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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2025

Cassazione n. 20418/2025

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si richiede l'applicazione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto con riferimento al reato ex art.628 cod. pen. ascritto all'odierno ricorrente in base all'intervenuta pronuncia n. 86 del 2024 della Corte costituzionale, è manifestamente infondato poiché, secondo l'interpretazione della Consulta, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità, il giudice deve considerare «la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo» e, nel caso di specie, la Corte territoriale ha esplicitamente definito i fatti "molto gravi, anche per il quantitativo di violenza esercitata" e delle lesioni cagionate alla persona offesa, così mostrando, inequivocabilmente, la ritenuta insussistenza dei presupposti per l'applicazione della diminuente de qua; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 4 febbraio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si richiede l'applicazione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto con riferimento al reato ex art.628 cod. pen. ascritto all'odierno ricorrente in base all'intervenuta pronuncia n. 86 del 2024 della Corte costituzionale, è manifestamente infondato poiché, secondo l'interpretazione della Consulta, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità, il giudice deve considerare «la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo» e, nel caso di specie, la Corte territoriale ha esplicitamente definito i fatti "molto gravi, anche per il quantitativo di violenza esercitata" e delle lesioni cagionate alla persona offesa, così mostrando, inequivocabilmente, la ritenuta insussistenza dei presupposti per l'applicazione della diminuente de qua; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 febbraio 2025.
Sentenza Cassazione n. 20418/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris