettera ecod. proc. pen. con limiti non aggirabili ovviamente col mero richiamo a ulteriori violazioninormative * U n. 29541 del 16/07/2020 * * 280027 04 salvo non emerganoomissioni contraddizioni o illogicità manifeste e ovviamente decisive. * ultime inquanto «manifeste» devono essere tali da apparire di lapalissiana evidenza per essere lamotivazione del provvedimento aggredito fondata su congetture implausibili ovvero peravere la stessa trascurato dati di superiore valenza * U n. 6402 del 30/04/1997* * 207944 01 * U n. 16 del 19/06/1996 Di * * 205621 01* 1 n. 45331 del 17/02/2023 * 285504 01 * 4 n. 10153 del 11/02/2020 *278609 01In realtà il Tribunale di sorveglianza ha anche preso in considerazione la sopra espostadeduzione difensiva fondata sull esistenza di tale difforme ricostruzione dei rapportiintercorsi fra il condannato e la compagna concludendo nel senso che comunquepermarrebbe pur sempre un rapporto di matrice estremamente conflittuale tra i due e il tuttoevidenzierebbe pur sempre il mancato sfruttamento da parte del ricorrentedell occasione di reinserimento concessagli. Anche in ragione dell esistenza di tale analisiche è completa e comprensiva anche della valutazione in ordine alle differenti allegazionidifensive l impugnazione non può che risultare di tipo marcatamente rivalutativo easpecifico.6. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali oltre che di una somma che si stima equo fissare in euro tremila in favoredella * delle ammende non si ravvisano elementi per ritenere il ricorrente esente dacolpe nella determinazione della causa di inammissibilità conformemente a quanto indicatoda Corte cost. sentenza n. 186 del 2000 . * le condizioni infine deve esseredisposta l annotazione di cui all art. 52 comma 1 del decreto legislativo 20 giugno 2003 n.196 recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 06/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * DE *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 06/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * DE *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
Sentenza Cassazione n. 09450/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris