CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 1997
Cassazione n. 27926/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/04/1997 [OSCURATO:PERSONA] nato il 13/10/1989 [OSCURATO:PERSONA] nato il 07/01/1995 avverso la sentenza del 24/09/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di VARESEidato avviso alle partil udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza resa in udienza il 24 settembre 2024 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il G.I.P. del Tribunale di Varese ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per i reati loro ascritti la pena di anni 3 di reclusione ed C 14.000 di multa e in quelli di [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi 4 di reclusione ed C 2.000 di multa a tutolo di aumento per la continuazione con altri reati oggetto di precedente sentenza; che avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con distinti ricorsi di medesimo contenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepivano il vizio di motivazione con riferimento all'omessa pronuncia circa la sussistenza di eventuali elementi di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. che, a sua volta, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto. Considerato che i ricorsi sono inammissibili; che i ricorsi - trattati ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - devono essere dichiarati inammissibili, perché proposti al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169; Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018 S., Rv. 272389; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); che in deroga a quanto in via generale stabilito dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., la previsione da ultimo richiamata dispone infatti che contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», cosa che non è avvenuta in questo caso; che anche per quanto attiene alla censura relativa alla erronea qualificazione del fatto la assoluta genericità della doglianza ne impone la inammissibilità; che i ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensor