Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25817/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

prile 1962; avverso la sentenza n. 4367/2025 della Corte di appello di Napoli del 6 febbraio 2025; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consig e Dott.

AndreXGENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; sentito, altresì, per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza pronunziata in data 6 febbraio 2025 la Corte di appello di Napoli ha integralmente confermato la precedente statuizione, assunta, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito ordinario dal Tribunale di Napoli il precedente 15 giugno 2023, avente ad oggetto l'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 40 del dlgs n. 504 del 1995, per avere lo stesso sottratto al pagamento delle accise un quantitativo di gasolio per autotrazione pari a 750 litri detenuto in un serbatoio, situato all'interno di un parcheggio, risultato essere di sua proprietà, e la condanna del medesimo alla pena ritenuta di giustizia.

Avverso la predetta sentenza di appello ha interposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], assistito dal proprio legale fiduciario, affidando le proprie lamentele a tre distinti motivi di impugnazione.

Con un primo motivo di ricorso il prevenuto ha lamentato la nullità della sentenza impugnata per non avere la Corte di merito accolto il motivo di gravame da lui precedentemente formulato avente ad oggetto il rigetto della istanza di rinvio del processo presentata dal suo legale di fiducia al Tribunale di Napoli in relazione alla udienza che doveva tenersi in data 27 gennaio 2023 in ordine alla quale la difesa tecnica dell'imputato aveva allegato un impedimento a comparire; aveva, infatti, errato il Tribunale nell'affermare che non vi era in atti la nomina del difensore fiduciario che aveva dedotto il legittimo impedimento, sebbene già dal 19 maggio 2021 il predetto difensore aveva depositato il proprio atto di nomina fiduciaria; stante l'avvenuta violazione del diritto dì difesa l'intero giudizio di primo grado e quello di appello dovevano essere dichiarati viziati da una causa di nullità assoluta.

Con il secondo motivo di ricorso la difesa del [OSCURATO:PERSONA] si è doluta, con riferimento al vizio di motivazione, del fatto che, in assenza di elementi probatori dimostrativi della riconducibilità del carburante di cui al capo di imputazione all'imputato, atti a superare ogni legittimo dubbio in relazione alla responsabilità del prevenuto quanto al reato in contestazione, sia stata pronunziata e confermata sentenza di condanna nei suoi confronti.

Infine con il terzo motivo il ricorrente si è doluto, lamentando sia il vizio di motivazione che quello di violazione di legge, del fatto che non siano state riconosciute in favore dell'imputato le circostanze attenuanti generiche, nulla avendo la Corte di merito rilevato di ostativo alla loro attribuzione. 2CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto è risultato inammissibile. • Il primo motivo di impugnazione è, infatti, inammissibile in quanto il ricorrente, nel formulare il proprio motivo di doglianza, non si è confrontato con quella che è risultata essere la ratio decidendi con la quale la Corte di appello partenopea ha rigettato il motivo di gravame che era stato proposto dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA].

Infatti - ribadito che il [OSCURATO:PERSONA] si è lagnato del fatto che la Corte di appello non abbia accolto il motivo di gravame con il quale lo stesso aveva denunziato la esistenza di una ragione di nullità assoluta presente nella sentenza di primo grado riguardante il rigetto pronunziato dal Tribunale di Napoli in merito. alla istanza di differimento del processo presentata • dal difensore fiduciario del prevenuto per l'udienza che si doveva tenere di fronte a tale ufficio giudiziario in data 27 gennaio 2022 - si evidenzia che la Corte territoriale, pur riferendo il dato storico secondo il quale il giudice di primo grado aveva rigettato la istanza in quanto "la nomina del difensore alla suddetta data non risultava' agli atti" (circostanza questa, si sottolinea, che in 'realtà non ha trovató alcuna effettiva smentita da parte del ricorrente, avendo. effettivamente la difesa del prevenuto prodotto un atto, datato 17 maggio 2021, recante il conferimento della nomina fiduciaria dal parte del [OSCURATO:PERSONA] all'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], ma non ha fornito alcuna dimostrazione che siffatta nomina fosse, al momento in cui il Tribunale di Napoli ha assunto la ricordata decisione interlocutoria del 27 gennaio 2021, già stata versata in atti), ha evidenziato che nella ricordata occasione, pur non avendo accolto la istanza di differimento della trattazione del processo presentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Napoli, senza che fosse stata svolta alcuna attività giurisdizionale, come emergente dal verbale - della predetta udienza, comunque "differiva l'udienza del 27 gennaio 2022" ad altra successiva udienza, disponendo che di ciò fosse data comunicazione al citato professionista, il quale, per come riportato dalla Corte territoriale nella sentenza ora in scrutinio, "partecipava alle successive udienze, personalmente o tramite un suo delegato".

