CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 12889/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controrappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoDomenico [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza n. 3558/2024 emessa dalla Corte d'Appello di Roma il28/10/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine digiorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che laparte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali che possono essere compensate fra leparti, avuto riguardo al consolidamento dell’orientamento di legittimità edall’intervento della Corte UE, richiamati nella proposta di definizione, inepoca successiva all’introduzione del ricorso.Numero registro generale 8296/2025Numero sezionale 405/2026Numero di raccolta generale 12889/2026Data pubblicazione 06/05/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Compensa fra le parti delle spese del procedimento.Così deciso in Roma, il 5 maggio 2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Caterina Marotta