Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:263
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 27 aprile 2006
1
(
1
)
[OSCURATO:PERSONA]128/05
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
contro
Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA]
1. Nel presente ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che un regime particolare applicato in [OSCURATO:PERSONA] a soggetti non stabiliti in tale
Stato membro, che effettuano attività di trasporto internazionale di viaggiatori fornendo tale servizio solo occasionalmente
in [OSCURATO:PERSONA] ed il cui fatturato annuo non supera in detto paese EUR 22 000, è contrario alla Sesta direttiva IVA (
2
).
2. In base a detto regime, tali soggetti non indicano l’IVA austriaca nelle loro fatture e non presentano dichiarazioni dell’IVA
in [OSCURATO:PERSONA]. Si parte anzi dal presupposto che l’importo dell’imposta a monte da essi dovuta in tale Stato membro equivalga
all’imposta che debbono pagare a valle; inoltre, tali soggetti non sono legittimati a recuperare quanto pagato in eccesso
tramite deduzioni o restituzioni.
3. Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], il suddetto regime rientra nell’art. 24 della Sesta direttiva, il quale consente di applicare alle piccole
imprese modalità semplificate, i cui effetti non possono però determinare uno sgravio dell’imposta.
4. L’applicabilità di questa eccezione si basa su tre questioni fondamentali: se le dimensioni delle «piccole imprese» debbano
essere intese in senso assoluto o con riferimento al loro fatturato nello Stato membro interessato; se sia corretto qualificare
un’esenzione dalle formalità concernenti l’IVA come «modalità semplificata»; e se ciò porti ad uno sgravio dell’imposta e
sia pertanto inammissibile.
Le disposizioni comunitarie sull’IVA rilevanti nel caso di specie
5. Ai sensi dell’art. 2 della Sesta direttiva, sono soggette all’imposta sul valore aggiunto le prestazioni di servizi effettuate
a titolo oneroso all’interno di uno Stato membro. L’art. 6 definisce come prestazione di servizi ogni operazione che non costituisce
cessione di un bene.
6. L’art. 9, n. 2, lett. b), stabilisce: «il luogo delle prestazioni di trasporto è quello dove avviene il trasporto in funzione
delle distanze percorse» (
3
).
7. Gli artt. 17 e 18 (
4
) dettano regole riguardanti l’origine, la portata e le modalità di esercizio del diritto a deduzione, che costituisce la pietra
angolare del sistema IVA. Le disposizioni rilevanti di tali articoli si possono sintetizzare nella maniera seguente.
8. Ai sensi dell’art. 17, nn. 1 e 2, i soggetti passivi sono autorizzati a dedurre dall’imposta di cui sono debitori (imposta
a valle) l’imposta dovuta per i beni o servizi che vengono loro forniti (imposta a monte) nella misura in cui questi beni
o servizi vengano impiegati ai fini di loro operazioni soggette ad imposta.
9. Ai sensi della medesima disposizione, i soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato membro in cui è dovuta l’imposta
a monte hanno diritto ad ottenerne il rimborso conformemente al disposto dell’art. 17, nn. 3 e 4, dell’Ottava direttiva (
5
). L’art. 1 dell’Ottava direttiva, peraltro, stabilisce che tali soggetti hanno diritto al rimborso solo se, in aggiunta, essi
non hanno effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi soggetti ad imposta nello Stato membro di cui trattasi nel
corso del periodo fiscale per il quale è dovuta l’imposta a monte.
10. Per esercitare il diritto a deduzione, il soggetto passivo dev’essere, tra l’altro, in possesso di una fattura redatta ai
sensi dell’art. 22, n. 3. Alla deduzione si procede sottraendo dall’ammontare complessivo dell’imposta a valle dovuta per
un dato periodo fiscale l’importo totale dell’imposta a monte per la quale, per lo stesso periodo, è sorto il diritto a deduzione
(art. 18, n. 2).
11. L’art. 22 (
6
) regola gli obblighi dei debitori d’imposta, indicando i criteri per l’emissione delle fatture (n. 3) e quelli per la presentazione
periodica delle dichiarazioni (n. 4), e imponendo (n. 5) ad ogni soggetto passivo di pagare l’importo netto dell’IVA dovuta
(in altri termini, l’imposta a valle meno l’imposta a monte) al momento della presentazione della dichiarazione periodica.
12. L’art. 24 della Sesta direttiva è intitolato «Regime particolare delle piccole imprese». Il n. 1 di tale articolo dispone:
«[OSCURATO:PERSONA] membri che incontrano difficoltà ad assoggettare al regime normale dell’imposta le piccole imprese, data la loro
attività o struttura, hanno la facoltà nei limiti e alle condizioni da essi fissati - ma ferma restando la consultazione di
cui all’articolo 29 - di applicare modalità semplificate di imposizione e riscossione dell’imposta, in particolare regimi
forfettari, i cui effetti non possono però determinare uno sgravio dell’imposta».