Fatta questa premessa non può che convenirsi con la Corte territoriale nella affermazione, conducente alla dichiarazione di manifesta infondatezza del motivo di impugnazione proposto in sede di legittimità, che il rigetto della istanza di differimento della trattazione opposto dal Tribunale di Napoli alla richiesta dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] volta a far valere il suo legittimo impedimento, 3non avendo cagionato alcuna lesione al pieno esercizio del diritto di difesa vantato dall'attuale ricorrente, non presenta alcun rilevante vizio che possa far ora dichiarare la nullità della medesima e di tutti gli atti ad essa conseguenti.

Venendo al successivo secondo motivo di impugnazione, riguardante la violazione dì legge ed il vizio di motivazione in punto di affermazione della riconducibilità a lui, al di là di ogni legittimo dubbio, del gasolio per autotrazione di cui al capo di imputazione, osserva il Collegio che il "fatto" per cui è processo concerne la sottrazione alle accise di una quantità pari a 750 litri di gasolio, risultato essere destinata, per le sue caratteristiche chimiche, alla autotrazione; questo era stato rinvenuto, all'interno di un'area adibita a parcheggio nella disponibilità di tale [OSCURATO:PERSONA]; in particolare il predetto compendio era custodito all'interno di un "contenitore Bulk" risultato essere, a sua volta, nella titolarità del [OSCURATO:PERSONA] il quale non era stato in grado di produrre alcun documento attestante la regolarità fiscale del citato carburante; ciò posto osserva il Collegio che la attribuzione della natura di prodotto destinato all'autotrazione al gasolio per cui è processo è stata il frutto delle analisi chimiche operate su di esso, successivamente all'avvenuta sua campionatura (adempimento al quale ha partecipato lo stesso imputato), le cui metodiche e le cui risultanze non sono state oggetto di specifici motivi di gravame, mentre la riferibilità di esso all'imputato è il logico corollario della non contestata riconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] della cisterna-contenitore all'interno della quale la sostanza combustibile era custodita.

La affermazione che la deduzione di tale appartenenza, non accompagnata da alcuna documentazione che attestasse l'avvenuto adempimento degli obblighi fiscali gravanti sul prevenuto, non è certamente il frutto di una implausibile inferenza logica operata dai giudici del merito ma è, anzi, la conseguenza di una corretta attività di ragionevole derivazione di una informazione ignota, cioè la appartenenza al [OSCURATO:PERSONA] del gasolio in questione, da una altra eloquente informazione della quale vi è, invece, la incontestata certezza (cioè che la cisterna all'interno della quale la sostanza era custodita era riferibile all'imputato).

Né un tale procedimento logico può dirsi violativo della regola che impone la assoluzione del prevenuto ogni qual volta la sua colpevolezza non emerga "oltre ogni ragionevole dubbio".

Invero siffatta formula, dalla evidente efficacia icastica, deve bensì essere intesa come idonea a consentire di pronunciare sentenza di 4condanna là dove il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana, oppure siano prospettate ipotesi vaghe e inesplorate dal punto di vista scientifico, evocate in un ordine di causalità possibile, ma non individuato neppure in astratto (Corte di cassazione, Sezione V penale, 13 giugno 2025, n. 22334, rv 288272), ma non esime la difesa di colui il quale vuole evidenziare la esistenza di siffatta situazione di incertezza probatoria dal prospettare gli elementi ricostruttivi del fatto che si pongano, in maniera non causidica, come antagonisti rispetto a quelli aventi logicamente valenza accusatoria e che il giudice è, pertanto, tenuto a valutare e, se del caso, a confutare (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 10 novembre 2023, n. 45506, rv 285548-15).

Non è, pertanto, sufficiente la mera allegazione della postulata inadeguatezza della motivazione della sentenza per superare il già segnalato canone di giudizio, essendo, invece, necessario che chi intenda fare valere siffatta inadeguatezza fornisca elementi concreti valevoli a confutare la tesi accusatoria, non avendo valore di riscontro dell'esistenza del dubbio ragionevole la sola prospettazione di mere possibilità ipotetiche non risultanti dagli atti.

Nel caso che interessa, di fronte al dato obbiettivo che il carburante in questione, privo di documentazione fiscale, fosse custodito all'interno di un contenitore nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], questi si è, inammissibilmente, limitato ad invocare la insufficienza probatoria ai fini della affermazione della sua penale responsabilità di tale inconfutabile dato storico.

Venendo, a questo punto, al terzo motivo di doglianza, concernente il trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato, rileva il Collegio - quanto alla mancata attribuzione del beneficio delle circostanze attenuanti generiche, che, essendo stato questo negato stante la assenza di elementi positivi di valutazione (dei quali si ricorda la inevitabile necessità ai fini del loro riconoscimento: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 7 settembre 2022, n. 32872, rv 283489) - sarebbe stato onere del ricorrente indicare l'avvenuta allegazione di tali elementi, trascurati dai giudici del merito, cosa che, invece, non si è verificata, avendo il ricorrente evidenziato, oltre ad un generico buon comportamento processuale (che si sarebbe estrinsecato nella adesione a non 5meglio precisate acquisizioni documentali), solo di avere segnalato la propria incensuratezza, motivo di per sé non bastevole, per espressa notazione normativa, per il riconoscimento delle attenuanti generiche ed il dato che il reato in questione abbia una rilevanza "bagatellare", fattore questo che, in quanto tale, non giustificherebbe il riconoscimento delle predette attenuanti, a meno di non volere ritenere che le stesse siano una sorta di benevola appendice naturale di tutti i reati caratterizzati dallo scarso allarme sociale.

Anche per ciò che attiene alla determinazione della pena entro i limiti edittali il ricorrente, a fronte di una sentenza nella quale è stata segnalata la congruità della pena inflitta, ampiamente contenuta nel medio edittale (il che, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, ha giustificato la speditività della relativa motivazione; cfr.: Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 luglio 2019, n. 29968, rv 276288), si è limitato a dolersi del fatto che essa non sia stata determinata nel minimo, senza precisare le ragioni per le quali, invece, la statuizione assunta dalla Corte di appello partenopea e prima di essa dal Tribunale di Napoli non rispondessero ad un criterio di equità sanzionatoria.

Il ricorso va, per quanto illustrato, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
prile 1962; avverso la sentenza n. 4367/2025 della Corte di appello di Napoli del 6 febbraio 2025; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consig e Dott. AndreXGENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; sentito, altresì, per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza pronunziata in data 6 febbraio 2025 la Corte di appello di Napoli ha integralmente confermato la precedente statuizione, assunta, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito ordinario dal Tribunale di Napoli il precedente 15 giugno 2023, avente ad oggetto l'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 40 del dlgs n. 504 del 1995, per avere lo stesso sottratto al pagamento delle accise un quantitativo di gasolio per autotrazione pari a 750 litri detenuto in un serbatoio, situato all'interno di un parcheggio, risultato essere di sua proprietà, e la condanna del medesimo alla pena ritenuta di giustizia. Avverso la predetta sentenza di appello ha interposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], assistito dal proprio legale fiduciario, affidando le proprie lamentele a tre distinti motivi di impugnazione. Con un primo motivo di ricorso il prevenuto ha lamentato la nullità della sentenza impugnata per non avere la Corte di merito accolto il motivo di gravame da lui precedentemente formulato avente ad oggetto il rigetto della istanza di rinvio del processo presentata dal suo legale di fiducia al Tribunale di Napoli in relazione alla udienza che doveva tenersi in data 27 gennaio 2023 in ordine alla quale la difesa tecnica dell'imputato aveva allegato un impedimento a comparire; aveva, infatti, errato il Tribunale nell'affermare che non vi era in atti la nomina del difensore fiduciario che aveva dedotto il legittimo impedimento, sebbene già dal 19 maggio 2021 il predetto difensore aveva depositato il proprio atto di nomina fiduciaria; stante l'avvenuta violazione del diritto dì difesa l'intero giudizio di primo grado e quello di appello dovevano essere dichiarati viziati da una causa di nullità assoluta. Con il secondo motivo di ricorso la difesa del [OSCURATO:PERSONA] si è doluta, con riferimento al vizio di motivazione, del fatto che, in assenza di elementi probatori dimostrativi della riconducibilità del carburante di cui al capo di imputazione all'imputato, atti a superare ogni legittimo dubbio in relazione alla responsabilità del prevenuto quanto al reato in contestazione, sia stata pronunziata e confermata sentenza di condanna nei suoi confronti. Infine con il terzo motivo il ricorrente si è doluto, lamentando sia il vizio di motivazione che quello di violazione di legge, del fatto che non siano state riconosciute in favore dell'imputato le circostanze attenuanti generiche, nulla avendo la Corte di merito rilevato di ostativo alla loro attribuzione. 2CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto è risultato inammissibile. • Il primo motivo di impugnazione è, infatti, inammissibile in quanto il ricorrente, nel formulare il proprio motivo di doglianza, non si è confrontato con quella che è risultata essere la ratio decidendi con la quale la Corte di appello partenopea ha rigettato il motivo di gravame che era stato proposto dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA]. Infatti - ribadito che il [OSCURATO:PERSONA] si è lagnato del fatto che la Corte di appello non abbia accolto il motivo di gravame con il quale lo stesso aveva denunziato la esistenza di una ragione di nullità assoluta presente nella sentenza di primo grado riguardante il rigetto pronunziato dal Tribunale di Napoli in merito. alla istanza di differimento del processo presentata • dal difensore fiduciario del prevenuto per l'udienza che si doveva tenere di fronte a tale ufficio giudiziario in data 27 gennaio 2022 - si evidenzia che la Corte territoriale, pur riferendo il dato storico secondo il quale il giudice di primo grado aveva rigettato la istanza in quanto "la nomina del difensore alla suddetta data non risultava' agli atti" (circostanza questa, si sottolinea, che in 'realtà non ha trovató alcuna effettiva smentita da parte del ricorrente, avendo. effettivamente la difesa del prevenuto prodotto un atto, datato 17 maggio 2021, recante il conferimento della nomina fiduciaria dal parte del [OSCURATO:PERSONA] all'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], ma non ha fornito alcuna dimostrazione che siffatta nomina fosse, al momento in cui il Tribunale di Napoli ha assunto la ricordata decisione interlocutoria del 27 gennaio 2021, già stata versata in atti), ha evidenziato che nella ricordata occasione, pur non avendo accolto la istanza di differimento della trattazione del processo presentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Napoli, senza che fosse stata svolta alcuna attività giurisdizionale, come emergente dal verbale - della predetta udienza, comunque "differiva l'udienza del 27 gennaio 2022" ad altra successiva udienza, disponendo che di ciò fosse data comunicazione al citato professionista, il quale, per come riportato dalla Corte territoriale nella sentenza ora in scrutinio, "partecipava alle successive udienze, personalmente o tramite un suo delegato". Fatta questa premessa non può che convenirsi con la Corte territoriale nella affermazione, conducente alla dichiarazione di manifesta infondatezza del motivo di impugnazione proposto in sede di legittimità, che il rigetto della istanza di differimento della trattazione opposto dal Tribunale di Napoli alla richiesta dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] volta a far valere il suo legittimo impedimento, 3non avendo cagionato alcuna lesione al pieno esercizio del diritto di difesa vantato dall'attuale ricorrente, non presenta alcun rilevante vizio che possa far ora dichiarare la nullità della medesima e di tutti gli atti ad essa conseguenti. Venendo al successivo secondo motivo di impugnazione, riguardante la violazione dì legge ed il vizio di motivazione in punto di affermazione della riconducibilità a lui, al di là di