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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 novembre 2023

Cassazione n. 34362/2023

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hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 29888 /20 1 7 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); Oggetto:notifica accertamentoex art.145c.p.c.

Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - resistente - avversola sentenza d ella Commissione tributaria regionale del l ’Abruzzo n.411/06/2016 depositata in data 02 / 05 /201 7 ; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto rigettarsi il ricorso; Rilevatoche: - il comitato qui ricorrente impugnava l’avviso di accertamento notificatoglia fini IVA per l’anno 2008, in forza della redazione di PVCda parte della GdF; - la CTP dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto tardivamente proposto; - appellava il contribuente; - la CTR con la pronuncia qui gravata ha rigettato l’appello, confermandola sentenza di primo grado; - ricorre a questa Corte il Comitato ridetto con atto affidato a due motivi di gravame; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; Consideratoche: - il primo motivo di impugnazione deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 145 c od . p roc . c iv . e dell’art. 21 del d.

Lgs. n. 546 / 1992 per avere la CTR, indicando la data di perfezionamento della notifica dell’avviso di accertamento impugnato, erroneamente ritenuto correttamente perfezionatasi dettanotifica nei confronti del legale rappresentante del Consorzio contribuente,[OSCURATO:PERSONA], in data 5 dicembre 2014; in forza di ciò,il ricorso proposto in data 13 febbraio 2015 non sarebbe quindi tardivo; - il motivo è infondato; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - questa Corte ha espresso giurisprudenza costante, che il Collegio condividee alla quale intende qui dare continuità, secondo la quale l'obbligodi notificazione degli atti tributari (nella specie avviso di accertamento)presso il domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973 non esclude la possibilità, prevista dall'art. 145, comma 1, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 263/2005, di eseguire la notificazione alle persone giuridiche, in viaalternativa a quella nella loro sede (e non più in via residuale) , direttamente alla persona f isica che le rappresenta (purch é ne sianoindicati nell'atto la qualità, nonché la residenza, il domicilio ola dimora abituale : negli esatti termini Cass. Sez. 5 Ordinanza n. 25137 del 10/11/2020 , seguita da Cass. Sez.5, Ordinanza n. 34763 del 25/11/2022 , nonché da Cass., Sez. 5, n. 21456 del 19/07/2023, Cass., Sez. 5 , n. 10282 del 18/04/2023; Cass., Sez. 5 , n. 14716 del 10 /05/ 2022 ); - tale conclusione è , peraltro, del tutto logica e coerente con la disciplina tributaria alla luce delle considerazioni sistematiche illustrate da Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 23277 del 23/10/2020 , secondo cui la notifica dell'avviso di accertamento al legale rappresentante della società è valida anche se eseguita in un comunediverso da quello del domicilio fiscale della società stessa, attesoche la limitazione territoriale di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui la notifica degli atti tributari va effettuata nel comune ove il contribuente ha il domicilio fiscale, nonè posta a garanzia di quest'ultimo, ma a tutela dell'operatività dell'Ufficio,il quale, di conseguenza, ha la facoltà, ma non l'obbligo di avvalersi di tale disciplina e può sempre svolgere ulteriori ricercherispetto al domicilio fiscale della società al fine di seguire proceduredi notifica più garantiste; - pertanto, la notifica perfezionata nei confronti del legale rappresentantein data 5 dicembre 2014 è corretta e idonea a far Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 decorrereil termine, previsto a pena di decadenza, di cui all’art. 21del d.

Lgs. n. 546 / 1992; - nel ritenere quindi inammissibile il ricorso di fronte alla CTP, il giudice dell’appello ha fatto corretta applicazione dei suindicati principi; - alla luce della decisione che precede, l’esame del secondo motivo diviene privo di interesse per il ricorrente ed è pertanto inammissibile, non potendo in ogni caso – alla luce della inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio – produrrealcun effetto sulla sentenza impugnata; - come è noto, l'inammissibilità del ricorso rende inutile l'esame delle questioni di merito da parte del giudice (Cass. 11675 del 2020)e rende in conseguenza ultroneo l'esame delle questioni in questo giudizio.

Infatti, ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, o l’impugnazione tout court , in tal modo spogliandosi della "potestas iudicandi", abbia eventualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devonoritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, così come non ha l'onere di impugnare la mancata pronuncia su di esse, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione(v., da ultimo, Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020, in conformità a Cass., Sez.

Unite, 30.10.2013, n. 24469); - le spese di lite sono regolate dalla soccombenza e sono liquidate comeda dispositivo ; p.q.m.

Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 rigettail ricorso ; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di litein favore di parte controricorrente che liquida in euro 8.000,00 , oltre aspese prenotate a debito.

Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza deipresupposti processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 29888 /20 1 7 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); Oggetto:notifica accertamentoex art.145c.p.c. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - resistente - avversola sentenza d ella Commissione tributaria regionale del l ’Abruzzo n.411/06/2016 depositata in data 02 / 05 /201 7 ; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto rigettarsi il ricorso; Rilevatoche: - il comitato qui ricorrente impugnava l’avviso di accertamento notificatoglia fini IVA per l’anno 2008, in forza della redazione di PVCda parte della GdF; - la CTP dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto tardivamente proposto; - appellava il contribuente; - la CTR con la pronuncia qui gravata ha rigettato l’appello, confermandola sentenza di primo grado; - ricorre a questa Corte il Comitato ridetto con atto affidato a due motivi di gravame; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; Consideratoche: - il primo motivo di impugnazione deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 145 c od . p roc . c iv . e dell’art. 21 del d. Lgs. n. 546 / 1992 per avere la CTR, indicando la data di perfezionamento della notifica dell’avviso di accertamento impugnato, erroneamente ritenuto correttamente perfezionatasi dettanotifica nei confronti del legale rappresentante del Consorzio contribuente,[OSCURATO:PERSONA], in data 5 dicembre 2014; in forza di ciò,il ricorso proposto in data 13 febbraio 2015 non sarebbe quindi tardivo; - il motivo è infondato; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - questa Corte ha espresso giurisprudenza costante, che il Collegio condividee alla quale intende qui dare continuità, secondo la quale l'obbligodi notificazione degli atti tributari (nella specie avviso di accertamento)presso il domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973 non esclude la possibilità, prevista dall'art. 145, comma 1, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 263/2005, di eseguire la notificazione alle persone giuridiche, in viaalternativa a quella nella loro sede (e non più in via residuale) , direttamente alla persona f isica che le rappresenta (purch é ne sianoindicati nell'atto la qualità, nonché la residenza, il domicilio ola dimora abituale : negli esatti termini Cass. Sez. 5 Ordinanza n. 25137 del 10/11/2020 , seguita da Cass. Sez.5, Ordinanza n. 34763 del 25/11/2022 , nonché da Cass., Sez. 5, n. 21456 del 19/07/2023, Cass., Sez. 5 , n. 10282 del 18/04/2023; Cass., Sez. 5 , n. 14716 del 10 /05/ 2022 ); - tale conclusione è , peraltro, del tutto logica e coerente con la disciplina tributaria alla luce delle considerazioni sistematiche illustrate da Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 23277 del 23/10/2020 , secondo cui la notifica dell'avviso di accertamento al legale rappresentante della società è valida anche se eseguita in un comunediverso da quello del domicilio fiscale della società stessa, attesoche la limitazione territoriale di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui la notifica degli atti tributari va effettuata nel comune ove il contribuente ha il domicilio fiscale, nonè posta a garanzia di quest'ultimo, ma a tutela dell'operatività dell'Ufficio,il quale, di conseguenza, ha la facoltà, ma non l'obbligo di avvalersi di tale disciplina e può sempre svolgere ulteriori ricercherispetto al domicilio fiscale della società al fine di seguire proceduredi notifica più garantiste; - pertanto, la notifica perfezionata nei confronti del legale rappresentantein data 5 dicembre 2014 è corretta e idonea a far Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 decorrereil termine, previsto a pena di decadenza, di cui all’art. 21del d. Lgs. n. 546 / 1992; - nel ritenere quindi inammissibile il ricorso di fronte alla CTP, il giudice dell’appello ha fatto corretta applicazione dei suindicati principi; - alla luce della decisione che precede, l’esame del secondo motivo diviene privo di interesse per il ricorrente ed è pertanto inammissibile, non potendo in ogni caso – alla luce della inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio – produrrealcun effetto sulla sentenza impugnata; - come è noto, l'inammissibilità del ricorso rende inutile l'esame delle questioni di merito da parte del giudice (Cass. 11675 del 2020)e rende in conseguenza ultroneo l'esame delle questioni in questo giudizio. Infatti, ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, o l’impugnazione tout court , in tal modo spogliandosi della "potestas iudicandi", abbia eventualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devonoritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, così come non ha l'onere di impugnare la mancata pronuncia su di esse, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione(v., da ultimo, Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020, in conformità a Cass., Sez. Unite, 30.10.2013, n. 24469); - le spese di lite sono regolate dalla soccombenza e sono liquidate comeda dispositivo ; p.q.m. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 rigettail ricorso ; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di litein favore di parte controricorrente che liquida in euro 8.000,00 , oltre aspese prenotate a debito. Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza deipresupposti processu
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