13. I nn. 2-7 del medesimo articolo permettono agli [OSCURATO:PERSONA] membri di applicare delle franchigie o una riduzione decrescente dell’imposta
ai soggetti passivi la cui cifra d’affari annua non sia superiore a EUR 5 000 (
7
).
14. L’art. 29 stabilisce:
«1. È istituito un comitato consultivo dell’imposta sul valore aggiunto, in appresso denominato “[OSCURATO:PERSONA]”.
2. [OSCURATO:PERSONA] si compone di rappresentanti degli [OSCURATO:PERSONA] membri e della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è presieduto da un rappresentante
della [OSCURATO:PERSONA]. Il segretariato del [OSCURATO:PERSONA] è assicurato dai servizi della [OSCURATO:PERSONA].
3. [OSCURATO:PERSONA] stabilisce il proprio regolamento interno.
4. Oltre ai punti oggetto della consultazione ai sensi della presente direttiva, il [OSCURATO:PERSONA] prende in esame i problemi sollevati
dal presidente, sia su iniziativa di quest’ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, concernenti l’applicazione
delle disposizioni comunitarie in materia di imposta sul valore aggiunto».
Le disposizioni nazionali contestate
15. [OSCURATO:PERSONA] contesta le disposizioni di un regolamento del Ministero federale delle finanze che fissa aliquote medie per
il calcolo degli importi deducibili da parte di imprese straniere che effettuano servizi di trasporto internazionale di viaggiatori,
applicabile alle operazioni e agli eventi verificatisi dopo il 31 marzo 2002 (
8
).
16. Il n. 1 di tale regolamento consente a tali soggetti, i quali non abbiano domicilio (sede), stabilimento o residenza abituale
in [OSCURATO:PERSONA] ed il cui fatturato [realizzato in [OSCURATO:PERSONA]] non superi EUR 22 000 in un dato periodo fiscale (
9
), di calcolare l’IVA deducibile rispetto al proprio fatturato derivante dal trasporto internazionale occasionale di viaggiatori
effettuato mediante veicoli e rimorchi non immatricolati in [OSCURATO:PERSONA], applicando il tasso medio del 10% di tale fatturato (
10
), nel caso in cui non emettano fatture per i servizi forniti.
17. Ai sensi del n. 2, quest’aliquota media si applica in luogo degli importi deducibili per la fornitura del trasporto in oggetto
e, in base al n. 3, l’applicazione dell’aliquota media esonera il soggetto dall’obbligo di conservare i conteggi dell’IVA.
18. Dai documenti trasmessi nel corso della fase amministrativa del procedimento e allegati al ricorso della [OSCURATO:PERSONA] emerge
che (in ritardo, nella prima metà del 2004), l’[OSCURATO:PERSONA] ha interpellato il [OSCURATO:PERSONA] consultivo dell’IVA, istituito ai sensi
dell’art. 29 della Sesta direttiva, per adempiere il requisito della consultazione formale sancito dall’art. 24, n. 1. Dinanzi
al [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha espresso un parere negativo e gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri non si sono pronunciati. Tuttavia, trattandosi
di organo consultivo, le decisioni del [OSCURATO:PERSONA] non sono comunque vincolanti.
Conclusioni delle parti
19. Chiusa regolarmente la fase amministrativa del procedimento, conformemente all’art. 226 CE, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte
voglia:
– dichiarare che, consentendo a soggetti passivi non stabiliti in [OSCURATO:PERSONA] che effettuino attività di trasporto di viaggiatori
in tale paese di non presentare dichiarazioni dei redditi e di non pagare l’importo netto dell’IVA, quando la loro cifra d’affari
realizzata in [OSCURATO:PERSONA] non supera EUR 22 000, partendo dal presupposto, in questo caso, che l’importo dell’IVA dovuta equivalga
all’importo dell’IVA deducibile e basando l’applicazione del regime semplificato sul fatto che l’IVA austriaca non viene indicata
nelle fatture o in documenti sostitutivi, la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] ha violato gli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli
artt. 2, 6, 9, n. 2, lett. b), 17, 18 e 22, nn. 3-5, della Sesta direttiva; e
– condannare la convenuta alle spese.
20. L’[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia respingere il ricorso e condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
21. Non essendone stata fatta richiesta, l’udienza non si è svolta.
[OSCURATO:PERSONA] dell’asserita violazione
22. L’[OSCURATO:PERSONA] non formula alcuna considerazione riguardo alla compatibilità del regolamento contestato con gli artt. 2, 6, 9,
n. 2, lett. b), 17, 18 e 22, n. 3-5, della Sesta direttiva come tale. La sua difesa si basa interamente sull’art. 24, n. 1.
23. Di conseguenza, un approccio di tipo formale porterebbe alla conclusione che la violazione debba considerarsi dimostrata (essendo
stata implicitamente riconosciuta dall’[OSCURATO:PERSONA]) con riguardo a tutte le suddette disposizioni, a meno che non venga accolta
l’eccezione basata sull’art. 24.
