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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19590/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 del TRIBUNALE di PAOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Paola ne ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna per il reato di lesioni personali (artt. 582 cod. pen.); Considerato che il primo motivo di ricorso — che denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 192, comma 2 cod. proc. pen. — si risolve nella denuncia di vizi di motivazione e che in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del gìudìce di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (cfr. pag. 4); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso - che deduce l'omesso esame del motivo di appello sull'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131- bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati ci competenza del giudice di pace (Sez.

U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp, Rv. 271587 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 del TRIBUNALE di PAOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Paola ne ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna per il reato di lesioni personali (artt. 582 cod. pen.); Considerato che il primo motivo di ricorso — che denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 192, comma 2 cod. proc. pen. — si risolve nella denuncia di vizi di motivazione e che in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del gìudìce di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (cfr. pag. 4); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso - che deduce l'omesso esame del motivo di appello sull'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131- bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati ci competenza del giudice di pace (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp, Rv. 271587 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così
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