CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 43890/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 1520/20 in data 11/06/2021 del Tribunalie di Teramo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 11/06/2021, resa all'esito della discussione finale, il Tribunale di Teramo, investito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui agli artt. 110, 629, secondo comma in relazione all'art. 628, terzo comma n. 1 e 99 cod. pen. (la posizione del concorrente [OSCURATO:PERSONA] risulta già stralciata e definita), ritenuto che la condotta a carico del Ngjela fosse diversa da quella contestata e distinta da quella del Calvi, in quanto "le gravi espressioni minacciose pronunciate dallo Ngjela, subito dopo quelle del Calvi" costituivano la diversa fattispecie del tentativo, riconosciuto così un mutamento del fatto come originariamente contestato e la ricorrenza dell'ipotesi disciplinata dall'art. 516 cod. proc. pen., disponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero a norma dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. al fine di procedere per il nuovo fatto come ritenuto, senza procedere oltre nel dibattimento in corso. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per i due motivi di seguito indicati. Primo motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Secondo motivo: inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. Nella trattazione congiunta dei motivi, il ricorrente evidenzia che, se all'esito dell'attività istruttoria il Collegio avesse ritenuto sussistere il fatto contestato sebbene sussunto nell'alveo di una fattispecie diversa da quella in esame, avrebbe dovuto correggere tale erronea qualificazione in sentenza, precisandolo in parte dispositiva, in quanto l'esatta attribuzione del nomen iuris è connaturale all'esercizio della giurisdizione. Peraltro, il ricorrere allo stratagemma dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., modificando la fattispecie incriminatrice e restituendo gli atti al pubblico ministero, non ricorrendone i presupposti in punto di diritto, appare come un tentativo per schivare una sacrosanta sentenza assolutoria. Infine, la condotta perpetrata dall'imputato, esclusa l'ipotesi estorsiva in concorso consumata dal solo Calvi, non può in alcun modo sussumersi nell'alveo del tentativo, mancando dell'elemento oggettivo, dell'elemento psicologico e del profitto ingiusto già conseguito da altro soggetto. Al più, quando si fosse accertato che lo Ngjela abbia effettivamente profferito una frase di 1:enore minaccioso, quest'ultima avrebbe potuto integrare solo ed esclusivamente il reato di minaccia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Secondo consolidata giurisprudenza, è da considerarsi abnorme il provvedimento con cui il giudice, in relazione ad un fatto nuovo accertato in dibattimento, non si limiti ad ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero relativamente ad esso, ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., ma determini la regressione dell'intero procedimento, senza pronunciarsi in ordine al fatto originariamente contestato (Sez. 4, n. 17213 del 09/03/2017, Lanceni, Rv. 269459). P 2 Invero, nella fattispecie, il Tribunale, senza pronunciare sentenza, dopo aver affermato che la condotta originariamente contestata allo Ngjela e al Calvi consistita in un'azione estorsiva fosse riferibile al solo Calvi, riconosceva come a carico del ricorrente fosse configurabile la diversa (ed ulteriore) fattispecie di tentata estorsione aggravata ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero; in particolare, il Tribunale ha ritenuto che le gravi espressioni minacciose pronunciate dallo Ngjela, sùbito dopo quelle del Calvi, fossero a loro volta immediatamente rappresentative al primo dell'illiceità della causa fondante le pretese di quest'ultimo, teleologicamente orientate in maniera univoca e diretta al conseguimento, nell'immediato e nel futuro, di ulteriori ingiusti profitti patrimoniali, non riuscendo nell'intento solo per circostanze del tutto indipendenti dalla propria volontà, e segnatamente a ragione dell'intervento delle Forze dell'Ordine ivi presenti, che interrompevano l'azione criminosa, traendo in arresto gli agenti. 3. A parere del Collegio l'ordinanza impugnata pare affetta da abnormità, in quanto il giudice, senza pronunciarsi in ordine al reato contestato, ha disposto un'indebita regressione del procedimento alla fase già superata delle indagini preliminari. Occorre prendere le mosse dal disposto di cui all'art. 521 cod. proc. pen., secondo cui: "l. Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica. 2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli articoli 516, 517 e 518. 3. Nello stesso modo il giudice procede se il pubblico ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2". Orbene, nel corso o all'esito di un processo possono aversi due diverse evenienze, che comportano due sviluppi dibattimentali diversi. Il primo caso, che non è quello che ci occupa, è quello in cui il fatto-reato come emerso dal processo sia diverso da quello disegnato dal capo d'imputazione. Deve trattarsi, sia chiaro, di un fatto storico diverso e non di una diversa qualificazione giuridica di quello indicato in imputazione che, come appena visto è consentita al giudice ai sensi del comma 1 dell'art. 521 cod. proc. pen. Analogamente procederà, ai sensi del comma 3 della norma testé citata, in tutti i casi in cui il pubblico ministero dovesse avere effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli artt. 516, 517 e 518, comma 2, cod. proc. pen.In tali casi il giudice, ai sensi del comma 2 dell'art. 521 del vigente codice di rito, trasmetterà con ordinanza gli atti al pubblico ministero senza che debba pronunciare alcuna sentenza. Il giudice, infatti, non può trasmettere gli atti al pubblico ministero sul rilievo della diversità tra fatto commesso e fatto contestato e contemporaneamente assolvere da quest'ultimo l'imputato perché i due provvedimenti contestualmente emessi si porrebbero in intrinseca contraddizione e il successivo giudizio incorrerebbe nella preclusione del giudicato, ma deve limitarsi, qualora rilevi la diversità del fatto, a disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, lasciando con ciò impregiudicata qualsiasi futura determinazione di quest'ultimo (così, Sez. 6, n. 9743 del 21/01/2004, Polidori, Rv. 229209; conf., Sez. 6, n. 5805 del 23/03/1995, Dassogno, Rv. 201683). Peraltro, nello stesso senso si è univocamente espressa anche tutta la giurisprudenza successiva di questa Suprema Corte, che ha più volte ribadito il principio che, una volta accertata la diversità del fatto emerso dall'istruttoria dibattimentale rispetto a quello enunciato nel decreto che dispone il giudizio, va disposta la trasmissione degli atti al pubblico ministero, senza la contestuale assoluzione, per insussistenza, dal fatto contestato, che si porrebbe in insanabile contraddizione con l'ordinanza finalizzata all'esercizio dell'azione penale (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 34555 del 22/04/2010, Colazzo, Rv. 248161, in un caso in cui il tribunale aveva ritenuto configurabile il delitto di violenza privata nel fatto contestato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose). Va chiarito che, affinchè il giudice debba disporre con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero occorre che il fatto, diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli articoli 516, 517 e 518, possa dirsi accertato e non semplicemente prospettato da una delle parti. E, per completezza, va ricordato che tale possibilità è offerta anche al giudice di secondo grado, ma che, in tal caso, come questa Suprema Corte ha più volte affermato, quando il giudice ad quem si avveda di una diversità del fatto, non colta nei precedenti gradi di giudizio o emersa successivamente dinanzi ad esso, egli è tenuto a disporre con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero, provvedendo anche a pronunciare sentenza con la quale dichiara la nullità della decisione di primo grado, onde evitare il suo passaggio in giudicato (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 47976 del 19/11/2004, Mastrocinque, Rv. 230954; Sez. 2, n. 9471 del 25/09/1996; Barlotti, Rv. 206274; Sez. U, n. 2477 del 06/12/1991, dep. 1992, Paglini, Rv. 189397). Il giudice di appello è obbligato in tal senso, se accerta che il fatto è diverso da quello contestato, non potendo decidere in ordine allo stesso perché altrimenti sottrarrebbe all'imputato un grado di giudizio e ne violerebbe conseguentemente in maniera irreparabile il diritto di difesa.4. Il diverso caso all'odierno esame, invece, è quello in cui, oltre a quello rappresentato in imputazione, che rimane sub iudice, si accerti, nel corso o all'esito del giudizio, un fatto-reato nuovo non ancora contestato all'imputato e il Pubblico Ministero, con il consenso dell'imputato, non abbia chiesto di essere autorizzato alla nuova contestazione ai sensi dell'art. 518, comma 2, cod, proc. pen. Ebbene, non vi è nessun dubbio che il giudice in tale caso debba trasmettere con ordinanza gli atti al pubblico ministero affinché proceda in ordine alla nuova notitia criminis emersa dal dibattimento, potendo disporre tale trasmissione anche prima della sentenza e della stessa conclusione dell'istruttoria dibattimentale. Significativamente, infatti, la previsione dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. si colloca nel capo delle nuove contestazioni e non in quello della deliberazione, attestando che tale potere può essere esercitato quando il fatto sia stato ormai ricostruito puntualmente, il che, appunto, ben può verificarsi anche prima della conclusione dell'intera istruttoria dibattimentale. Indipendentemente dal fatto che l'ordinanza de qua sia pronunciata in corso o all'esito del giudizio, resta tuttavia in piedi anche l'originaria imputazione, che deve avere un suo epilogo decisorio e che nel caso che ci occupa è mancato. Nel trasmettere gli atti al pubblico ministero in relazione all'ipotizzato ulteriore nuovo reato, il giudice ha esercitato un potere che la norma gli attribuiva, ma tale potere non poteva che essere limitato ai fatti materiali ritenuti suscettibili di essere sussunti interamente nella ravvisata nuova fattispecie, senza possibilità di una immediata riqualificazione (ex art. 521, comma 1, cod. proc. pen.). Così non è avvenuto nel caso di specie, avendo il Tribunale travolto anche la contestazione legittimamente formulata per fatti insuscettibili di assorbimento alcuno nel ritenuto ulteriore fatto diverso. 5. In conformità al consolidato orientamento di codesta Corte di legittimità, pertanto, appare abnorme il provvedimento con cui il giudice non si è limitato ad ordinare legittimamente la trasmissione degli atti al pubblico ministero in riferimento al fatto nuovo accertato nel dibattimento, ulteriore ed autonomo rispetto alla contestazione originaria, ma ha determinato la regressione del procedimento anche con riguardo all'imputazione già contestata (cfr., Sez. 6, n. 8997 del 31/01/2007, Stabilito, Rv 235926; Sez. 6, n. 12509 del 11/03/2010, C., Rv. 246732; Sez. 2, n. 15991 del 07/01/2016, Sirone, Rv. 266836 in un caso in cui era stato contestato il reato di ricettazione di targhe automobilistiche provento di furto, ed era emerso in dibattimento che le stesse erano state apposte su un veicolo anch'esso di provenienza furtiva, la Suprema Corte ha ritenuto abnorme la riqualificazione dell'intera vicenda ai sensi dell'art. 648 bis cod. pen. e la restituzione degli atti al pubblico ministero, in assenza di una decisione sul delitto di ricettazione originariamente contestato). 6. Da quanto precede consegue l'obbligo di annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Teramo per l'ulterior