ogni legittimo dubbio, del gasolio per autotrazione di cui al capo di imputazione, osserva il Collegio che il "fatto" per cui è processo concerne la sottrazione alle accise di una quantità pari a 750 litri di gasolio, risultato essere destinata, per le sue caratteristiche chimiche, alla autotrazione; questo era stato rinvenuto, all'interno di un'area adibita a parcheggio nella disponibilità di tale [OSCURATO:PERSONA]; in particolare il predetto compendio era custodito all'interno di un "contenitore Bulk" risultato essere, a sua volta, nella titolarità del [OSCURATO:PERSONA] il quale non era stato in grado di produrre alcun documento attestante la regolarità fiscale del citato carburante; ciò posto osserva il Collegio che la attribuzione della natura di prodotto destinato all'autotrazione al gasolio per cui è processo è stata il frutto delle analisi chimiche operate su di esso, successivamente all'avvenuta sua campionatura (adempimento al quale ha partecipato lo stesso imputato), le cui metodiche e le cui risultanze non sono state oggetto di specifici motivi di gravame, mentre la riferibilità di esso all'imputato è il logico corollario della non contestata riconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] della cisterna-contenitore all'interno della quale la sostanza combustibile era custodita. La affermazione che la deduzione di tale appartenenza, non accompagnata da alcuna documentazione che attestasse l'avvenuto adempimento degli obblighi fiscali gravanti sul prevenuto, non è certamente il frutto di una implausibile inferenza logica operata dai giudici del merito ma è, anzi, la conseguenza di una corretta attività di ragionevole derivazione di una informazione ignota, cioè la appartenenza al [OSCURATO:PERSONA] del gasolio in questione, da una altra eloquente informazione della quale vi è, invece, la incontestata certezza (cioè che la cisterna all'interno della quale la sostanza era custodita era riferibile all'imputato). Né un tale procedimento logico può dirsi violativo della regola che impone la assoluzione del prevenuto ogni qual volta la sua colpevolezza non emerga "oltre ogni ragionevole dubbio". Invero siffatta formula, dalla evidente efficacia icastica, deve bensì essere intesa come idonea a consentire di pronunciare sentenza di 4condanna là dove il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana, oppure siano prospettate ipotesi vaghe e inesplorate dal punto di vista scientifico, evocate in un ordine di causalità possibile, ma non individuato neppure in astratto (Corte di cassazione, Sezione V penale, 13 giugno 2025, n. 22334, rv 288272), ma non esime la difesa di colui il quale vuole evidenziare la esistenza di siffatta situazione di incertezza probatoria dal prospettare gli elementi ricostruttivi del fatto che si pongano, in maniera non causidica, come antagonisti rispetto a quelli aventi logicamente valenza accusatoria e che il giudice è, pertanto, tenuto a valutare e, se del caso, a confutare (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 10 novembre 2023, n. 45506, rv 285548-15). Non è, pertanto, sufficiente la mera allegazione della postulata inadeguatezza della motivazione della sentenza per superare il già segnalato canone di giudizio, essendo, invece, necessario che chi intenda fare valere siffatta inadeguatezza fornisca elementi concreti valevoli a confutare la tesi accusatoria, non avendo valore di riscontro dell'esistenza del dubbio ragionevole la sola prospettazione di mere possibilità ipotetiche non risultanti dagli atti. Nel caso che interessa, di fronte al dato obbiettivo che il carburante in questione, privo di documentazione fiscale, fosse custodito all'interno di un contenitore nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], questi si è, inammissibilmente, limitato ad invocare la insufficienza probatoria ai fini della affermazione della sua penale responsabilità di tale inconfutabile dato storico. Venendo, a questo punto, al terzo motivo di doglianza, concernente il trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato, rileva il Collegio - quanto alla mancata attribuzione del beneficio delle circostanze attenuanti generiche, che, essendo stato questo negato stante la assenza di elementi positivi di valutazione (dei quali si ricorda la inevitabile necessità ai fini del loro riconoscimento: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 7 settembre 2022, n. 32872, rv 283489) - sarebbe stato onere del ricorrente indicare l'avvenuta allegazione di tali elementi, trascurati dai giudici del merito, cosa che, invece, non si è verificata, avendo il ricorrente evidenziato, oltre ad un generico buon comportamento processuale (che si sarebbe estrinsecato nella adesione a non 5meglio precisate acquisizioni documentali), solo di avere segnalato la propria incensuratezza, motivo di per sé non bastevole, per espressa notazione normativa, per il riconoscimento delle attenuanti generiche ed il dato che il reato in questione abbia una rilevanza "bagatellare", fattore questo che, in quanto tale, non giustificherebbe il riconoscimento delle predette attenuanti, a meno di non volere ritenere che le stesse siano una sorta di benevola appendice naturale di tutti i reati caratterizzati dallo scarso allarme sociale. Anche per ciò che attiene alla determinazione della pena entro i limiti edittali il ricorrente, a fronte di una sentenza nella quale è stata segnalata la congruità della pena inflitta, ampiamente contenuta nel medio edittale (il che, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, ha giustificato la speditività della relativa motivazione; cfr.: Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 luglio 2019, n. 29968, rv 276288), si è limitato a dolersi del fatto che essa non sia stata determinata nel minimo, senza precisare le ragioni per le quali, invece, la statuizione assunta dalla Corte di appello partenopea e prima di essa dal Tribunale di Napoli non rispondessero ad un criterio di equità sanzionatoria. Il ricorso va, per quanto illustrato, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 25817/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris