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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 gennaio 2021

Cassazione n. 43601/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 29-01-2021 della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza in punto di trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'8 luglio 2019, il Tribunale di Taranto condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 3.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 171 ter comma 2 lett.

A) della legge n. 633 del 1941, a lui contestato per aver detenuto sulla pubblica via, all'interno di un borsello a tracollo, 40 DVD riproducenti film, 28 CD musicali e 68 Cover, per un totale di 136 pezzi, tutti illecitamente riprodotti e privi del contrassegno Siae, fatto accertato in Taranto il 18 luglio 2017.

Con sentenza del 29 gennaio 2021, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, riqualificato il fatto nell'ipotesi di cui all'art. 171 comma 1 lett.

C) della legge n. 633 del 1941, confermava la pronuncia di primo grado.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello pugliese, Zito, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa deduce la contraddittorietà, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, osservando che la Corte territoriale, nell'incipit della motivazione, ha ritenuto non ricorrere gli elementi costitutivi della fattispecie contestata, salvo poi, poco più avanti, ritenere corretta la qualificazione giuridica del fatto.

Nel dispositivo poi, contraddicendosi ancora una volta, la Corte di appello ha riqualificato il fatto nell'ipotesi di cui all'art. 171 comma 1 lett.

C) della legge n. 633 del 1941, senza tuttavia trarne le dovute conseguenze in termini di pena.

Mentre infatti l'ipotesi di cui all'art. 171 ter comma 2 lett.

A) prevede la pena della reclusione da 1 a 4 anni e la multa di 2.582 a 15.193 euro, la fattispecie ex art. 171 comma 1 lett.

C) prevede unicamente la multa da 51 a 2.065 euro.

Dunque, la ratio decidendi della sentenza impugnata è risultata incomprensibile, non risultando chiaro quale sia il delitto per il quale Zito è stato condannato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Deve premettersi che il Tribunale ha condannato Zito ritenendo configurabile il delitto che gli era stato contestato nell'imputazione, ovvero quello di cui all'art. 171 ter comma 2 lett.

A), norma che sanziona la condotta di chi "riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi".

La pena inflitta all'imputato, pari a 1 anno di reclusione e a 300 euro di multa, risulta coerente con tale qualificazione giuridica, essendo il reato de quo punito con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 2.582 euro a 15.493 euro.2.

Ciò posto, la Corte di appello, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado "riqualificato il fatto nell'ipotesi di cui all'art. 171 comma 1 lett.

C) della legge n. 633/41", conferendo cioè al fatto una diversa definizione giuridica, che tuttavia non appare coerente sia con i fatti accertati e descritti nell'imputazione ("deteneva per la vendita...all'interno di un borsello tracollato, 40 Dvd, 28 Cd e 68 Cover"), sia con la cornice edittale di riferimento.

L'art. 171 comma 1 lett.

C) della legge n. 633/41 punisce infatti, con la multa da euro 51 a euro 2.065 (dunque con un trattamento sanzionatorio più favorevole), la condotta di chi commette i fatti oggetto delle lettere A e B dell'art. 171 (ovvero riprodurre, trascrivere, recitare in pubblico, diffondere, vendere, mettere in vendita o porre altrimenti in commercio un'opera altrui o rivelarne il contenuto prima che sia reso pubblico, o introdurre e mettere in circolazione esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana, ovvero ancora rappresentare, eseguire, recitare in pubblico o diffondere, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo o una composizione musicale) "mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge".

Né la motivazione della sentenza, redatta contestualmente all'emissione del dispositivo, consente di superare l'incongruenza sulla qualificazione giuridica del fatto, atteso che la Corte territoriale, in maniera oggettivamente contradditoria, prima ha esordito ritenendo "corretta l'osservazione difensiva volta a escludere nella specie la ricorrenza degli elementi costitutivi della condotta stigmatizzata dall'art. 171 ter comma 2

I. cit., non avendo lo Zito riprodotto, duplicato, trasmesso o diffuso alcunchè", per poi escludere la violazione del diritto di difesa rispetto al tenore della contestazione e concludere nel senso che "è evidente la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi di tale addebito", precisandosi che "la condotta materialmente posta in essere, indubbiamente sorretta dal fine di lucro individuato dalla norma (stante la destinazione alla vendita di quei beni e la loro esposizione al pubblico perché potessero essere acquistati da terzi) integra pertanto la fattispecie indicata, rispetto alla quale lo Zito non può che essere ritenuto colpevole, come correttamente argomentato dal primo giudice".

Non si comprende dunque né in cosa sia consistito il dissenso dal primo giudice rispetto alla definizione giuridica del fatto, né, prima ancora, quale sia la qualificazione che la Corte di appello ha attribuito alla condotta, risultando improprio il richiamo all'art. 171 contenuto nel dispositivo (ma non ripreso in motivazione), posto che tale norma sanziona comportamenti ben diversi da quello per cui si è proceduto, peraltro con un più mite trattamento sanzionatorio, di cui eventualmente la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto.

Né può sostenersi con certezza che la norma indicata nel dispositivo sia frutto di un refuso (forse nel senso che accanto all'art. 171 è stato omesso l'indicazione "ter"), atteso che la motivazione non contiene univoci riferimenti in tal senso.3.

Alla luce di tali considerazioni, si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Lecce al fine di verificare la corretta qualificazione giuridica del fatto contestato, traendone se del caso le conseguenze, eventualmente anche in punto di trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 29-01-2021 della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza in punto di trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'8 luglio 2019, il Tribunale di Taranto condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 3.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 171 ter comma 2 lett. A) della legge n. 633 del 1941, a lui contestato per aver detenuto sulla pubblica via, all'interno di un borsello a tracollo, 40 DVD riproducenti film, 28 CD musicali e 68 Cover, per un totale di 136 pezzi, tutti illecitamente riprodotti e privi del contrassegno Siae, fatto accertato in Taranto il 18 luglio 2017. Con sentenza del 29 gennaio 2021, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, riqualificato il fatto nell'ipotesi di cui all'art. 171 comma 1 lett. C) della legge n. 633 del 1941, confermava la pronuncia di primo grado. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello pugliese, Zito, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa deduce la contraddittorietà, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, osservando che la Corte territoriale, nell'incipit della motivazione, ha ritenuto non ricorrere gli elementi costitutivi della fattispecie contestata, salvo poi, poco più avanti, ritenere corretta la qualificazione giuridica del fatto. Nel dispositivo poi, contraddicendosi ancora una volta, la Corte di appello ha riqualificato il fatto nell'ipotesi di cui all'art. 171 comma 1 lett. C) della legge n. 633 del 1941, senza tuttavia trarne le dovute conseguenze in termini di pena. Mentre infatti l'ipotesi di cui all'art. 171 ter comma 2 lett. A) prevede la pena della reclusione da 1 a 4 anni e la multa di 2.582 a 15.193 euro, la fattispecie ex art. 171 comma 1 lett. C) prevede unicamente la multa da 51 a 2.065 euro. Dunque, la ratio decidendi della sentenza impugnata è risultata incomprensibile, non risultando chiaro quale sia il delitto per il quale Zito è stato condannato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Deve premettersi che il Tribunale ha condannato Zito ritenendo configurabile il delitto che gli era stato contestato nell'imputazione, ovvero quello di cui all'art. 171 ter comma 2 lett. A), norma che sanziona la condotta di chi "riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi". La pena inflitta all'imputato, pari a 1 anno di reclusione e a 300 euro di multa, risulta coerente con tale qualificazione giuridica, essendo il reato de quo punito con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 2.582 euro a 15.493 euro.2. Ciò posto, la Corte di appello, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado "riqualificato il fatto nell'ipotesi di cui all'art. 171 comma 1 lett. C) della legge n. 633/41", conferendo cioè al fatto una diversa definizione giuridica, che tuttavia non appare coerente sia con i fatti accertati e descritti nell'imputazione ("deteneva per la vendita...all'interno di un borsello tracollato, 40 Dvd, 28 Cd e 68 Cover"), sia con la cornice edittale di riferimento. L'art. 171 comma 1 lett. C) della legge n. 633/41 punisce infatti, con la multa da euro 51 a euro 2.065 (dunque con un trattamento sanzionatorio più favorevole), la condotta di chi commette i fatti oggetto delle lettere A e B dell'art. 171 (ovvero riprodurre, trascrivere, recitare in pubblico, diffondere, vendere, mettere in vendita o porre altrimenti in commercio un'opera altrui o rivelarne il contenuto prima che sia reso pubblico, o introdurre e mettere in circolazione esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana, ovvero ancora rappresentare, eseguire, recitare in pubblico o diffondere, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo o una composizione musicale) "mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge". Né la motivazione della sentenza, redatta contestualmente all'emissione del dispositivo, consente di superare l'incongruenza sulla qualificazione giuridica del fatto, atteso che la Corte territoriale, in maniera oggettivamente contradditoria, prima ha esordito ritenendo "corretta l'osservazione difensiva volta a escludere nella specie la ricorrenza degli elementi costitutivi della condotta stigmatizzata dall'art. 171 ter comma 2 I. cit., non avendo lo Zito riprodotto, duplicato, trasmesso o diffuso alcunchè", per poi escludere la violazione del diritto di difesa rispetto al tenore della contestazione e concludere nel senso che "è evidente la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi di tale addebito", precisandosi che "la condotta materialmente posta in essere, indubbiamente sorretta dal fine di lucro individuato dalla norma (stante la destinazione alla vendita di quei beni e la loro esposizione al pubblico perché potessero essere acquistati da terzi) integra pertanto la fattispecie indicata, rispetto alla quale lo Zito non può che essere ritenuto colpevole, come correttamente argomentato dal primo giudice". Non si comprende dunque né in cosa sia consistito il dissenso dal primo giudice rispetto alla definizione giuridica del fatto, né, prima ancora, quale sia la qualificazione che la Corte di appello ha attribuito alla condotta, risultando improprio il richiamo all'art. 171 contenuto nel dispositivo (ma non ripreso in motivazione), posto che tale norma sanziona comportamenti ben diversi da quello per cui si è proceduto, peraltro con un più mite trattamento sanzionatorio, di cui eventualmente la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto. Né può sostenersi con certezza che la norma indicata nel dispositivo sia frutto di un refuso (forse nel senso che accanto all'art. 171 è stato omesso l'indicazione "ter"), atteso che la motivazione non contiene univoci riferimenti in tal senso.3. Alla luce di tali considerazioni, si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Lecce al fine di verificare la corretta qualificazione giuridica del fatto contestato, traendone se del caso le conseguenze, eventualmente anche in punto di trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rin
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