24. A mio avviso però non si tratta di una conclusione scontata. Le disposizioni indicate hanno un peso diverso. Gli artt. 2,
6, 9, n. 2, lett. b) e 17 (tra gli altri) definiscono l’ambito al quale vanno applicati i presupposti procedurali indicati
dagli artt. 18 e 22. Il problema è capire se il modo in cui l’[OSCURATO:PERSONA] ha derogato a tali presupposti procedurali sia ammissibile
o meno.
25. Né le affermazioni fatte dalla [OSCURATO:PERSONA] né le stesse disposizioni austriache contestate contengono elementi di contrasto
con i seguenti principi: a) la fornitura di servizi è soggetta ad IVA (art. 2); b) il trasporto di passeggeri è un servizio
(art. 6); c) il luogo in cui viene effettuato il trasporto internazionale di viaggiatori è frammentato in proporzione alla
distanza percorsa in ciascuno Stato membro [art. 9, n. 2, lett. b)]; e d) un soggetto passivo ha diritto di dedurre l’imposta
a monte dall’imposta a valle, o eventualmente di ottenere un rimborso dell’imposta a monte (art. 17).
26. Nel regolamento contestato si presuppone, al contrario, l’applicabilità di tutti i principi appena menzionati. In effetti
esso stabilisce che in alcune circostanze particolari si ritiene che l’imposta a monte e quella a valle si compensino l’una
con l’altra e in questo caso i requisiti di cui agli artt. 18 e 22 della Sesta direttiva riguardanti la fatturazione, la contabilità
e la presentazione di dichiarazioni non debbono essere osservati. Acquistano pertanto rilievo solo i nn. 1, lett. a), e 2
dell’art. 18, mentre la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento solo ai nn. 3-5 dell’art. 22.
27. Ritengo quindi che, nel caso in cui non venga accolta l’eccezione dell’[OSCURATO:PERSONA], si possa ritenere dimostrata o riconosciuta
una violazione solo con riferimento alle disposizioni da ultimo menzionate.
28. Inoltre le modalità di rimborso previste dagli artt. 17, nn. 3 e 4, della Sesta direttiva e le disposizioni dell’Ottava direttiva
non hanno rilievo nel presente caso. Tali modalità si applicano solo ai soggetti passivi che non abbiano compiuto operazioni
a valle in [OSCURATO:PERSONA], mentre le disposizioni contestate si applicano soltanto ai vettori che
hanno
effettuato attività di trasporto di viaggiatori in [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 9, n. 2, lett. b), della Sesta direttiva.
29. Prenderò quindi in esame uno alla volta i tre problemi oggetto di discussione tra le parti: la nozione di «piccole imprese»,
quella di «modalità semplificate» e la possibilità di uno sgravio d’imposta.
Le piccole imprese
30. L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene l’ammissibilità della sua normativa in forza dell’art. 24, n. 1, della Sesta direttiva, il quale consente
di applicare modalità semplificate alle «piccole imprese».
31. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la definizione contenuta nel regolamento austriaco – giro d’affari realizzato in [OSCURATO:PERSONA] non superiore
a EUR 22 000 in un dato anno solare – non è conforme alla nozione di «piccola impresa», perché anche le grandi imprese che
non hanno sede in [OSCURATO:PERSONA] possono realizzare un giro d’affari non superiore a EUR 22 000 all’anno. La Sesta direttiva non
definisce gli elementi costitutivi di una «piccola impresa». Si deve pertanto individuare una nozione comunitaria che tenga
conto delle dimensioni dell’impresa nel suo complesso e non soltanto del giro d’affari che questa realizza in un determinato
Stato membro.
32. [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento alle sue raccomandazioni del 1996 e del 2003 relative alla definizione di piccole e medie imprese (
11
), secondo le quali è opportuno fissare soglie piuttosto rigorose affinché le misure destinate a tali imprese avvantaggino
effettivamente le imprese che subiscono lo svantaggio della loro dimensione. Secondo le definizioni sancite in tali raccomandazioni,
sono «piccole o medie imprese» quelle che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera EUR 40 milioni (secondo
la raccomandazione del 1996; EUR 50 milioni per quella del 2003), oppure il cui totale di bilancio annuo non supera EUR 27
milioni (secondo la raccomandazione del 1996; EUR 43 milioni per quella del 2003). Per «piccola impresa» si intende un’impresa
che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo non superiore a EUR 7 milioni o un totale di bilancio annuo non
superiore a EUR 5 milioni (secondo la raccomandazione del 1996; EUR 10 milioni per entrambi gli importi secondo quella del
2003). In ciascun caso, ai sensi della raccomandazione del 1996, deve trattarsi di impresa indipendente, nel senso che non
più del 25% del suo capitale dev’essere in possesso di imprese che non rientrano nella definizione rilevante.
33. L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’art. 24 attribuisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri un ampio potere discrezionale per stabilire se e in che modo
si possono istituire modalità semplificate di commisurazione o di riscossione dell’IVA per le piccole imprese (
12
) e che tale definizione rientra nell’ambito del suddetto potere. Essa presenta inoltre dei calcoli che a suo avviso dimostrano
quanto sia improbabile in pratica che un’impresa di trasporto viaggiatori con un fatturato complessivo di oltre EUR 40 milioni
possa realizzare in [OSCURATO:PERSONA] un giro d’affari inferiore a EUR 22 000.
34. Inoltre l’[OSCURATO:PERSONA] si richiama all’art. 24, nn. 2 e seg., della Sesta direttiva, che riguardano le franchigie e le riduzioni
decrescenti dell’imposta. La soglia di fatturato indicata in tali disposizioni può riferirsi unicamente al giro d’affari realizzato
nello Stato membro, per il semplice motivo che in tema di franchigie soltanto il fatturato realizzato all’interno della giurisdizione
fiscale può essere esonerato. Pertanto, anche ai fini dell’art. 24, n. 1, ha rilievo unicamente il fatturato realizzato all’interno
dello Stato membro.
35. A mio avviso, le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] sono sostanzialmente esatte e l’[OSCURATO:PERSONA] non le ha contestate efficacemente.
36. Non ritengo che una definizione formale di piccola impresa debba essere necessariamente applicata nell’ambito dell’IVA quando
non è stata elaborata con specifico riferimento a tale settore. Tuttavia tale definizione fornisce un’indicazione utile di
quel che il legislatore comunitario considera come «piccola e media impresa» o come «piccola impresa».
37. Secondo l’[OSCURATO:PERSONA] le regole contestate sono giustificate in base all’art. 24, n. 1, della Sesta direttiva e non in base ad
altre disposizioni. Quest’affermazione è espressamente contenuta nel suo controricorso e, a quanto risulta, l’[OSCURATO:PERSONA] ha consultato
il [OSCURATO:PERSONA] sull’IVA ritenendo che le possibilità derivanti dall’art. 24, nn. 2 e seg. si applicassero solo nel caso di soggetti
passivi stabiliti nello Stato membro, mentre il regolamento contestato riguarda soltanto i soggetti non stabiliti in [OSCURATO:PERSONA].
38. Di conseguenza le disposizioni austriache vanno valutate solo con riguardo ai parametri fissati dall’art. 24, n. 1.
39. L’art. 24, n. 1, si basa sulla premessa che è possibile che gli [OSCURATO:PERSONA] membri incontrino «difficoltà ad assoggettare al regime
normale dell’imposta le piccole imprese, data la loro attività o struttura». Ad una semplice lettura questo riferimento alle
«piccole imprese» dovrebbe indicare le imprese oggettivamente piccole, non quelle che svolgono un’attività limitata in un
particolare Stato membro. Non vi sono altre indicazioni in tale disposizione che suggeriscano una simile interpretazione.
Non vi è motivo di supporre che uno Stato membro possa incontrare difficoltà nell’applicare il regime fiscale normale ad una
grande impresa che svolga attività economiche in modo limitato o occasionale nel suo territorio. Un’impresa di questo tipo
avrà una struttura che le permetterà di adempiere ai presupposti di registrazione e di dichiarazione nello Stato membro, o
di nominare in tale Stato un rappresentante fiscale conformemente all’art. 21, n. 2, della Sesta direttiva (
13
).
40. Riguardo all’ampio potere di valutazione che l’[OSCURATO:PERSONA] rivendica in forza dell’art. 24, n. 1, non sono persuaso dalla giurisprudenza
che essa invoca, ai sensi della quale: «Quanto all’art. 24, summenzionato, esso attribuisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri un ampio potere
discrezionale per stabilire se – e in che modo – si debbono istituire regimi forfettari, o altre modalità semplificate di
commisurazione o di riscossione dell’imposta per le piccole imprese; il fatto che uno Stato membro, per ragioni sue particolari,
non si sia valso di detta facoltà non può quindi considerarsi un motivo che impedisca di chiedere l’autorizzazione ad istituire
provvedimenti in deroga ai sensi dell’art. 27 della stessa direttiva» (
14
).
41. Il potere di valutare se ed in quali condizioni si applichi una modalità semplificata alle piccole imprese non comprende,
a mio avviso, la capacità di determinare gli elementi costitutivi di una piccola impresa. Nella sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
la Corte si occupava dell’interpretazione dell’art. 27, n. 1, della Sesta direttiva. Come emerge chiaramente dalla citazione
sopra riportata, essa si è occupata dell’art. 24 solo nella misura necessaria a statuire che la decisione di uno Stato membro
di non istituire una modalità semplificata nell’esercizio dei poteri ex art. 24 non impedisce a detto Stato di chiedere un’autorizzazione
per un provvedimento in deroga ai sensi dell’art. 27. Non si può ritenere che detto paragrafo contenga un esame completo e
conclusivo dei poteri conferiti agli [OSCURATO:PERSONA] membri quando ricorrono all’art. 24.
42. Inoltre, più di recente la Corte ha dichiarato che gli artt. 24‑26 della Sesta direttiva vanno applicati «solo nella misura
necessaria a realizzarne lo scopo» (
15
) – il che implica che il potere in esame non è così ampio come l’[OSCURATO:PERSONA] sostiene.
43. I dati e i calcoli presentati dall’[OSCURATO:PERSONA] non sono rilevanti, a mio parere. Essi possono dimostrare che solo alcuni tra i
fornitori di servizi di trasporto interessati costituiscono obiettivamente grandi imprese, ma non che nessuno di essi è una
grande impresa.
44. Il problema sotteso alla denuncia della [OSCURATO:PERSONA] non è se la definizione nel regolamento contestato si applichi (forse
anche principalmente) alle piccole imprese, ma se escluda le grandi imprese. E chiaramente non è così – può accadere che una
grande impresa (anche di dimensioni considerevoli) la quale non abbia la sede in [OSCURATO:PERSONA] effettui un numero limitato di trasporti
occasionali di viaggiatori in [OSCURATO:PERSONA] o attraverso il suo territorio, scendendo così al di sotto della soglia di EUR 22 000.
45. Inoltre, non ritengo che l’[OSCURATO:PERSONA] possa trarre argomenti dall’art. 24, nn. 2 e seg., della Sesta direttiva. Anche se il limite
indicato in tali disposizioni riguarda unicamente il giro d’affari realizzato in ciascuno Stato membro – un’affermazione che,
come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], non risulta avere fondamento nella direttiva – esse prevedono una serie del tutto diversa
di modalità, come messo in evidenza dall’[OSCURATO:PERSONA] stessa (
16
).
46. Occorre ora trattare brevemente di due questioni di minore importanza sollevate dall’[OSCURATO:PERSONA].
47. In primo luogo, essa cita una dichiarazione del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] riportata nei lavori preparatori relativi all’art. 24
della Sesta direttiva. Tuttavia, emerge da una giurisprudenza consolidata che dichiarazioni formulate in sede di lavori preparatori
sfociati nell’adozione di una direttiva non possono essere prese in considerazione ai fini della sua interpretazione, allorché
il loro contenuto non trova alcun riscontro nel testo della disposizione di cui trattasi, e quindi non hanno portata giuridica (
17
).
48. In secondo luogo, l’[OSCURATO:PERSONA] fa riferimento al parere del [OSCURATO:PERSONA] economico e sociale su una proposta della [OSCURATO:PERSONA] relativa
ad una modifica della Sesta direttiva (
18
). Poiché tale proposta non è mai stata adottata, ritengo che il parere del [OSCURATO:PERSONA] non sia giuridicamente rilevante.
Le modalità semplificate
49. L’art. 24, n. 1, della Sesta direttiva attribuisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri la facoltà di applicare «modalità semplificate (…), in
particolare regimi forfettari». [OSCURATO:PERSONA] afferma in sostanza che il regolamento contestato introduce non una modalità
semplificata, ma un totale esonero dagli obblighi di registrazione, dichiarazione dei redditi, fatturazione e contabilità.
L’[OSCURATO:PERSONA] invoca nuovamente l’ampio potere di valutazione indicato nella sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
(
19
) e sottolinea che l’art. 24, n. 1 non fissa limiti al tipo di semplificazione consentita, mentre il n. 2 del medesimo articolo
stabilisce deroghe.
50. Concordo con la [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto esteso possa essere il concetto di «modalità semplificate», esso non può ricomprendere
un totale difetto di procedura. Per ragioni analoghe a quelle che ho già espresso (
20
), non ritengo che la discrezionalità cui si fa riferimento nella sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
comprenda il potere di optare per un’esenzione completa dal sistema IVA anziché per l’applicazione di una modalità semplificata.
Inoltre il fatto che le deroghe vengano concesse nell’ambito dell’art. 24, nn. 2-7, tenderebbe semmai a confermare, poiché
si tratta di un ambito distinto e che autorizza espressamente l’uso di deroghe, che le esenzioni non sono previste dall’art. 24,
n. 1. Infine, il riferimento esemplificativo ai «regimi forfettari» corrobora la conclusione che le modalità semplificate
adottate dovrebbero comunque permettere una dichiarazione in qualche modo appropriata, nonché la valutazione e la riscossione
delle imposte.
51. Vale inoltre la pena di ricordare che, in deroga all’art. 11 della Sesta direttiva, durante il periodo compreso tra il 1°
gennaio 2001 e il 31 dicembre 2005, l’[OSCURATO:PERSONA] ha potuto tassare la propria frazione di trasporti internazionali di viaggiatori
effettuati da soggetti passivi non stabiliti in [OSCURATO:PERSONA] mediante veicoli non immatricolati in tale paese, con riferimento
ad una base imponibile media per persona e per chilometro (
21
). Pertanto al momento dell’adozione del regolamento contestato veniva già applicata una modalità semplificata e questa circostanza
rende ancor meno giustificabile il fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] rivendichi la possibilità di esonerare interamente gli operatori da
qualsiasi obbligo di dichiarazione dell’IVA sostenendo di poter introdurre modalità semplificate.
I possibili sgravi d’imposta
52. Si discute tra le parti se ritenere che l’importo dell’imposta a monte deducibile sia equivalente a quello dell’imposta a
valle dovuta comporti uno sgravio d’imposta. L’art. 24, n. 1, della Sesta direttiva dispone letteralmente che «modalità semplificate
di imposizione e riscossione dell’imposta, in particolare regimi forfettari» possono essere introdotte, ma i loro «effetti
non possono però determinare uno sgravio dell’imposta». Le attività economiche, di norma, vengono svolte solo se sono redditizie,
il che implica che il valore delle operazioni a valle di solito eccede quello delle operazioni a monte. Di conseguenza, l’importo
dell’imposta a valle normalmente sarà superiore a quello dell’imposta a monte deducibile. Se così non fosse, l’IVA sarebbe
non un’imposta, bensì un utile. Sembra pertanto logico affermare che una disposizione che considera l’imposta a monte pari
a quella a valle determinerà normalmente una riduzione dell’ammontare delle imposte riscosse.
53. Tuttavia ciò non è vero in tutti i casi. Anche se non verrà riscossa alcuna tassa nel caso in cui si ritenga che l’imposta
a monte e quella a valle si compensino, l’importo che in caso contrario verrebbe incamerato dalle autorità fiscali può in
alcune circostanze essere pari a zero, o addirittura di valore negativo. Può accadere che una certa attività economica si
svolga, ciclicamente o anche in maniera strutturale, senza generare profitti o addirittura in perdita; oppure, che le operazioni
a valle siano soggette ad imposta ad un’aliquota minore rispetto alle operazioni a monte, in modo da poter realizzare un utile
senza generare IVA supplementare.
54. L’aliquota IVA standard in [OSCURATO:PERSONA] è del 20%, mentre l’aliquota ridotta del 10% si applica al trasporto di viaggiatori (
22
). Pertanto, se il valore dei beni o servizi a monte acquistati dal vettore all’aliquota standard è la metà di quello dei servizi
che esso vende all’aliquota ridotta, l’imposta a monte sarà equivalente all’imposta a valle. Se invece tale valore è superiore
alla metà, l’imposta a monte sarà superiore a quella a valle e il vettore potrà di solito chiedere il rimborso della differenza,
ciò che non può fare, ovviamente, in base ai regimi contestati.
55. Il governo austriaco sostiene quindi, sostanzialmente, che i vettori rientranti nel regime acquistano di norma beni o servizi
a monte all’aliquota IVA austriaca standard per un valore che è circa la metà di quello dei loro servizi di trasporto imponibili
in tale paese, motivo per cui non vi sono sgravi d’imposta.
56. Questa affermazione può apparire arbitraria, e infatti la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che i dati utilizzati dall’[OSCURATO:PERSONA] nei suoi
calcoli lo siano. Tuttavia si può normalmente presumere che un fornitore di servizi di trasporto non stabilito in [OSCURATO:PERSONA]
e che effettua solo occasionalmente servizio in codesto paese o attraverso il suo territorio acquisti beni o servizi a monte
per lo più all’estero, il governo austriaco sottolinea però che il prezzo del carburante diesel in [OSCURATO:PERSONA] è sufficientemente
più basso rispetto a quello praticato nei paesi vicini, così da incoraggiare i vettori a procurarselo in tale paese in grandi
quantità, in maniera sproporzionata rispetto alla distanza percorsa in [OSCURATO:PERSONA] (
23
). Inoltre, l’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che vi saranno delle spese per le vignette autostradali, altri pedaggi, parcheggi ed eventuali
riparazioni. Pertanto è plausibile supporre che il regime contestato, che in effetti «incapsula» l’IVA a monte deducibile
al 10% del valore dei beni o servizi a valle, anziché consentirne la deduzione al suo valore reale, non determinerà tendenzialmente
uno sgravio d’imposta.
57. Non ritengo sia necessario né possibile che la Corte intraprenda un’analisi dettagliata dei dati presentati dall’[OSCURATO:PERSONA].
La scelta di questi dati – distanza percorsa, numero dei viaggiatori trasportati, consumo di carburante e così via – non può
che essere in certa misura arbitraria (
24
). Tuttavia i presupposti sottesi ai calcoli – la differenza tra le aliquote standard e quelle ridotte dell’IVA in [OSCURATO:PERSONA],
o lo scarto tra il prezzo del carburante in [OSCURATO:PERSONA] e quello nei paesi vicini – sembrano validi, tanto da poter concludere
plausibilmente che uno sgravio d’imposta non può essere dichiarato con certezza.
58. L’[OSCURATO:PERSONA] propone inoltre un ulteriore argomento, anch’esso contestato dalla [OSCURATO:PERSONA]: nel caso in cui l’importo dell’imposta
potenzialmente perduta sia basso, è importante tener conto delle spese amministrative sostenute nella valutazione circa l’esistenza
dello sgravio fiscale. [OSCURATO:PERSONA] ribatte che l’art. 24, n. 1 parla di sgravio d’imposta, non di una riduzione nell’introito
netto, e che non è dimostrato che nei casi rientranti nel regolamento contestato le spese amministrative superino effettivamente
gli introiti.
59. Concordo con la [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che la lettera dell’art. 24, n. 1, è chiara. Le modalità semplificate non debbono portare
ad una riduzione delle imposte applicate e riscosse, ossia delle entrate fiscali lorde. Se esse possano portare ad una riduzione
dell’introito fiscale netto è una questione diversa, della quale non si fa menzione. Tuttavia mi sembra assurdo interpretare
una disposizione che permette di introdurre modalità semplificate nel senso che essa impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di rinunciare
a tali modalità nel caso in cui i procedimenti normali possano produrre un introito fiscale lordo maggiore e un incasso netto
minore. Di conseguenza, non ritengo che le spese amministrative possano essere escluse dal calcolo quando si valuta se un
provvedimento sia conforme al disposto dell’art. 24, n. 1, della Sesta direttiva.
60. Alla luce di quanto appena detto, risulta che l’[OSCURATO:PERSONA] non ha fornito altre prove se non affermazioni plausibili riguardo
all’importanza relativa delle spese amministrative nella gestione dell’IVA con riferimento ai servizi di trasporto occasionale
di viaggiatori del tipo considerato.
61. Concludendo su questo punto, ritengo che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia dimostrato la violazione della disposizione che vieta gli
sgravi d’imposta. Le affermazioni dell’[OSCURATO:PERSONA], anche se lungi dall’essere convincenti, sono plausibili e la [OSCURATO:PERSONA] non
le ha contestate efficacemente (
25
).
Conclusione sulla violazione
62. Alla luce delle considerazioni che precedono, mi sembra evidente che le regole austriache contestate derogano alle disposizioni
dell’art. 18, n. 1, lett. a) e n. 2, nonché dell’art. 22, nn. 3-5, della Sesta direttiva.
63. L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che le deroghe sono giustificate ai sensi dell’art. 24, n. 1, ed è assodato che il procedimento di consultazione
prescritta da tale disposizione è stato osservato, anche se con ritardo.
64. Tuttavia, le regole contestate non rientrano nei limiti sanciti dall’art. 24, n. 1, in quanto non sono limitate alle piccole
imprese e non possono essere qualificate come modalità semplificate.
65. Pertanto, non rileva il fatto che non vi sia in pratica uno sgravio d’imposta, dato che, secondo lo schema disegnato dall’art. 24,
n. 1, si tratta di una disposizione che si applica quando le modalità già rientrano nei limiti prescritti.
Sulle spese
66. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta
domanda. Ai sensi dell’art. 69, n. 3, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, la Corte può ripartire le
spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie.
67. Nel caso in oggetto, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che la ricorrente fosse condannata alle spese. A mio avviso il suo ricorso
si è spinto troppo oltre nel denunciare un inadempimento degli obblighi derivanti dagli artt. 2, 6, 9, n. 2, lett. b), e 17
della Sesta direttiva, e una parte dell’eccezione sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA] non è stata contestata completamente. Ritengo però
che la violazione sia stata dimostrata e che non vi sia motivo di discostarsi dal principio fondamentale sancito dall’art. 69,
n. 2, del regolamento di procedura.
Conclusione
68. Suggerisco pertanto che la Corte voglia:
– respingere il ricorso nella parte in cui fa riferimento agli artt. 2, 6, 9, n. 2, lett. b) e 17 della Sesta direttiva del
Consiglio 77/388/CEE;
– dichiarare che, consentendo a soggetti passivi non stabiliti in [OSCURATO:PERSONA] che effettuino attività di trasporto di viaggiatori
in tale paese di non presentare dichiarazioni dei redditi e di non pagare l’importo netto dell’IVA, quando il loro fatturato
realizzato in [OSCURATO:PERSONA] non supera EUR 22 000, partendo dal presupposto, in questo caso, che l’importo dell’IVA dovuta equivalga
all’importo dell’IVA deducibile e basando l’applicazione del regime semplificato sul fatto che l’IVA austriaca non viene indicata
nelle fatture o in documenti sostitutivi, la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] ha violato gli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 18,
n. 1, lett. a), e n. 2, nonché dall’art. 22, nn. 3-5, della medesima direttiva; e
– condannare la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] alle spese.
1
– Lingua originale: l'inglese.
2
– Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri
relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145,
pag. 1, più volte modificata; in prosieguo: la «Sesta direttiva»).
3
– Per esempio, un viaggio in pullman da Monaco a Verona si svolgerà parte in Germania, parte in [OSCURATO:PERSONA] e parte in Italia.
Il valore del servizio verrà diviso a seconda della frazione di viaggio effettuata in ciascuno Stato membro, e l’IVA sarà
applicabile a ciascuna frazione al tasso vigente nello Stato membro in questione. L’IVA così calcolata verrà quindi dichiarata
alle autorità competenti di ciascuno dei tre [OSCURATO:PERSONA] membri.
4
– Entrambi sono stati modificati, in modo alquanto confuso, dall’art. 28 della stessa direttiva, introdotto con direttiva
del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista
della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE (GU L 376, pag. 1), anch’essa modificata in diverse occasioni.
5
– Ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA]
membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti
passivi non residenti all'interno del paese (GU L 331, pag. 19).
6
– Il testo attuale di tale articolo si trova nell’art. 28 nonies, anch’esso introdotto dalla direttiva 91/680/CEE e anch’esso
poi modificato in più occasioni.
7
– In via di principio, benché il dato possa di fatto essere superiore in alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri in circostanze che però non
rilevano nel presente caso.
8
– BGBl II n. 166/2002.
9
– Ai nostri fini, un anno solare.
10
– [OSCURATO:PERSONA], l’IVA a valle è calcolata al 10% sui servizi di trasporto passeggeri. Il risultato è che tale disposizione
rende l’importo deducibile dell’imposta a monte pari a quello dell’imposta a valle, a prescindere dal tasso di IVA effettivamente
applicato sui beni o servizi, come per esempio il carburante diesel, acquistati dal fornitore di servizi.
11
– Raccomandazione della [OSCURATO:PERSONA] 3 aprile 96, 96/280/CE, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (GU L 107,
pag. 4) – v. il ‘considerando’ 22 e l’art. 1, nn. 1-3, dell’allegato; raccomandazione della [OSCURATO:PERSONA] 6 maggio 2003, 2003/361/CE,
relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124, pag. 36) – v. art. 2, nn. 1 e 2 dell’allegato.
La prima raccomandazione è stata adottata nell’ambito del Programma integrato a favore delle piccole e medie imprese e dell’artigianato;
la seconda è stata emanata allo scopo di limitare la proliferazione delle definizioni di piccole e medie imprese in uso a
livello comunitario, ad esempio in materia di Fondi strutturali e di ricerca.
12
– Sentenza della Corte 12 luglio 1988, cause riunite 138/86 e 139/86, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 3937, punto 41).
13
– Il cui testo attuale si trova nell’art. 28 octies.
14
– [OSCURATO:PERSONA], punto 41, citata alla nota a pie’ di pagina 12.
15
– Sentenze della Corte 15 luglio 2004, causa C‑321/02, Harbs (Racc. pag. I‑7101, punto 27), e 8 dicembre 2005, causa C‑280/04,
[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑0000, punto 35).
16
– Si può anche rilevare che la disposizione dell’art. 24, n. 1 non era nella proposta originaria della Sesta direttiva (GU 1973,
C 80, pag. 1, art. 25) e che nella modifica della direttiva attualmente proposta [COM(2004) 246 def.] le due serie di disposizioni
compaiono in sezioni differenti (rispettivamente, artt. 274 e 275-285).
17
– V., per esempio, sentenza della Corte 8 giugno 2000, causa C‑375/98, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑4243, punto 26, nonché
la giurisprudenza ivi citata).
18
– Parere del [OSCURATO:PERSONA] economico e sociale sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE
in materia di armonizzazione delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alle imposte sulla cifra d’affari per quanto concerne
il regime particolare applicabile alle piccole e medie imprese (GU 1987, C 83, pag. 9). La proposta si trova in COM(86) 444
def. (GU 1986, C 272, pag. 12).
19
– Citata alla nota 12; v. supra, paragrafo 40.
20
– Supra, paragrafi 40-42.
21
– Decisione del Consiglio 19 marzo 2001, 2001/242/CE (GU L 88, pag. 14).
22
– Vedi il documento della [OSCURATO:PERSONA] IVA applicati negli [OSCURATO:PERSONA] membri della Comunità europea
, DOC/1636/2005.
23
– L’affermazione relativa ai prezzi è generalmente avvalorata dai dati pubblicati dai club automobilistici – v., per esempio,
il sito della [OSCURATO:PERSONA]: http://www.iru.org/Services/FuelWel.E.html.
24
– Anche l’esistenza dell’eccezione che permette all’[OSCURATO:PERSONA] di calcolare l’IVA sul trasporto internazionale di viaggiatori
effettuato da vettori stranieri su una base media (v. supra, paragrafo 51) può essere rilevante in questo caso.
25
– V., per esempio, sentenza 20 ottobre 2005, causa C‑6/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑0000, punto 75 e giurisprudenza
ivi citata).