CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40536/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 56, 110, 624-bis e 625, comma 1, nn. 2 e 5, cod. pen. (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 9 febbraio 2021); - che hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del comune difensore, articolando tre motivi affidati ad unica impugnativa; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che muove censure in punto di diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è generico, manifestamente infondato e non consentito in questa sede, posto che l'argomentazione ad esso sottesa risulta meramente contestativa rispetto agli esiti del giudizio formulato dal giudice di merito circa l'abitualità del comportamento criminale degli imputati, adusi a commettere reati della stessa specie di quello per il quale si procede; a fronte, infatti, di valutazione conforme agli approdi del diritto vivente e ineccepibile sul piano logico, i rilievi al riguardo sollevati dai ricorrenti risultano estranei al giudizio di legittimità in quanto interamente versati in fatto; - che il secondo motivo, che muove censure in punto di determinazione della pena, non è consentito in questa sede, atteso che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che la pena, attestata in misura quasi prossima al minimo edittale, fosse più che equa alla luce della negativa personalità di tutti gli imputati, quale desumibile dai loro plurimi precedenti penali); - che il terzo motivo, con il quale si censura il diniego della circostanza attenuante di cui art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato: richiamato il pacifico insegnamento impartito da questa Corte, secondo cui«In tema di tentato furto, la valutazione del danno patrimoniale, ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., deve essere fatta attraverso una prognosi postuma "ex ante", alla luce delle modalità della condotta e di ogni altra ulteriore acquisizione probatoria, verificando il valore della cosa che avrebbe formato oggetto della sottrazione se l'evento si fosse verificato» (Sez. 5, n. 47144 del 29/11/2022, Rv. 283980), va riconosciuto che la motivazione rassegnata nella sentenza impugnata sul punto è immune da rilievi di sorta, perché, effettivamente, se il furto di parti delle vetture di carattere storico e cinematografico, prese di mira dagli imputati, fosse stato portato a termine, non avrebbe cagionato un danno di minima rilevanza (vedasi pag. 4); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 27 settembre